
TF, 30.06.2026, 6B_304/2026
Fatti
Tra dicembre 2023 e gennaio 2024, A.________ (di seguito: la ricorrente) ha effettuato sette ordini su diverse piattaforme di vendita online utilizzando l'identità di terze persone (in particolare B., F. e I.________) e indirizzi e-mail creati per l'occasione. Il suo scopo era ottenere la merce senza pagarne il prezzo. Le vittime dell'usurpazione di identità hanno successivamente ricevuto fatture e solleciti per ordini che non avevano mai effettuato, mentre la ricorrente ritirava i pacchi. (Fatti, lett. B.a)
La ricorrente è recidiva, con due condanne precedenti iscritte nel casellario giudiziale. La prima, risalente al 2019, riguardava un tentativo di truffa e falsità in documenti. La seconda, pronunciata nel 2022, consisteva in una pena detentiva di sei mesi con la condizionale per truffa professionale, per fatti analoghi commessi tra il 2015 e il 2021. (Fatti, lett. B.b)
Il Tribunale di polizia ha riconosciuto la ricorrente colpevole di truffa, truffa di lieve entità e usurpazione di identità. Ha revocato la sospensione condizionale concessa nel 2022 e l'ha condannata a una pena detentiva complessiva di otto mesi, oltre a una multa. La Corte d'appello penale del Tribunale cantonale vodese ha confermato tale sentenza. La ricorrente ha presentato ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo l'assoluzione dall'accusa di usurpazione di identità, sostenendo che tale reato sarebbe assorbito da quello di truffa (concorso improprio), e richiedendo una riduzione della pena a sette mesi. (Fatti, lett. A, B e C)
Diritto
Il Tribunale federale esamina la relazione tra il reato di truffa (art. 146 CP) e quello di usurpazione di identità (art. 179 CP). La truffa tutela il patrimonio e punisce chiunque, con astuzia, induca una persona in errore per spingerla ad atti pregiudizievoli per i propri interessi pecuniari al fine di ottenere un indebito profitto. L'usurpazione di identità, introdotta recentemente nel Codice penale, tutela la personalità e l'onore punendo l'utilizzo dell'identità altrui senza il consenso dell'interessato, allo scopo di arrecargli danno o di ottenere un vantaggio illecito. (consid. 1.1, 1.2, 3.1)
La questione centrale è stabilire se tali due reati siano in concorso ideale (l'autore è punito per entrambi) o in concorso improprio per assorbimento (viene ritenuto solo il reato più grave, ovvero la truffa). Il concorso improprio è ammesso quando una delle disposizioni comprende l'altra nei suoi elementi essenziali. In tal caso, le norme sul concorso di cui all'art. 49 CP non si applicano. (consid. 1.3)
Il Messaggio del Consiglio federale concernente l'introduzione dell'art. 179 CP indica che, se l'usurpazione di identità serve a commettere una truffa, il reato di truffa "può" ricomprendere quello di usurpazione. Tuttavia, la dottrina maggioritaria si oppone a tale visione e sostiene il concorso ideale. Gli argomenti principali della dottrina sono che le due norme tutelano beni giuridici distinti (patrimonio contro personalità) e che le persone lese non sono generalmente le stesse (il commerciante ingannato per la truffa e la persona la cui identità è stata rubata per l'usurpazione). (consid. 3.1)
Il Tribunale federale richiama la sua giurisprudenza costante in merito al concorso tra truffa (art. 146 CP) e falsità in documenti (art. 251 CP). In tale configurazione, viene sistematicamente ammesso il concorso ideale, poiché i beni giuridici tutelati sono differenti (il patrimonio da un lato, la particolare fiducia riposta in un documento dall'altro). Questa soluzione si applica anche quando la falsità in documenti è solo un mezzo per commettere la truffa. (consid. 3.2)
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale rileva che il comportamento della ricorrente ha leso due beni giuridici distinti e ha danneggiato persone diverse. Da un lato, ha leso il patrimonio delle piattaforme di vendita online, vittime di una truffa (art. 146 CP). Dall'altro, ha leso la personalità e l'onore delle persone di cui ha usurpato l'identità, il che costituisce il reato di cui all'art. 179decies CP. (consid. 4)
Il Tribunale federale sceglie di discostarsi dal suggerimento formulato nel Messaggio del Consiglio federale, che giudica poco approfondito e formulato in modo potestativo ("può"). Privilegia un'analisi basata sulla distinzione dei beni giuridici tutelati e delle vittime, allineandosi così alla dottrina maggioritaria e applicando per analogia la propria giurisprudenza sul concorso tra truffa e falsità in documenti. Il fatto che i due reati condividano un disegno speciale (vantaggio illecito/arricchimento illegittimo) o che uno sia punito più severamente dell'altro non è ritenuto determinante. (consid. 3.3, 4)
L'introduzione dell'art. 179 CP mirava a colmare una lacuna, anche quando l'usurpazione è un mezzo per commettere un altro reato, poiché la lesione alla personalità della vittima dell'usurpazione merita una sanzione propria, distinta dalla lesione patrimoniale subita dalla vittima della truffa. Di conseguenza, il Tribunale federale conclude che la truffa e l'usurpazione di identità sono in concorso ideale ai sensi dell'art. 49 CP. La ricorrente doveva quindi essere condannata per entrambi i reati. (consid. 4)
Esito
Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile. La condanna per usurpazione di identità in concorso formale con la truffa è confermata. La richiesta della ricorrente di una riduzione della pena, basata sul suo parziale proscioglimento, diviene priva di oggetto. L'istanza di assistenza giudiziaria della ricorrente è accolta. (consid. 1, 5, 6)