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NewsletterDiritto tributario

Deduzione fiscale dei contributi di mantenimento – versamento su un conto cointestato

06 November 2025

Livre ancien ouvert sur une étagère avec plusieurs livres anciens à l'arrière-plan.

TF, 01.10.2025, 9C_286/2024

Fatti

Un contribuente, separato dalla moglie dal 1° gennaio 2021, è tenuto a versare un contributo mensile per il mantenimento di quest'ultima e dei loro due figli, che risiedono in Spagna con la madre. Per il periodo fiscale 2021, deduce dal proprio reddito un importo di 84'324 franchi a tale titolo. I versamenti vengono effettuati su un conto bancario in Spagna, cointestato ai due ex coniugi. Il contribuente giustifica tale modalità con l'impossibilità per l'ex moglie di aprire autonomamente un conto nel Paese. L'amministrazione fiscale ginevrina nega la deduzione, posizione confermata dalle istanze giudiziarie cantonali. Il contribuente ricorre al Tribunale federale.

Diritto

Ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD (e delle corrispondenti disposizioni cantonali armonizzate), i contributi di mantenimento versati a uno dei coniugi sono deducibili dal reddito del debitore. Tale deducibilità si fonda sul principio di concordanza, secondo cui la prestazione deducibile per il debitore deve essere imponibile come reddito per il creditore (art. 23 lett. f LIFD). Il Tribunale federale richiama la propria giurisprudenza (in particolare la sentenza 2C_380/2020) che esclude la deduzione qualora i versamenti siano effettuati su un conto sul quale il debitore conserva il libero potere di disposizione. Per essere deducibili, i fondi devono uscire dalla sfera d'influenza del debitore, il che non avviene nel caso di un versamento su un conto cointestato. Il diritto tributario ammette un certo schematismo per ragioni pratiche, rendendo decisivo il criterio formale del potere di disposizione, indipendentemente dai motivi che hanno portato all'apertura di tale conto.

Applicazione al caso concreto

Nella fattispecie, il contribuente era contitolare del conto sul quale versava i contributi di mantenimento. Conservava pertanto un libero potere di disposizione su tali fondi. Di conseguenza, gli importi versati non sono usciti dalla sua sfera patrimoniale e la condizione per la deduzione non è soddisfatta. Il Tribunale federale respinge le argomentazioni del ricorrente. Conferma che la propria giurisprudenza trova applicazione, a prescindere dalle ragioni pratiche che hanno condotto all'apertura del conto cointestato. Il criterio decisivo è l'esistenza del potere di disposizione del debitore sulle somme versate. Il fatto che al contribuente siano state concesse deduzioni per oneri di famiglia (art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD) è irrilevante, trattandosi di una questione distinta da quella della deducibilità dei contributi di mantenimento.

Esito

Il Tribunale federale respinge il ricorso. Conferma che il contribuente non può dedurre i contributi di mantenimento versati su un conto cointestato, poiché ne conservava la libera disposizione. Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente.


Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau