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Assistenza giudiziaria con il Vaticano: principio di proporzionalità, utilità potenziale e portata della richiesta

10 July 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TPF, 03.06.2026, RR.2026.39

Fatti

Il Promotore di Giustizia dello Stato della Città del Vaticano ha inoltrato alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale per peculato, truffa, appropriazione indebita e riciclaggio di denaro. L'indagine coinvolge diverse persone, tra cui dirigenti dell'Istituto per le Opere di Religione (IOR) e gestori di fondi. Sono sospettati di aver organizzato un'operazione di investimento fraudolenta legata all'acquisizione dell'ex Palazzo della Borsa di Budapest, causando allo IOR un danno di almeno 14 milioni di euro. Una parte dei fondi sarebbe transitata su un conto bancario (n. 1) in Svizzera, detenuto da A. Ltd per conto del fondo AA. (lett. A).

Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), incaricato dell'esecuzione, ha dato seguito alla richiesta e ha ordinato l'esibizione della documentazione relativa a tale conto n. 1 (lett. B). Successivamente, una comunicazione di sospetto dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) ha rivelato l'esistenza di un secondo conto (n. 2) presso la stessa banca, anch'esso detenuto da A. Ltd, ma in qualità di depositario del fondo O. (lett. C). Il MPC ha quindi ordinato l'esibizione della documentazione di questo secondo conto (lett. D) e, con decisione di chiusura del 3 marzo 2026, ha disposto la trasmissione dei documenti raccolti alle autorità vaticane (lett. E).

A. Ltd (la ricorrente) ha presentato ricorso contro tale decisione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Contesta la trasmissione della documentazione del conto n. 2, eccependo in particolare una violazione del principio di proporzionalità, l'assenza di un nesso con l'indagine e il fatto che il MPC avrebbe agito oltre la richiesta iniziale (lett. F, G, H).

Diritto

La Corte ricorda che, in assenza di trattati, l'assistenza giudiziaria con il Vaticano è disciplinata dalla Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP). La procedura di ricorso è retta dalla Legge sulla procedura amministrativa (PA) (consid. 1.1, 1.2, 1.3).

In merito alla richiesta di assistenza, l'art. 28 AIMP richiede un'esposizione dei fatti sufficiente a permettere all'autorità richiesta di comprendere l'oggetto del procedimento e di verificare l'assenza di ostacoli all'assistenza. L'autorità richiesta si scosta da tale esposizione solo se essa contiene errori o contraddizioni manifeste, senza dover verificare la colpevolezza degli imputati (consid. 3.1).

Il principio della doppia incriminazione (art. 64 AIMP) impone che i fatti descritti nella richiesta siano punibili anche secondo il diritto svizzero. Tale esame avviene prima facie, senza richiedere una corrispondenza esatta delle qualificazioni giuridiche. È sufficiente che una sola delle fattispecie descritte sia penalmente rilevante in Svizzera (consid. 4.1).

Il principio di proporzionalità richiede un nesso sufficiente tra i documenti richiesti e il procedimento estero. L'utilità delle prove è rimessa principalmente al giudizio dell'autorità richiedente. L'assistenza può essere rifiutata solo se le informazioni sono manifestamente inutili all'indagine (assenza di "utilità potenziale") o se la richiesta costituisce una ricerca di prove a tappeto ("fishing expedition"). Per ricostruire flussi finanziari, la trasmissione dell'intera documentazione è spesso giustificata. L'autorità di esecuzione non deve agire ultra petita (oltre la richiesta), ma può interpretare la domanda in modo ampio e trasmettere documenti non espressamente menzionati se potenzialmente utili all'indagine (consid. 6.1).

Infine, il principio di specialità (art. 67 AIMP) vieta allo Stato richiedente di utilizzare le informazioni ottenute per fatti per i quali l'assistenza è inammissibile. L'autorità di esecuzione svizzera vigila sul rispetto di tale principio, in particolare richiamandolo all'autorità richiedente al momento della trasmissione (consid. 7.1).

Applicazione al caso concreto

La Corte respinge la richiesta di riunione con un altro procedimento, poiché i due ricorsi mirano a decisioni di chiusura distinte e riguardano fondi differenti (fondo AA. e fondo O.) (consid. 2).

La Corte ritiene che la richiesta di assistenza giudiziaria vaticana, lunga 22 pagine, esponga in modo sufficientemente chiaro e dettagliato i fatti contestati e il meccanismo fraudolento sospettato. Essa non presenta alcuna contraddizione manifesta che giustificherebbe un rifiuto di entrare nel merito. Spetterà al giudice di merito straniero stabilire i fatti con precisione (consid. 3.2, 3.3).

La condizione della doppia incriminazione è soddisfatta. I fatti descritti, che implicano manovre per arricchirsi a danno dello IOR, possono essere qualificati prima facie come amministrazione infedele (art. 158 CP), appropriazione indebita (art. 138 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) secondo il diritto svizzero. Il carattere penale dei fatti è dunque indubitabile (consid. 4.2).

Il motivo di ricorso relativo all'assenza di una decisione di entrata nel merito specifica per il conto n. 2 è respinto. La decisione iniziale del MPC del 7 luglio 2025 prevedeva l'entrata nel merito sull'intera rogatoria, con misure di esecuzione ordinate tramite decisioni separate, come avvenuto nel caso di specie (consid. 5).

Sul principio di proporzionalità, la Corte giudica che la documentazione del conto n. 2 presenti un'«utilità potenziale» per l'inchiesta. Tale conto è detenuto dalla stessa entità (A. Ltd) del conto n. 1 ed è legato al fondo O., che è al centro dell'architettura finanziaria oggetto di indagine da parte delle autorità vaticane. La scoperta di questo conto tramite una comunicazione MROS e non tramite la richiesta iniziale non ne inficia la pertinenza. La trasmissione della relativa documentazione permette di ricostruire i flussi finanziari e non costituisce né una «fishing expedition» né un atto ultra petita, bensì un'interpretazione ragionevole ed esaustiva della richiesta di assistenza. La Corte osserva che il MPC ha persino operato una selezione restrittiva dei documenti da trasmettere, il che è favorevole alla ricorrente (consid. 6.2).

Infine, l'argomento basato sulla violazione del principio di specialità è respinto. La Corte rileva che il MPC ha espressamente indicato nella sua decisione di chiusura che la trasmissione sarebbe avvenuta ricordando all'autorità vaticana l'obbligo di rispettare tale principio. Non vi è alcun motivo di presumere che il Vaticano non vi si conformerà (consid. 7.2).

Esito

La Corte dei reclami respinge integralmente il ricorso di A. Ltd e conferma la decisione di chiusura del MPC che ordina la trasmissione della documentazione bancaria controversa alle autorità dello Stato della Città del Vaticano. Le spese processuali, fissate a CHF 4'000.-, sono poste a carico della ricorrente (consid. 8, 9 e dispositivo).