
TF, 17.07.2026, 2C_412/2026
Fatti
L'autorità fiscale centrale tedesca ha inoltrato all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) una richiesta di assistenza amministrativa basata sulla Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e la Germania (CDI CH-DE). Tale richiesta riguardava la società tedesca B.________ GmbH e la società svizzera A.________ SA per gli anni dal 2019 al 2021. Nel quadro di una verifica fiscale di B.________ GmbH, le autorità tedesche stavano esaminando i prezzi di trasferimento all'interno del gruppo A. Hanno ritenuto necessario ottenere informazioni sulle funzioni, sui rischi e sui dati finanziari di A. SA al fine di valutare se i prezzi di trasferimento applicati rispettassero il principio di libera concorrenza. Il 9 ottobre 2025, l'AFC ha emesso una decisione finale che concede l'assistenza amministrativa. A.________ SA e B.________ GmbH hanno impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF). Con sentenza del 19 giugno 2026, il TAF ha parzialmente accolto il ricorso, ordinando l'oscuramento dei dati finanziari del 2018, ma lo ha respinto per il resto. A.________ SA ha quindi presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza del TAF e della decisione dell'AFC, nonché il diniego dell'assistenza amministrativa. (A., B., B.a., B.b., C.)
Diritto
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza e i presupposti di ammissibilità di un ricorso. Ai sensi dell'art. 83 lett. h della legge sul Tribunale federale (LTF), il ricorso è inammissibile contro le decisioni in materia di assistenza amministrativa internazionale, ad eccezione dell'assistenza amministrativa in materia fiscale. Per questo ambito specifico, l'art. 84a LTF subordina l'ammissibilità del ricorso all'esistenza di una questione giuridica di principio o di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF. Spetta alla parte ricorrente dimostrare che tale condizione è soddisfatta, a meno che ciò non sia manifesto. Una questione giuridica di principio è ammessa quando si impone un chiarimento da parte della massima istanza giudiziaria, in particolare se la decisione può servire da guida per la prassi e per numerosi casi analoghi, o se si tratta di una questione inedita o il cui riesame è giustificato. (consid. 1, 1.1)
Applicazione al caso concreto
La ricorrente (A.________ SA) sostiene che la causa sollevi una questione giuridica di principio. Chiede al Tribunale federale di determinare se le informazioni possano essere considerate "disponibili" ai sensi della CDI CH-DE e della legge sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF) quando l'autorità richiedente non allega alcuna prestazione di servizio o transazione concreta tra il detentore svizzero delle informazioni e il contribuente estero. A suo avviso, la semplice appartenenza a un gruppo di società non è sufficiente a fondare un obbligo di collaborazione esteso ai sensi dell'art. 126 della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), bensì un obbligo limitato (art. 127-129 LIFD). Il Tribunale federale rileva tuttavia di aver già trattato l'estensione dell'obbligo di collaborazione di una società svizzera nel quadro di una richiesta di assistenza amministrativa nella sentenza di principio DTF 142 II 69. In tale sede è stato stabilito che la questione se una società sia una persona "interessata" o un semplice detentore di informazioni deve essere esaminata alla luce dell'art. 126 LIFD, e che l'obbligo esteso di cui all'art. 126 LIFD si applica se le informazioni richieste possono influenzare la propria tassazione. La questione se la situazione fiscale della ricorrente possa essere toccata e, di conseguenza, quale regime di obbligo di collaborazione si applichi, può essere risolta mediante l'applicazione di tale giurisprudenza consolidata. Il fatto che la ricorrente sia una società di gruppo non conferisce alla causa una portata che trascende il caso di specie. Di conseguenza, il Tribunale federale conclude che la causa non solleva una questione giuridica di principio ai sensi dell'art. 84a LTF. (consid. 1.2, 1.3, 1.4)
Questione
Il Tribunale federale ritiene che la condizione di ammissibilità prevista dall'art. 84a LTF, ovvero l'esistenza di una questione giuridica di principio, non sia soddisfatta. Di conseguenza, dichiara inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico. Le spese giudiziarie, fissate a 5.000 CHF, sono poste a carico della ricorrente. Non viene riconosciuta alcuna indennità per ripetibili. (consid. 1.5, 2. e dispositivo 1., 2.)