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RR.2026.42 - Estradizione verso la Germania: Doppia incriminazione (truffa professionale, astuzia) e principio ne bis in idem

27 July 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TPF, 15.06.2026, RR.2026.42, RP.2026.19

Fatti

Le autorità tedesche hanno emesso una segnalazione nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) per l'arresto e l'estradizione di A., cittadino tedesco e statunitense, sulla base di un mandato d'arresto del Tribunale di primo grado di Hannover per truffa professionale. A. è stato arrestato nel Cantone di Zurigo nel novembre 2025 e posto in detenzione preventiva ai fini dell'estradizione dall'Ufficio federale di giustizia (UFG). L'interessato si è opposto alla procedura di estradizione semplificata. (Sachverhalt A-C)

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Dopo il rigetto di diverse istanze di scarcerazione, le autorità tedesche hanno trasmesso formalmente la domanda di estradizione nel dicembre 2025. A. ha beneficiato del gratuito patrocinio per la procedura dinanzi all'UFG. Nel febbraio 2026, l'UFG ha autorizzato l'estradizione di A. verso la Germania per i reati oggetto della richiesta. (Sachverhalt D-K)

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A. ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Ha chiesto l'annullamento della decisione di estradizione, la sua immediata scarcerazione e, in via subordinata, il rinvio della causa all'UFG per un complemento d'istruttoria. Ha inoltre richiesto il gratuito patrocinio per la procedura di ricorso. Il ricorrente ha successivamente ritirato il suo gravame riguardante l'indennità del suo difensore d'ufficio. (Sachverhalt L-N)

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Diritto

La cooperazione in materia di estradizione tra la Svizzera e la Germania è disciplinata principalmente dalla Convenzione europea di estradizione (CEEst) e dai suoi protocolli addizionali, dal trattato bilaterale che integra la CEEst, nonché dagli accordi di Schengen e dai relativi sviluppi. In via sussidiaria, si applicano la Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) e la relativa ordinanza (OAIMP). Il diritto interno può essere applicato se più favorevole all'estradizione (principio di favore), fatto salvo il rispetto dei diritti umani. (consid. 1.1, 1.2)

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Affinché l'estradizione sia concessa, il reato deve essere punibile secondo il diritto di entrambi gli Stati (principio della doppia incriminazione). Il reato deve essere passibile di una pena detentiva di almeno un anno secondo la CEEst, o di almeno dodici mesi nello Stato richiedente e sei mesi in Svizzera secondo l'accordo di estradizione dell'UE. L'esame della punibilità secondo il diritto svizzero avviene prima facie, basandosi sui fatti descritti nella domanda di estradizione, senza che sia richiesta un'identità perfetta delle norme penali. (consid. 4.2, 4.3)

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La truffa ai sensi dell'art. 146 CP svizzero presuppone un inganno astuto. L'astuzia è ravvisabile in presenza di un castello di menzogne, di manovre fraudolente (messa in scena) o quando la verifica delle affermazioni dell'autore è impossibile, difficile o non può essere ragionevolmente pretesa. La giurisprudenza tiene conto della corresponsabilità della vittima, ma l'astuzia è esclusa solo se la vittima ha agito con leggerezza omettendo le misure di prudenza più elementari. L'inganno sulla volontà di eseguire una prestazione è in linea di principio astuto, poiché verte su un fatto interno non direttamente verificabile. (consid. 4.4)

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Il principio ne bis in idem vieta che una persona sia perseguita o giudicata una seconda volta per fatti per i quali è già stata assolta o condannata con sentenza definitiva. Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, spetta alla persona perseguita che invoca tale principio sostanziarlo con un minimo di verosimiglianza, fornendo informazioni concrete sulle sentenze che sarebbero state pronunciate. (consid. 5.1, 5.4)

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Applicazione al caso concreto

Il ricorrente contesta la doppia incriminazione, sostenendo che l'elemento dell'astuzia, costitutivo della truffa secondo il diritto svizzero, non sia ravvisabile. Egli sostiene che le vittime avrebbero dovuto effettuare verifiche elementari data l'entità delle somme in gioco, il che rientrerebbe nella corresponsabilità della vittima. Il Tribunale respinge tale argomento. I fatti descritti nella domanda di estradizione, ovvero la creazione di molteplici società, l'apertura di conti, la stipula di contratti e l'intervento di diversi complici, non costituiscono un semplice inganno, bensì manovre fraudolente complesse, se non un vero e proprio castello di menzogne. L'apparenza professionale del ricorrente e dei suoi complici ha indotto le vittime a ritenere seria l'attività, dissuadendole dal nutrire sospetti. L'inganno verteva sulla volontà di eseguire i contratti, un fatto interno non verificabile dalle vittime. L'astuzia è dunque ravvisabile prima facie. La condizione della doppia incriminazione per il reato di truffa è soddisfatta, rendendo superfluo l'esame della qualificazione sussidiaria di abuso di fiducia. (consid. 4.1, 4.5, 4.6)

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Il ricorrente invoca poi la violazione del principio ne bis in idem, affermando di essere già stato assolto per i medesimi fatti dal Tribunale di primo grado di Hannover. Il Tribunale respinge tale doglianza in quanto priva di qualsiasi fondamento. Il ricorrente non ha fornito alcuna informazione concreta (date delle sentenze, numeri di procedimento) atta a comprovare le sue asserzioni, sebbene fosse suo onere farlo. La sua condizione di detenzione non gli impediva di fornire tali informazioni di base. Inoltre, la sua argomentazione è giudicata inverosimile, poiché implicherebbe che la medesima procura che avrebbe subito le assoluzioni abbia poi riavviato un procedimento per i medesimi fatti. L'UFG non era pertanto tenuto a svolgere ulteriori indagini su questo punto. (consid. 5.1, 5.4, 5.5)

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La richiesta di scarcerazione immediata, di natura accessoria rispetto al ricorso contro l'estradizione, viene parimenti respinta, dato che il ricorso principale è a sua volta respinto e l'estradizione è giudicata ammissibile. (consid. 7.1, 7.2, 7.3)

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Infine, la richiesta di gratuito patrocinio per la procedura di ricorso è respinta. Il Tribunale ritiene che il ricorso fosse sin dall'inizio privo di possibilità di successo. Le doglianze sollevate erano una mera ripetizione di quelle già presentate dinanzi all'UFG, le quali erano state confutate in modo convincente nella decisione impugnata. In tali condizioni, l'esito della procedura non lasciava spazio ad alcun dubbio. (consid. 8.1, 8.2, 8.3)

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Esito

Il Tribunale penale federale prende atto del ritiro parziale del ricorso. Per il resto, respinge il ricorso e conferma la decisione dell'Ufficio federale di giustizia che autorizza l'estradizione di A. verso la Germania. Anche la richiesta di scarcerazione accessoria e la richiesta di gratuito patrocinio sono respinte. Le spese giudiziarie, fissate a CHF 2'500.-, sono poste a carico del ricorrente. (Dispositivo 1-4)

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Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Elisabetta Tizzoni