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Richiesta di revisione – Condizioni di ricevibilità di una domanda volta a ottenere una decisione di non entrata nel merito

06 November 2025

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TF, 29.09.2025, 9F_20/2025

Fatti

Un privato ha intentato un'azione di risarcimento danni contro la città di San Gallo, dichiarata inammissibile in prima e in seconda istanza cantonale, con addebito a suo carico di spese giudiziarie pari a 500 CHF. I suoi successivi ricorsi e istanze di revisione presso il Tribunale federale sono stati tutti dichiarati inammissibili.

In seguito, il privato ha chiesto al tribunale cantonale l'esonero dalle spese giudiziarie di 500 CHF, istanza che è stata respinta. Il suo ricorso contro tale diniego è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale (sentenza 9D_7/2025). Una prima istanza di revisione contro tale sentenza di inammissibilità è stata anch'essa giudicata inammissibile dal Tribunale federale (sentenza 9F_15/2025), poiché non soddisfaceva i requisiti di motivazione.

Il richiedente deposita una nuova istanza di revisione, questa volta contro la sentenza 9F_15/2025 che dichiarava inammissibile la sua precedente istanza di revisione.

Diritto

Il Tribunale federale ricorda che le sue sentenze passano in giudicato al momento della pronuncia (art. 61 LTF). Esse possono essere revisionate solo per uno dei motivi tassativamente elencati agli art. 121 e segg. LTF. Il richiedente deve invocare un motivo di revisione previsto dalla legge e dimostrare in che modo la sentenza impugnata sia viziata (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF).

Quando la sentenza di cui si chiede la revisione è una decisione di non entrata nel merito, il motivo di revisione deve vertere specificamente sulle ragioni dell'inammissibilità e non sul merito della causa, che non è stato esaminato.

La revisione per mancata pronuncia su alcune conclusioni (art. 121 lett. c LTF) è esclusa nel caso di una sentenza di non entrata nel merito, poiché tale decisione, per sua natura, non esamina le conclusioni nel merito.

La revisione per svista, ovvero quando il tribunale ha omesso di prendere in considerazione fatti pertinenti che emergono dagli atti (art. 121 lett. d LTF), non può essere invocata per contestare un apprezzamento giuridico o una valutazione delle prove ritenuta errata. La revisione non costituisce un mezzo di appello mascherato.

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale esamina i motivi di revisione invocati dal richiedente (art. 121 lett. c e d LTF).

Il motivo basato sull'art. 121 lett. c LTF viene respinto immediatamente, poiché la sentenza impugnata (9F_15/2025) era una decisione di non entrata nel merito che, per definizione, non si è pronunciata sulle conclusioni di merito.

Per quanto riguarda l'art. 121 lett. d LTF, il richiedente sostiene che il Tribunale federale abbia omesso di considerare la prova della sua indigenza. Il Tribunale rileva che il richiedente cerca in tal modo di ottenere una nuova decisione sul merito della sua istanza di esonero dalle spese. Tuttavia, egli non può utilizzare la via della revisione per contestare la fondatezza della decisione iniziale. La sua istanza di revisione avrebbe dovuto vertere sui motivi dell'inammissibilità della sua precedente istanza (ovvero la carenza di motivazione), cosa che non avviene. Egli non dimostra in che modo il Tribunale federale avrebbe, per svista, ignorato un fatto pertinente riguardante i motivi della non entrata nel merito.

Gli altri motivi (violazione degli art. 29 Cost., 6 e 13 CEDU) sono anch'essi inammissibili poiché non corrispondono ad alcuno dei motivi di revisione previsti dalla legge.

Esito

Il Tribunale federale dichiara l'istanza di revisione inammissibile.

In via eccezionale, rinuncia a prelevare spese giudiziarie. Avverte tuttavia il richiedente che, in futuro, ulteriori scritti abusivi o temerari in questa causa potranno essere archiviati senza risposta.



Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Io sono Anna Vladau