
TF, 05.08.2026, 7B_165/2026
Fatti
Il Ministero pubblico di Limmattal/Albis conduceva un procedimento penale nei confronti di A.________ e di due coimputati per truffa. In occasione di una perquisizione del 30 luglio 2025, venivano sequestrati due telefoni cellulari, tre computer portatili e vari documenti. A.________ ne richiedeva immediatamente l'apposizione dei sigilli. Il 4 agosto 2025, il Ministero pubblico inviava al giudice dei provvedimenti coercitivi una richiesta di dissequestro per via elettronica. Il documento scansionato recava le firme autografe delle procuratrici competenti, ma era privo di qualsiasi firma elettronica qualificata. Il giudice dei provvedimenti coercitivi dichiarava la richiesta irricevibile per vizio di forma. (consid. 1.1-1.3)
L'Oberstaatsanwaltschaft zurighese ricorreva al Tribunale federale. Sosteneva che l'art. 248 cpv. 3 CPP non imponesse alcuna forma particolare alla richiesta di dissequestro e che un invio tramite e-mail accompagnato da un documento firmato autografamente dovesse essere sufficiente. In subordine, riteneva che avrebbe dovuto esserle concesso un termine supplementare per regolarizzare la richiesta. (consid. 1.3 e 2.1)
Diritto
La richiesta di dissequestro deve essere presentata entro venti giorni dall'apposizione dei sigilli. Sebbene l'art. 248 cpv. 3 CPP non preveda espressamente alcun requisito di forma, il Tribunale federale ritiene che le norme relative ai ricorsi contro i provvedimenti coercitivi possano essere applicate per analogia, poiché la procedura di dissequestro costituisce un mezzo giuridico che consente al Ministero pubblico di contestare il mantenimento dei sigilli. (consid. 2.2.2-2.2.3 e 2.4.1)
Il requisito della forma scritta è giustificato anche dal contenuto della richiesta: il Ministero pubblico deve formulare conclusioni precise, esporre i gravi indizi di reato, dimostrare il nesso tra gli oggetti sequestrati e i reati perseguiti, nonché pronunciarsi sugli interessi al mantenimento del segreto invocati. La procedura è dunque, per sua natura, essenzialmente scritta. Tale soluzione è coerente anche con l'art. 110 CPP e con le norme generali applicabili alle perquisizioni. (consid. 2.4.2-2.4.3)
Una richiesta elettronica è valida solo se munita di una firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 110 cpv. 2 CPP. Una semplice e-mail accompagnata da un documento scansionato recante una firma autografa non produce pertanto alcun effetto giuridico atto a preservare il termine. Tale requisito vale a maggior ragione per il Ministero pubblico, che è un'autorità specializzata e deve conoscere i requisiti formali della procedura. (consid. 2.4.4)
Il rifiuto di concedere un termine supplementare non costituisce un eccesso di formalismo ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 Cost. Un termine di regolarizzazione è dovuto solo quando un vizio deriva da una svista o da un impedimento non colpevole. Un'autorità competente che sceglie consapevolmente l'invio di un'e-mail non firmata elettronicamente non può invocare un'omissione involontaria. La conoscenza dell'identità reale del mittente non sostituisce, inoltre, il requisito legale della firma. (consid. 2.2.4 e 2.4.4)
Applicazione al caso concreto
Il Ministero pubblico aveva presentato la sua istanza entro il termine di venti giorni, ma esclusivamente via e-mail, priva di firma elettronica qualificata. L'istanza non rispettava pertanto la forma prescritta. Il vizio non poteva più essere sanato dopo la scadenza del termine e non doveva essere concesso alcun termine supplementare, in assenza di una svista o di un impedimento non colpevole. Il giudice dei provvedimenti coercitivi aveva dunque correttamente rifiutato di entrare nel merito. (consid. 2.3.2-2.4)
Esito
Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile. L'istanza di revoca dei sigilli rimane inammissibile. Non si prelevano spese giudiziarie né si assegnano ripetibili. (consid. 3)