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NewsletterAssistenza giudiziaria internazionale

RR.2026.61 - Estensione dell'estradizione: Irricevibilità del ricorso per produzione tardiva della procura e addebito delle spese al mandatario

16 August 2026

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TPF, 06.07.2026, RR.2026.61

Fatti

Il 16 aprile 2026, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha concesso alla Francia l'estensione dell'estradizione di A. L'11 maggio 2026, A., tramite la sua avvocata francese, l'avv. Kheira Flissi-Gherabli, ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Constatata l'assenza di una procura agli atti, la Corte ha assegnato all'avvocata, con lettera raccomandata notificata il 27 maggio 2026, un termine fino al 3 giugno 2026 per produrre il suddetto documento e i documenti d'identità. Tale lettera conteneva un avvertimento esplicito secondo cui l'inosservanza del termine avrebbe comportato l'irricevibilità del ricorso. L'avv. Flissi-Gherabli ha spedito i documenti richiesti dalla Francia il 4 giugno 2026, ovvero dopo la scadenza del termine. Gli atti sono pervenuti a un ufficio postale svizzero il 9 giugno 2026. (doc. 1, 1.1, 3, 4, 4.1, 4.2)

Diritto

La decisione dell'UFG di concedere un'estensione dell'estradizione è impugnabile dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, conformemente agli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP). Secondo l'art. 52 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa (PA), il ricorso deve essere firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante. Se tale requisito non è soddisfatto, l'autorità di ricorso deve assegnare un breve termine supplementare per regolarizzare l'atto, avvertendo il ricorrente che, in difetto, il ricorso sarà dichiarato irricevibile (art. 52 cpv. 2 e 3 PA). Il rispetto dei termini è cruciale, in particolare in materia di assistenza dove il principio di celerità (art. 17a AIMP) si applica con particolare rigore. Affinché un termine sia rispettato, gli scritti devono essere consegnati all'autorità, alla Posta Svizzera o a una rappresentanza svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 21 cpv. 1 PA). In caso di irricevibilità, la parte è considerata soccombente e le spese processuali sono a suo carico (art. 63 cpv. 1 PA). Se l'irricevibilità è imputabile a colpa del rappresentante, che ha agito senza validi poteri di rappresentanza al momento determinante, le spese possono essere poste personalmente a suo carico (art. 63 cpv. 5 PA; art. 73 cpv. 2 LOAP). (consid. 1-4, 9-12)

Applicazione al caso concreto

La Corte dei reclami ha rilevato che il ricorso iniziale non era corredato da una procura che attestasse i poteri di rappresentanza dell'avv. Flissi-Gherabli. Ai sensi dell'art. 52 cpv. 2 PA, ha concesso un termine di regolarizzazione fino al 3 giugno 2026, con un chiaro avvertimento circa le conseguenze di un deposito tardivo. Il termine ha iniziato a decorrere il 27 maggio 2026, data di notifica della corrispondenza. L'avvocata ha spedito i documenti il 4 giugno 2026, ovvero un giorno dopo la scadenza del termine. Facendo fede la data del timbro postale francese, il termine non è stato manifestamente rispettato. Non essendo stata soddisfatta la condizione di regolarizzazione, il vizio iniziale non è stato sanato. Di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile. La Corte aggiunge, a titolo di obiter dictum, che anche se fosse stato ricevibile, il ricorso sarebbe stato respinto nel merito, non prestandosi la decisione dell'UFG a critiche. (consid. 5-8)

Esito

Il ricorso è dichiarato irricevibile. La Corte dei reclami ritiene che l'irricevibilità sia dovuta a colpa dell'avvocata, che ha agito senza validi poteri di rappresentanza non producendo la procura entro il termine impartito. In applicazione dell'art. 63 cpv. 5 PA, le spese processuali, fissate a CHF 1'000.--, non sono poste a carico del ricorrente bensì direttamente a carico della sua mandataria, l'avv. Kheira Flissi-Gherabli. (consid. 7, 13; disp. 1-2)