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Diritto di essere sentiti - consultazione del fascicolo per via elettronica e ricusazione

10 November 2025

Livre ancien ouvert sur une étagère avec plusieurs livres anciens à l'arrière-plan.

TF, 18.10.2025, 9C_473/2025

Fatti

Nell'ambito di una procedura di tassazione per il periodo fiscale 2015 nel Canton Argovia, una contribuente ha presentato opposizione contro la propria tassazione. Successivamente, ha richiesto la ricusazione della commissaria fiscale responsabile del fascicolo, nonché la consultazione dello stesso. Le autorità fiscali le hanno proposto di consultare gli atti in loco, opzione da lei rifiutata. La contribuente ha preteso la trasmissione dei documenti in formato elettronico, adducendo motivi di salute (pandemia di Covid) e l'impossibilità economica di nominare un avvocato per una consultazione in loco.

La sua istanza di ricusazione e la richiesta di consultazione elettronica del fascicolo sono state respinte dalla commissione di ricorso, poi dal Tribunale amministrativo speciale e infine dal Tribunale amministrativo del Canton Argovia. Nel corso della procedura di ricorso, i fascicoli cartacei sono stati trasmessi per consultazione all'avvocata che rappresentava temporaneamente la contribuente. La contribuente si è rivolta al Tribunale federale, insistendo nelle sue conclusioni.

Diritto

Il Tribunale federale richiama i principi fondamentali relativi al diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.), che include il diritto di consultare il fascicolo. Secondo una giurisprudenza costante, tale diritto si esercita in linea di principio presso i locali dell'autorità competente. Non esiste un diritto costituzionale a ricevere l'invio degli atti del fascicolo, né in forma cartacea né elettronica.

Per quanto concerne la ricusazione (art. 29 cpv. 1 Cost.), un'istanza deve fondarsi su motivi concreti e oggettivi, suscettibili di creare un'apparenza di parzialità. Semplici allegazioni generiche o vaghe non sono sufficienti a giustificare la ricusazione di un funzionario.

Infine, il progetto "Justitia 4.0", volto alla digitalizzazione della giustizia, non è ancora in vigore e non conferisce, allo stato attuale, un diritto alla consultazione elettronica dei fascicoli. Analogamente, le disposizioni procedurali che prevedono tale possibilità (come l'art. 26 cpv. 1bis PA) sono spesso norme potestative ("possono") e non costituiscono un diritto assoluto.

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale ritiene che il diritto di essere sentita della ricorrente sia stato rispettato. Le autorità le hanno correttamente offerto la possibilità di consultare il fascicolo in loco. Qualora motivi di salute le avessero impedito di recarsi sul posto, avrebbe potuto incaricare una persona di fiducia (non necessariamente un avvocato) affinché lo facesse al suo posto. Inoltre, la sua avvocata ha effettivamente avuto accesso agli atti cartacei durante la procedura di ricorso. La richiesta di trasmissione elettronica degli atti è pertanto respinta per mancanza di base legale.

In merito all'istanza di ricusazione, il Tribunale federale rileva che la ricorrente non ha mai addotto motivi concreti e specifici. Si è limitata a fare riferimento a "eventi precedenti" e "omissioni" non meglio precisati, il che è insufficiente a dimostrare un'apparenza di parzialità della commissaria fiscale. Anche l'istanza di ricusazione è dunque respinta.

Esito

Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile. Anche la richiesta di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta, essendo il ricorso giudicato sin dall'inizio privo di possibilità di successo. Le spese giudiziarie, pari a CHF 2'000.-, sono poste a carico della ricorrente.


Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau