
TF, 22.10.2025, 9C_435/2025
Fatti
Un contribuabile (il ricorrente) è stato oggetto di un precetto esecutivo per un credito d'imposta federale diretta del 2013. Ha presentato opposizione totale. Il 21 marzo 2024, ha intentato un'azione di annullamento dell'esecuzione ai sensi dell'art. 85a della Legge federale sulla esecuzione e sui fallimenti (LEF). La sua domanda è stata respinta in prima istanza.
Il 21 ottobre 2024, ha presentato appello contro tale sentenza dinanzi al Tribunale cantonale vallesano. Parallelamente, il creditore (lo Stato del Vallese) ha ottenuto il rigetto definitivo dell'opposizione e l'esecuzione ha proseguito il suo corso. Il ricorrente ha inviato diverse lettere al Tribunale cantonale e, il 18 giugno 2025, si è lamentato di una mancanza di celerità. L'8 agosto 2025, ha depositato un ricorso per diniego di giustizia, che è stato trasmesso al Tribunale federale. Il Tribunale cantonale ha successivamente informato il Tribunale federale che prevedeva di statuire sull'appello nel mese di novembre o dicembre 2025.
Diritto
Il Tribunale federale ricorda le condizioni per un ricorso per diniego di giustizia (art. 94 LTF). Tale ricorso è ammissibile se un'autorità ritarda ingiustificatamente l'emanazione di una decisione soggetta a ricorso e se la parte l'ha inutilmente invitata a statuire. La via di ricorso è determinata dalla controversia principale.
Il diritto di essere giudicati entro un termine ragionevole (art. 29 cpv. 1 Cost.) va valutato caso per caso, in funzione della complessità della causa, del comportamento delle parti e dell'oggetto della controversia. Un sovraccarico di lavoro dell'autorità non giustifica un ritardo.
L'azione di cui all'art. 85a LEF permette al debitore di far accertare l'inesistenza del debito. Per i crediti di diritto pubblico come le imposte, il giudice civile può statuire solo sugli aspetti legati al diritto dell'esecuzione (annullamento o sospensione dell'esecuzione), ma non sull'esistenza stessa del credito fiscale, che compete alle autorità amministrative. L'introduzione di tale azione non sospende automaticamente l'esecuzione.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale si dichiara competente a giudicare il diniego di giustizia, poiché la causa di merito riguarda l'imposta federale diretta, una materia di diritto pubblico per la quale sarebbe aperto un ricorso al Tribunale federale.
Il ricorrente rimprovera al Tribunale cantonale un'inattività di oltre nove mesi, in particolare tra febbraio e giugno 2025. Il Tribunale federale analizza la durata della procedura e ritiene che non sia eccessiva. Rileva che un periodo inferiore a quattro mesi tra due atti istruttori non è irragionevole. Inoltre, sebbene la causa non sia di grande complessità, richiede l'analisi di diversi documenti fiscali, in particolare le decisioni di tassazione di due cantoni diversi e una procedura di revisione. Il Tribunale federale nota anche che il ricorso per diniego di giustizia è stato depositato durante le ferie giudiziarie.
Il Tribunale federale giudica che l'annuncio da parte del Tribunale cantonale di emettere la propria decisione nel mese di novembre o dicembre 2025 costituisca una garanzia sufficiente del rispetto del principio di celerità.
Le altre censure del ricorrente sono respinte:
- L'assenza di sospensione dell'esecuzione non è pertinente per giudicare il ritardo nel decidere ed è già stata risolta da una precedente sentenza del Tribunale federale.
- Il fatto che il creditore abbia potuto ottenere il rigetto dell'opposizione in parallelo è conforme alla legge.
- Gli argomenti nel merito del credito fiscale non possono essere esaminati nell'ambito di un ricorso per diniego di giustizia.
Esito
Il Tribunale federale respinge il ricorso per diniego di giustizia. Le spese giudiziarie, fissate a 2'000 franchi, sono poste a carico del ricorrente.
Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau
