Ricorso in materia penale

TF, 09.03.2026, 6B_696/2025
Fatti
A.________, beneficiaria di lunga data del reddito d'inserimento e pesantemente indebitata, è stata riconosciuta colpevole dalle istanze cantonali vodesi di molteplici reati commessi nell'arco di diversi anni. Tra questi figurano l'indebita percezione di prestazioni di assistenza sociale per oltre 13'000 fr. nascondendo redditi e un trasloco temporaneo fuori dal cantone; diversi casi di truffa in cui si spacciava per professionista del settore immobiliare per estorcere denaro a persone in cerca di alloggio (per un totale di diverse migliaia di franchi); la creazione e la fornitura a pagamento di documenti falsi (estratti del registro delle esecuzioni, certificati di salario) per consentire a terzi o a sé stessa di ottenere appartamenti in affitto; e la rappresentazione di atti di cruda violenza. Condannata in primo grado a una pena detentiva di 12 mesi con la condizionale, ha presentato appello. La Corte d'appello penale vodese ha confermato la maggior parte dei capi d'accusa, prosciogliendola unicamente dal tentato reato di truffa. Pur avendo indicato nella sua motivazione di voler ridurre la pena a 11 mesi, la Corte ha mantenuto la pena di 12 mesi nel dispositivo della sua sentenza. La ricorrente si è rivolta al Tribunale federale, contestando le sue condanne per truffa, indebita percezione di prestazioni e falsità in documenti, e criticando la commisurazione della pena.
Diritto
Il Tribunale federale richiama le condizioni della truffa (art. 146 CP), in particolare la nozione di inganno astuto. L'astuzia è ammessa quando l'autore utilizza un castello di menzogne o manovre fraudolente, oppure quando la verifica delle false informazioni è impossibile, difficile o non può essere ragionevolmente pretesa dalla vittima. La giurisprudenza ritiene che ingannare sulla propria volontà di eseguire una prestazione contrattuale costituisca di principio un inganno astuto, poiché riguarda fatti interni non verificabili direttamente. Per quanto riguarda l'indebita percezione di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale (art. 148a CP), questo reato, sussidiario alla truffa, si applica quando manca l'elemento dell'astuzia. Punisce chiunque, con indicazioni false o incomplete, o tacendo dei fatti, ottiene una prestazione indebita. Il Tribunale federale precisa la nozione di "caso di poca gravità" (art. 148a cpv. 2 CP), che dipende dall'importo (generalmente inferiore a 3'000 fr.) ma anche dall'insieme delle circostanze e dalla colpa dell'autore per gli importi intermedi. Il Tribunale federale esamina anche il principio della presunzione d'innocenza (in dubio pro reo), che richiede all'accusa di provare la colpevolezza e vieta al giudice di ritenere un fatto sfavorevole all'imputato in caso di dubbi seri e irriducibili. Infine, si sofferma sulle regole di commisurazione della pena, in particolare il principio dell'asperazione(art. 49 CP), secondo cui il giudice parte dalla pena per il reato più grave e la aumenta in giusta misura per gli altri reati, senza procedere a una semplice addizione.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale respinge tutte le censure della ricorrente.
Truffa: La condanna è confermata. Spacciandosi per una professionista immobiliare e promettendo servizi che non aveva né la capacità né l'intenzione di fornire, la ricorrente ha usato un inganno astuto. Le vittime non potevano ragionevolmente verificare le sue presunte relazioni. Allo stesso modo, nascondendo il suo trasloco ai servizi sociali pur continuando a percepire prestazioni che includevano un affitto che non pagava più, ha causato un danno allo Stato con astuzia.
Indebita percezione di prestazioni: Il Tribunale federale convalida il ragionamento dell'istanza precedente. Il fatto che la ricorrente avesse inviato somme ingenti (oltre 72'000 fr. in diversi anni) all'estero permetteva di concludere, senza violare la presunzione d'innocenza, che disponeva di redditi non dichiarati. L'importo indebito di 13'160 fr. e la lunga durata della percezione illecita escludono un "caso di poca gravità", rendendo l'azione penale non prescritta. Il diritto a non autoincriminarsi non si applica in una procedura amministrativa di aiuto sociale.
Falsità in documenti: La censura è respinta. Il Tribunale federale giudica che la modifica dell'atto d'accusa in prima istanza era di lieve entità e ammissibile. Inoltre, l'accusa di aver "formato e consegnato" documenti falsi copriva logicamente l'ipotesi meno grave, poi ritenuta, in cui li avrebbe fatti formare da un terzo prima di consegnarli.
Commisurazione della pena: La critica è respinta. Riguardo alla contraddizione tra la motivazione (11 mesi) e il dispositivo (12 mesi), il Tribunale federale dichiara la censura inammissibile, dovendo la ricorrente prima chiedere una rettifica all'istanza cantonale (art. 83 CPP). La motivazione della pena detentiva è giudicata sufficiente, avendo l'autorità cantonale spiegato bene la notevole colpa della ricorrente. Infine, il Tribunale federale constata che il principio dell'asperazione è stato rispettato e che non si è trattato di un'addizione meccanica delle pene.
Esito
Il ricorso è respinto nella misura in cui è ammissibile. La condanna pronunciata dalla Corte d'appello penale del Tribunale cantonale vodese è confermata. La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta e le spese giudiziarie (1'200 fr.) sono poste a suo carico.
Newsletter Silex, pubblicata in collaborazione con Claudia Malaguerra

