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Permesso di costruire ed effetto anticipato di una pianificazione

08 June 2026

Façade d'un bâtiment moderne avec de grandes fenêtres en verre et des murs clairs.

TF, 13.04.2026, 1C_396/2025

Fatti

Nel luglio 2022, un proprietario ha presentato una domanda di permesso di costruire per la demolizione di due edifici esistenti e la costruzione di un immobile di 15 alloggi per anziani sul suo terreno a Bex. Il comune ha rilasciato una prima autorizzazione nel febbraio 2023, ma questa è stata annullata nell'aprile 2024 dalla Corte di diritto amministrativo e pubblico del Tribunale cantonale vodese (CDAP), che ha rinviato la causa al comune per una nuova decisione. Nel frattempo, nel marzo 2024, il comune ha sottoposto a inchiesta pubblica un nuovo piano di destinazione comunale (PACom). Questo nuovo piano, destinato a sostituire il precedente, classifica uno degli edifici da demolire come "Monumento culturale B", rendendolo così protetto. Nonostante il parere negativo della Commissione consultiva di urbanistica, che rilevava l'incompatibilità del progetto con il nuovo piano, il comune ha rilasciato una seconda volta il permesso di costruire nel novembre 2024. Adita nuovamente, la CDAP ha annullato questa seconda autorizzazione con sentenza del 10 giugno 2025. Il proprietario ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunale federale. (Fatti A, B e C)

Diritto

Il Tribunale federale ricorda che, salvo arbitrio, è vincolato dai fatti accertati dall'istanza precedente e riesamina l'applicazione del diritto cantonale solo sotto questo profilo limitato. Una decisione è arbitraria se è manifestamente insostenibile o contrasta in modo scioccante con il senso di giustizia. (c. 2.1) Il diritto cantonale vodese, in particolare la legge sulla pianificazione del territorio e le costruzioni (LATC), prevede norme specifiche per i piani in fase di elaborazione. L'art. 49 cpv. 1 LATC impone al comune di rifiutare un permesso di costruire per un progetto in contrasto con un piano di destinazione già sottoposto a inchiesta pubblica. Questa disposizione conferisce al piano in fase di revisione un "effetto anticipato negativo", volto a preservare la futura pianificazione ed evitare che progetti contrari la compromettano. L'autorità deve poi adottare il piano entro un termine di 12 mesi dal rifiuto del permesso (art. 49 cpv. 2 LATC). (c. 2.2)

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale ritiene che il ragionamento della corte cantonale non sia arbitrario. Il punto centrale consiste nel determinare quale diritto fosse applicabile nel momento in cui il comune ha dovuto deliberare per la seconda volta. Il ricorrente sostiene erroneamente che, non essendo il nuovo PACom ancora in vigore, dovesse applicarsi solo il vecchio diritto. Il Tribunale federale respinge tale argomento sottolineando che l'art. 49 cpv. 1 LATC conferisce esplicitamente un effetto anticipato negativo a un piano sin dalla sua messa in inchiesta pubblica. Nella fattispecie, il nuovo PACom è stato sottoposto a inchiesta nel marzo 2024, ovvero prima che il comune adottasse la sua nuova decisione nel novembre 2024. (c. 2.4) Il ricorrente sbaglia anche nell'affermare che gli fosse già stato concesso un permesso. La prima autorizzazione è stata annullata e non è quindi mai passata in giudicato; il comune doveva adottare una decisione interamente nuova. Al momento di tale nuova decisione, il progetto era divenuto contrario al diritto vigente (il vecchio piano integrato dall'effetto anticipato negativo del nuovo piano), poiché prevedeva la demolizione di un edificio ormai protetto. Il comune era dunque tenuto a rifiutare il permesso. Il fatto che lo abbia concesso erroneamente non è determinante, avendo la corte cantonale correttamente corretto tale errore. Infine, le critiche del ricorrente riguardanti la classificazione del suo terreno e dell'edificio nel nuovo piano sono giudicate inammissibili nell'ambito della procedura di permesso di costruire; avrebbero dovuto essere sollevate durante la procedura di adozione del piano. (c. 2.4)

Esito

Il Tribunale federale conclude che la corte cantonale ha applicato il diritto cantonale senza arbitrio confermando il rifiuto del permesso di costruire. Il progetto è incompatibile con la nuova pianificazione comunale che, sebbene non ancora in vigore, esplica un effetto anticipato negativo sin dalla sua messa in inchiesta pubblica. Il ricorso è di conseguenza respinto nella misura in cui è ammissibile. Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente (c. 4). 







Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Daniel Hirschi-Duckert