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9C_315/2026 - Imposta di registro: Legittimazione ad agire dell'amministrazione fiscale cantonale in una causa di diritto cantonale non armonizzato

20 July 2026

Livre ancien ouvert sur une étagère avec plusieurs livres anciens à l'arrière-plan.

TF, 11.06.2026, 9C_315/2026, 9C_316/2026

Fatti

Due sorelle, comproprietarie di tre lotti di terreno non edificati nel cantone di Basilea Campagna, hanno venduto tali terreni a terzi. I contratti di compravendita prevedevano l'obbligo per gli acquirenti di stipulare contratti d'appalto con una società specifica, la C.________ GmbH, per la futura costruzione, essendo i permessi di costruire già stati rilasciati. (consid. 1.1, 1.2)

L'amministrazione fiscale del cantone di Basilea Campagna (di seguito: l'autorità di tassazione) ha determinato l'imposta di registro basandosi non solo sul prezzo di vendita dei terreni, ma anche sul costo dei lavori di costruzione previsti (prezzo dell'opera). Le sorelle (di seguito: le contribuenti) hanno contestato tale base di calcolo, sostenendo che dovesse essere tassato solo il prezzo del terreno nudo. (consid. 1.3, 1.4)

Dopo il rigetto del loro reclamo, le contribuenti si sono rivolte al Tribunale tributario cantonale. Quest'ultimo non solo ha confermato la posizione dell'autorità di tassazione, ma ha anche aggravato la situazione delle contribuenti (reformatio in peius), includendo l'IVA sul prezzo dell'opera nella base di calcolo. (consid. 1.5)

Adito dalle contribuenti, il Tribunale cantonale di Basilea Campagna ha annullato la decisione del Tribunale tributario. Ha stabilito che il diritto cantonale autorizza la somma del prezzo del terreno e del prezzo dell'opera solo se il venditore ha un legame personale o economico con l'impresa di costruzione, circostanza non ravvisabile nel caso di specie. (consid. 1.6)

L'autorità di tassazione ha quindi presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza del Tribunale cantonale. Ha invocato la propria legittimazione a ricorrere ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 e, in via subordinata, dell'art. 89 cpv. 2 lett. c della legge sul Tribunale federale (LTF). (consid. 1.7)

Diritto

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza e le condizioni di ricevibilità di un ricorso, in particolare la legittimazione ad agire (art. 29 cpv. 1 e 95 lett. a LTF). La parte ricorrente deve dimostrare la propria legittimazione ad agire qualora questa non sia evidente. (consid. 2.2, 2.2.1)

La questione centrale è stabilire se un'autorità fiscale cantonale, e per estensione il Cantone, abbia la legittimazione a ricorrere contro una decisione della propria autorità giudiziaria cantonale superiore in una causa che rientra esclusivamente nel diritto cantonale non armonizzato, come l'imposta di registro. (consid. 2.2.2, 2.3.2)

Il Tribunale federale richiama il principio del "divieto di ricorsi intra-organici". Secondo una giurisprudenza costante, i conflitti tra diverse autorità di uno stesso Cantone (nella fattispecie, l'amministrazione fiscale contro il Tribunale cantonale) non devono in linea di principio essere portati dinanzi al Tribunale federale. Tale restrizione è particolarmente rigorosa quando la controversia verte sull'interpretazione del diritto cantonale non armonizzato, avendo il legislatore federale deliberatamente rinunciato a concedere un diritto di ricorso generale ai governi cantonali per casi simili. (consid. 2.3.3.2, 2.3.3.3, 2.3.3.4)

La legittimazione a ricorrere di un ente pubblico è disciplinata dall'art. 89 LTF. L'art. 89 cpv. 2 LTF prevede casi di legittimazione speciale, mentre l'art. 89 cpv. 1 LTF costituisce la clausola generale. In assenza di una disposizione di diritto federale che conferisca un diritto di ricorso (art. 89 cpv. 2 lett. d LTF), occorre esaminare dapprima la legittimazione speciale di cui all'art. 89 cpv. 2 lett. c LTF e, in caso di esito negativo, la clausola generale dell'art. 89 cpv. 1 LTF. (consid. 2.3.1)

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale esamina in primo luogo la legittimazione a ricorrere dell'autorità di tassazione sotto il profilo dell'art. 89 cpv. 2 lett. c LTF. Tale disposizione conferisce la legittimazione a ricorrere ai Comuni e ad altri enti di diritto pubblico che invocano la violazione di garanzie costituzionali (ad es. l'autonomia comunale). La giurisprudenza esclude che un Cantone possa avvalersi di tale disposizione per contestare una decisione di una delle proprie autorità giudiziarie. Inoltre, la censura di arbitrio (art. 9 Cost.) nell'applicazione del diritto non costituisce una "garanzia" ai sensi di tale disposizione. La legittimazione fondata sull'art. 89 cpv. 2 lett. c LTF è pertanto esclusa. (consid. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3)

Successivamente, il Tribunale federale analizza la legittimazione a ricorrere sotto il profilo della clausola generale dell'art. 89 cpv. 1 LTF. Secondo una giurisprudenza restrittiva, un ente pubblico può invocare tale disposizione solo se è toccato dalla decisione impugnata in modo analogo a un privato, oppure se è leso in modo qualificato nei suoi interessi pubblici preminenti. Nella fattispecie, l'autorità di tassazione non ha dimostrato in che modo una di queste due condizioni sarebbe soddisfatta. Il semplice fatto di essere stata parte nel procedimento cantonale non è sufficiente a fondare la legittimazione a ricorrere di un'autorità pubblica dinanzi al Tribunale federale. (consid. 2.5.1, 2.5.2)

Il Tribunale federale conclude che l'autorità di tassazione non dispone della legittimazione a ricorrere, né in virtù di una clausola speciale, né in virtù della clausola generale dell'art. 89 LTF. Il principio del divieto di ricorsi intra-organici impedisce al Tribunale federale di dirimere una controversia interna al Cantone di Basilea Campagna riguardante l'interpretazione del proprio diritto fiscale non armonizzato. (consid. 2.6)

Esito

I procedimenti sono riuniti. I ricorsi presentati dall'amministrazione fiscale del Cantone di Basilea Campagna sono dichiarati inammissibili per difetto di legittimazione ad agire. Le spese giudiziarie, pari a un totale di 5.000 CHF, sono poste a carico del Cantone di Basilea Campagna. Non viene riconosciuta alcuna indennità per ripetibili ai contribuenti, poiché non è stato ordinato alcuno scambio di scritti. (Dispositivo 1, 2, 3, 4)

Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Anna D. Vladau