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RR.2026.22 - Assistenza giudiziaria, ritiro del ricorso e spese processuali

06 September 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TPF, 30.03.2026, RR.2026.22

Fatti

Nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria avviata dall'Italia, il Ministero pubblico del Cantone di Ginevra (MP-GE) ha svolto diversi atti istruttori.

Tali atti comprendevano in particolare il sequestro di due beni culturali (un lekythos attico e una situla apula) e l'audizione di A., in qualità di membro del comitato dell'associazione B., come testimone il 10 dicembre 2025 (doc. 1.1 a 1.9).

Con decisione di chiusura parziale del 26 gennaio 2026, il MP-GE ha ordinato la trasmissione alle autorità italiane di diversi mezzi di prova, tra cui il verbale di audizione di A. e i documenti allegati (doc. 1.0).

Il 27 febbraio 2026, A. (di seguito: il ricorrente) ha presentato ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro tale decisione di chiusura (doc. 1).

La Corte dei reclami penali ha invitato il ricorrente, con lettera del 4 marzo 2026, a versare un anticipo spese di 4.000 CHF entro il 16 marzo 2026 (doc. 3).

Con lettera del 16 marzo 2026, il ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso, invocando la propria incapacità di far fronte all'anticipo spese richiesto (doc. 4).

Diritto

Quando un ricorso viene ritirato, la procedura diviene priva di oggetto e la causa deve essere stralciata dai ruoli (consid. 1).

Nella procedura amministrativa federale, applicabile per rinvio, le spese processuali sono di regola poste a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa ); consid. 3).

La parte che ritira il ricorso è considerata soccombente e deve, in linea di principio, sostenere le spese processuali (consid. 4).

Tuttavia, quando il ritiro avviene in una fase molto precoce della procedura, ancor prima che l'autorità intimata sia stata invitata a presentare osservazioni, le spese possono essere ridotte a un importo simbolico a copertura degli oneri amministrativi sostenuti.

Tale riduzione è prevista dall'art. 73 cpv. 2 della legge sull'organizzazione delle autorità penali (LOAP) e l'art. 8 cpv. 3 del regolamento sulle spese (RFPPF), in combinato disposto con l’art. 63 cpv. 4bis PA (consid. 5, 6).

Applicazione al caso concreto

Il ricorrente ha formalmente ritirato il proprio ricorso.

La procedura è di conseguenza divenuta priva d'oggetto (consid. 1).

Il ricorrente non ha formulato alcuna istanza di assistenza giudiziaria che avrebbe potuto esonerarlo dal pagamento dell'anticipo spese (consid. 2).

Ritirando il ricorso, il ricorrente è considerato la parte soccombente e deve farsi carico delle spese processuali (consid. 4).

Tuttavia, il ritiro è avvenuto in una fase molto precoce dell'istruttoria del ricorso, ancor prima che l'incarto della causa venisse richiesto al MP-GE.

In tali circostanze, si giustifica una riduzione dell'emolumento a un importo che copra unicamente le spese amministrative sostenute dalla Corte (consid. 5, 6).

Esito

La Corte dei reclami prende atto del ritiro del ricorso. (Dispositivo 1)

La causa è stralciata dai ruoli. (Dispositivo 2)

Un emolumento processuale ridotto a 100 CHF è posto a carico del ricorrente. (Dispositivo 3)

Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Elisabetta Tizzoni