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NewsletterRicorso in materia penale

6B_85/2026 - Truffa, catena di distribuzione e nesso di causalità

15 September 2026

TF, 13.08.2026, 6B_85/2026, 6B_96/2026

Fatti

A.________, dipendente della società B.________ AG, era responsabile, tra le altre cose, di un sistema di tende fornito dall'azienda olandese D.________ AG.

Parallelamente, era gerente e socio della società E.________ GmbH.

Nel 2014, il suo datore di lavoro, B.________ AG, gli aveva formalmente vietato di ricorrere a E.________ GmbH come fornitore (Fatto B.b).

Tra l'agosto 2019 e il marzo 2021, A.________ ha messo in atto un sistema per aggirare tale divieto.

La sua società, E.________ GmbH, ordinava pezzi di ricambio presso D.________ AG e li rivendeva al suo datore di lavoro, B.________ AG, utilizzando come intermediario l'impresa individuale F._________, gestita da C.________.

C.________, che era anche dipendente di E.________ GmbH, non possedeva alcuna competenza né infrastruttura nel settore e percepiva solo una commissione simbolica di 100 CHF per transazione.

La quasi totalità del profitto (circa 40.000 CHF) andava a E.________ GmbH e, di conseguenza, indirettamente ad A.________ (Fatto B.b).

Il Tribunale di prima istanza e, successivamente, la Corte d'appello del Cantone Argovia hanno riconosciuto A.________ colpevole di truffa professionale e C.________ di complicità in truffa.

Sono stati condannati a pene pecuniarie sospese e al risarcimento in solido del danno causato a B.________ AG (Fatti A, B.a)-

A.________ e C.________ (di seguito: i ricorrenti) presentano un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo l'assoluzione.

Contestano principalmente l'esistenza di un artifizio e di un danno (Fatto C).

Diritto

La truffa (art. 146 cpv. 1 CP) presuppone che l'autore, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, induca in errore una persona con artifizi, traendola in inganno e determinandola così a compiere atti pregiudizievoli ai propri interessi patrimoniali o a quelli di terzi (consid. 2.2.1).

L'inganno può risultare da un comportamento concludente.

L'inganno deve essere astuto, ovvero basarsi su un castello di menzogne, manovre fraudolente o sullo sfruttamento di un particolare rapporto di fiducia.

L'astuzia è esclusa se la vittima avrebbe potuto evitare l'errore con un minimo di attenzione (criterio della corresponsabilità della vittima) (consid. 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4).

Quando la vittima è una persona giuridica, l'inganno e l'errore devono verificarsi nella mente di una persona fisica che agisce per suo conto (ad esempio, un direttore o un superiore gerarchico) (consid. 2.2.5).

Deve sussistere un nesso di causalità (o di motivazione) tra l'errore provocato dall'inganno e l'atto di disposizione che causa il danno.

Il danno consiste in un'effettiva diminuzione del patrimonio della vittima (consid. 2.2.6).

Applicazione al caso concreto

La Corte cantonale ha stabilito che A.________ ha ingannato il proprio datore di lavoro occultando il coinvolgimento della propria società (E.________ GmbH) nella catena di fornitura, interponendo l'impresa di C.________ come semplice facciata.

La persona fisica ingannata era il superiore gerarchico di A.________, che approvava le fatture (consid. 2.3.1, 2.3.3, 2.4.1).

Il Tribunale federale rileva tuttavia un'interruzione del nesso di causalità tra l'inganno e il danno.

L'inganno e l'errore del superiore gerarchico riguardavano unicamente l'identità dell'intermediario (egli riteneva di contrattare con F._________ mentre si trattava in realtà di E.________ GmbH).

Egli non è stato ingannato sulla possibilità di un acquisto diretto presso il produttore D.________ AG, né sul fatto che il prezzo fatturato dall'intermediario fosse più elevato rispetto a un prezzo di acquisto diretto (consid. 2.4.2).

Tuttavia, il danno riconosciuto dalla Corte cantonale è calcolato sulla base della differenza tra il prezzo pagato all'intermediario e il prezzo che B.________ AG avrebbe pagato in caso di acquisto diretto presso D.________ AG.

Tale danno non deriva dunque dall'errore sull'identità dell'intermediario, bensì dalla decisione di non acquistare direttamente.

Poiché ad A.________ non viene rimproverato di aver ingannato il proprio superiore sulla possibilità di un acquisto diretto, il nesso di causalità tra l'errore (chi è l'intermediario?) e il danno (qual è il sovrapprezzo rispetto a un acquisto diretto?) risulta interrotto (consid. 2.4.2).

Le condanne per truffa e complicità in truffa violano pertanto il diritto federale, poiché manca un elemento costitutivo essenziale del reato (il nesso di causalità) (consid. 2.4.2).

Esito

Il Tribunale federale accoglie i ricorsi (Dispositivo 1).

Annulla le sentenze della Corte d'appello del Cantone Argovia e rinvia la causa per una nuova decisione nel senso dei considerandi (Dispositivo 1).

Non vengono prelevate spese giudiziarie (Dispositivo 2).

Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Claudia Malaguerra