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Estradizione in Portogallo: Ritiro del ricorso e conseguenze sulle spese processuali

10 July 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TPF, 21.05.2026, RR.2026.49

Fatti

Il 21 novembre 2025, il Portogallo ha trasmesso all'Ufficio federale di giustizia (UFG) una domanda di estradizione nei confronti di A. Quest'ultimo era stato condannato in Portogallo a una pena di un anno e sei mesi di reclusione per aver guidato un veicolo senza patente e in stato di ebbrezza il 5 aprile 2011. Il 26 marzo 2026, l'UFG ha concesso l'estradizione. (act. 1.1, documenti UFG 1b, 1c)

Il 2 maggio 2026, A. ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone l'annullamento. Nella sua risposta dell'11 maggio 2026, l'UFG ha concluso per l'irricevibilità del ricorso per tardività e, in subordine, per la sua reiezione. Tuttavia, con lettera del 18 maggio 2026, prima che la Corte si pronunciasse nel merito, il ricorrente ha dichiarato di ritirare il proprio ricorso. (act. 1, 5, 6)

Diritto

La Corte ricorda il quadro giuridico che disciplina l'estradizione tra la Svizzera e il Portogallo. Le relazioni sono regolate prioritariamente dalla Convenzione europea di estradizione (CEEstr) e dai suoi protocolli. A queste si aggiungono le disposizioni pertinenti dell'acquis di Schengen, in particolare la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (CAAS), i regolamenti sul Sistema d'informazione Schengen (SIS) e la Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'UE (CE-UE). (consid. 1)

In via sussidiaria, per le questioni non disciplinate dai trattati, si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) e la relativa ordinanza (OAIMP). Il diritto interno può altresì trovare applicazione qualora sia più favorevole all'estradizione rispetto al diritto internazionale (principio di favore). Il rispetto dei diritti fondamentali rimane in ogni momento riservato. Una decisione di estradizione dell'UFG (art. 55 cpv. 1 AIMP) è impugnabile dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. (consid. 2, 3)

In materia di procedura, il ritiro di un ricorso comporta lo stralcio della causa dal ruolo, poiché la stessa diviene priva di oggetto. Per quanto concerne le spese, l'art. 63 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa (PA) prevede che esse siano poste a carico della parte soccombente. La giurisprudenza considera che la parte che ritira il proprio ricorso sia equiparata alla parte soccombente e debba, di conseguenza, sostenere le spese processuali. (consid. 4, 5, 6)

Applicazione al caso concreto

Avendo il ricorrente, A., formalmente ritirato il proprio ricorso con lettera del 18 maggio 2026, la procedura dinanzi alla Corte dei reclami penali è divenuta priva di oggetto. Non vi è pertanto più motivo per la Corte di esaminare gli argomenti sollevati, in particolare la questione della tardività del ricorso sollevata dall'UFG. La causa deve essere stralciata dal ruolo. (consid. 4)

Ritirando il ricorso, il ricorrente è considerato parte soccombente ai sensi della legge. Deve di conseguenza assumersi le spese della procedura di ricorso. Nella fattispecie, tali spese si limitano a una tassa di giustizia, il cui importo è fissato dal regolamento del Tribunale penale federale sulle spese (RTPF). La Corte fissa tale tassa in CHF 300.--. (consid. 5, 6, 7)

Esito

La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale prende atto del ritiro del ricorso da parte di A. Di conseguenza, la procedura è stralciata dal ruolo. Le spese processuali, fissate in una tassa di CHF 300.--, sono poste a carico del ricorrente. (Dispositivo, punti 1, 2, 3)