
TF, 17.08.2026, 1C_418/2026
Fatti
La Procura di Mühlhausen (Germania) sta conducendo un procedimento penale per bancarotta nei confronti di B.________.
In tale ambito, ha richiesto l'assistenza giudiziaria alla Procura III del Cantone di Zurigo con istanza del 30 luglio 2025.
La richiesta mirava a ottenere documenti relativi a una carta di credito le cui spese venivano saldate tramite un conto intestato alla società A.________ AG presso una banca del Liechtenstein.
Le autorità tedesche sospettano che B.________ sia l'avente diritto economico di A.________ AG e che non abbia dichiarato pagamenti di commissioni versati a tale società nell'ambito della sua procedura di insolvenza.
La Procura zurighese ha dato seguito alla richiesta e ha ordinato la produzione (esibizione) dei documenti pertinenti.
Il 26 agosto 2025, ha trasmesso ad A.________ AG i documenti destinati alle autorità tedesche e l'ha invitata a un'udienza di conciliazione.
Dopo aver ricevuto le osservazioni di A.________ AG, la Procura, con decisione di chiusura del 5 novembre 2025, ha autorizzato la trasmissione della documentazione bancaria.
Il ricorso presentato da A.________ AG contro tale decisione è stato respinto dal Tribunale penale federale con sentenza del 21 luglio 2026.
Con atto del 3 agosto 2026, A.________ AG ha presentato ricorso al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza del Tribunale penale federale e il diniego della trasmissione dei mezzi di prova.
Diritto
In materia di assistenza giudiziaria internazionale in ambito penale, il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale è ammissibile solo se si tratta di un “caso particolarmente importante” ai sensi dell’art. 84 cpv. 1 della Legge sul Tribunale federale (LTF).
Un tale caso è riconosciuto, in particolare, qualora vi siano motivi per ritenere che siano stati violati principi fondamentali della procedura o che il procedimento all'estero presenti gravi carenze (art. 84 cpv. 2 LTF).
La parte ricorrente ha l'obbligo di dimostrare in modo conciso nel proprio atto di ricorso in che modo tale condizione sia soddisfatta (art. 42 cpv. 2 LTF 5-1; consid. 1.1).
Il principio della buona fede tutela l'affidamento del cittadino nelle assicurazioni ricevute dalle autorità, a condizione che l'autorità abbia agito nei limiti delle proprie competenze e che l'amministrato non abbia potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione.
Inoltre, l'amministrato deve aver preso disposizioni sulla base di tali assicurazioni, che non può modificare senza subire un pregiudizio (consid. 1.2.1).
Qualora non sia soddisfatta la condizione del caso di particolare importanza, il Tribunale federale può decidere di non entrare nel merito mediante una procedura semplificata.
La decisione può essere motivata sommariamente e rinviare, in tutto o in parte, alla sentenza impugnata (art. 109 LTF 5-1) (consid. 1.1).
Applicazione al caso concreto
La ricorrente allega una violazione del principio della buona fede e del diritto a un equo processo, poiché l'autorità le ha comunicato un numero di carta di credito errato nella convocazione.
Essa non dimostra tuttavia in che modo tale censura costituirebbe un caso di particolare importanza.
Inoltre, l'istanza precedente ha giustamente ritenuto che la ricorrente avrebbe potuto rilevare l'errore manifesto leggendo i documenti allegati.
La ricorrente non allega nemmeno di aver preso disposizioni pregiudizievoli sulla base di tale informazione errata, il che costituisce una condizione per invocare la tutela della buona fede (consid. 1.2.1).
La ricorrente invoca altresì una violazione del principio inquisitorio e del principio di proporzionalità, senza tuttavia spiegare in che modo ciò costituirebbe un caso di particolare importanza.
L'istanza precedente ha già trattato tali censure in modo conforme alla giurisprudenza.
Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, le autorità hanno effettivamente proceduto a un esame della potenziale pertinenza dei documenti.
La ricorrente si limita a una critica generale senza specificare quali documenti, pur chiaramente identificati, non dovrebbero essere consegnati, venendo così meno al suo obbligo di motivazione (consid. 1.2.2).
In conclusione, la ricorrente non riesce a dimostrare l'esistenza di un caso di particolare importanza ai sensi dell'art. 84 LTF (consid. 1.2.3)
Esito
Il Tribunale federale decide di non entrare nel merito del ricorso (consid. 1).
La richiesta di effetto sospensivo è divenuta priva di oggetto (consid. 2).
Le spese giudiziarie, fissate a 2’000 CHF, sono poste a carico della ricorrente (consid. 2)