
TF, 13.08.2026, 1C_423/2026
Fatti
Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato, con decisione di chiusura dell'11 giugno 2026, la trasmissione alla Germania del verbale dell'audizione di A.________, condotta nell'ambito di un procedimento penale svizzero (consid. 1).
Il 23 giugno 2026, è stato presentato un ricorso a nome di A.________ dinanzi al Tribunale penale federale (TPF).
L'atto era firmato dal padre, B.________, che agiva "in rappresentanza" (consid. 1).
Il TPF ha richiesto a B.________ di produrre, entro il 6 luglio 2026, una procura aggiornata che lo autorizzasse espressamente ad agire in tale procedura di ricorso, pena l'irricevibilità.
B.________ ha presentato solo una nuova copia di una "procura generale" datata "16.4.2003", già allegata al ricorso iniziale (consid. 1).
Con decisione del 4 agosto 2026, il TPF ha dichiarato il ricorso irricevibile a causa della mancanza di una procura valida.
Ha inoltre respinto la richiesta di assistenza giudiziaria e ha posto le spese processuali, pari a 500 CHF, a carico di B.________ in qualità di rappresentante senza poteri (consid. 1).
B.________, agendo a nome di A.________, ha presentato ricorso al Tribunale federale il 6 agosto 2026 contro tale decisione di irricevibilità.
Chiede il riconoscimento della procura, l'esame nel merito del ricorso iniziale e l'esenzione dalle spese processuali (consid. 2).
Diritto
In materia di assistenza giudiziaria internazionale in ambito penale, un ricorso dinanzi al Tribunale federale è ammissibile solo se si tratta di un caso di particolare importanza, conformemente all'art. 84 della legge sul Tribunale federale (LTF).
Il ricorrente deve dimostrare in che modo tale condizione sia soddisfatta (consid. 3).
Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, un'autorità giudiziaria può esigere la produzione di una procura aggiornata o specifica per la procedura quando la procura fornita è datata o formulata in termini generali.
Tale requisito non costituisce un eccessivo formalismo (consid. 4).
Le spese giudiziarie possono essere poste a carico del rappresentante che ha agito senza disporre di una procura valida (consid. 4).
Qualora l’inammissibilità di un ricorso sia manifesta, esso può essere deciso secondo la procedura semplificata prevista dall’art. 108 LTF (consid. 5).
Applicazione al caso concreto
Il ricorrente non spiega per quale motivo la presente causa costituirebbe un caso di particolare importanza ai sensi dell’art. 84 LTF 1-31, e nessun elemento permette di ritenerlo tale.
La condizione di ammissibilità del ricorso non è pertanto soddisfatta (consid. 4).
In via subordinata, il Tribunale federale conferma che l’operato del TPF era conforme al diritto.
La procura generale prodotta risaliva al 16 aprile 2003 e non era né specifica per la procedura né recente.
Il TPF era dunque legittimato a esigere una procura aggiornata, in conformità alla sua prassi e alla giurisprudenza (citando in particolare le sentenze 7B_450/2026 1-26, 5A_252/2014 1-22 e 9C_793/2013 1-22; consid. 4).
La decisione di porre le spese a carico di B.________, in qualità di rappresentante senza poteri, è parimenti conforme alla giurisprudenza (citando la sentenza 7F_70/2024 1-24; consid. 4).
Esito
Il Tribunale federale dichiara il ricorso manifestamente inammissibile secondo la procedura semplificata di cui all’art. 108 LTF (consid. 5).
In via eccezionale e viste le circostanze, si rinuncia al prelievo di spese giudiziarie, in applicazione dell’art. 66 cpv. 1 LTF (consid. 5).