
TPF, 03.06.2026, BG.2026.13 + BG.2026.14 + BG.2026.19
Fatti
Sono stati avviati due procedimenti penali distinti. Il primo è stato aperto l'8 maggio 2025 dal Ministero pubblico del Cantone di Berna (MP-BE) nei confronti di C. per sospetti di truffa, in subordine usura, ed esteso poi nell'ottobre 2025 a sospetti di coazione e minaccia. (lett. A)
Il secondo procedimento è iniziato a seguito di una denuncia penale presentata il 7 giugno 2025 nel Cantone di Neuchâtel da D. nei confronti di A., B. e C. per fatti qualificati come "truffa" legati a dei lavori. Su questa base, il Ministero pubblico del Cantone di Neuchâtel (MP-NE) ha aperto un'istruttoria il 20 novembre 2025 contro i tre imputati per truffa, usura, estorsione e ricatto, e coazione. (lett. B, C)
Su richiesta del MP-NE, il MP-BE ha accettato di assumere il procedimento neocastellano tramite decreti di assunzione di foro del 19 gennaio 2026. Gli imputati A., B. e C. hanno contestato tale assunzione. Con decisioni del marzo 2026, il MP-BE ha confermato la propria competenza e l'assunzione del procedimento. (lett. D, E)
È contro queste ultime decisioni che A., B. e C. (i ricorrenti) hanno presentato tre ricorsi distinti presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo l'annullamento dei decreti di assunzione di foro. La Corte ha riunito i tre procedimenti di ricorso per statuire con un'unica decisione. (lett. F, G)
Diritto
La Corte dei reclami penali esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi. Ai sensi dell'art. 41 cpv. 1 del Codice di procedura penale (CPP), una parte che contesta la competenza di un'autorità deve innanzitutto chiederle di trasmettere l'incarto. La decisione dell'autorità che conferma la propria competenza può essere impugnata entro dieci giorni dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, conformemente all'art. 41 cpv. 2 CPP. (consid. 1.1, 1.2)
Nel merito, la competenza territoriale (ratione loci) è disciplinata dagli art. 31 CPP. In linea di principio, è competente l'autorità del luogo in cui è stato commesso il reato (art. 31 cpv. 1 CPP). In caso di pluralità di partecipanti (coautori), essi sono tutti giudicati dall'autorità che persegue l'autore principale (art. 33 cpv. 1 CPP). Se agiscono più coautori, la competenza spetta all'autorità del luogo in cui sono stati intrapresi i primi atti di perseguimento (art. 33 cpv. 2 CPP). (consid. 2.1)
In caso di concorso di reati commessi da un imputato in luoghi diversi, il foro è quello del luogo del reato più grave. Se le pene edittali sono identiche, la competenza è attribuita all'autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento (art. 34 cpv. 1 CPP). Quando più imputati commettono insieme diversi reati in più cantoni, gli art. 33 e 34 CPP si combinano: tutti i partecipanti sono perseguiti nel luogo in cui uno di loro ha commesso il reato più grave. Se le pene sono di pari gravità, il foro comune è determinato dal luogo in cui sono stati intrapresi i primi atti d'inchiesta per uno qualsiasi dei reati. Gli "atti di perseguimento" includono la ricezione di una querela o la stesura di un rapporto di polizia, che manifestano la volontà dell'autorità di agire. (consid. 2.1)
Applicazione al caso concreto
La Corte rileva che i ricorsi sono ricevibili. I ricorrenti hanno dapprima contestato l'assunzione del foro da parte del MP-BE, che ha in seguito emanato decisioni formali confermando la propria competenza. I ricorsi sono stati depositati entro il termine legale di dieci giorni. (consid. 1.3, 1.4, 1.5)
I ricorrenti sostengono che l'assunzione del foro da parte del MP-BE violi il principio dell'unità del procedimento (art. 29 CPP), che una separazione dei procedimenti sarebbe necessaria (art. 30 CPP) e che gli art. 33 e 34 CPP siano stati applicati in modo errato. Invocano inoltre argomenti pratici come l'assenza di legami con il cantone di Berna per A. e B., nonché complicazioni e costi legati alla lingua. (consid. 2)
La Corte convalida il ragionamento del MP-BE, che ha fondato la propria competenza sull'art. 34 cpv. 1, seconda frase CPP. Nella fattispecie, i reati più gravi contestati nei due cantoni (truffa ai sensi dell'art. 146 CP ed estorsione ai sensi dell'art. 156 CP) sono entrambi punibili con una pena detentiva massima di cinque anni. Essendo le pene di pari gravità, il criterio determinante è quello dell'anteriorità degli atti di perseguimento. (consid. 2.2.1, 2.2.2)
La Corte rileva che i primi atti d'indagine nella procedura bernese risalgono al 15 marzo 2025 (deposito di una denuncia penale da parte di E.), mentre quelli della procedura neocastellana risalgono al 7 giugno 2025 (deposito della denuncia penale da parte di D.). Avendo le autorità bernesi intrapreso i primi atti di perseguimento, esse sono competenti a giudicare l'insieme dei reati commessi dai tre imputati, compresi quelli commessi nel Cantone di Neuchâtel. Questo foro comune si applica a tutti i coautori, anche se il reato che fonda la competenza bernese è stato commesso dal solo C. (consid. 2.2.2, 2.3)
Esito
La Corte dei reclami respinge i ricorsi presentati da A., B. e C. Conferma la competenza del Ministero pubblico del Cantone di Berna a istruire e giudicare l'insieme dei fatti contestati ai tre imputati, compresi quelli inizialmente perseguiti nel Cantone di Neuchâtel. (consid. 3 e disp. 1)
La domanda di assistenza giudiziaria presentata da B. è dichiarata priva d'oggetto in seguito al suo ritiro. (consid. 4 e disp. 2)
Le spese della procedura di ricorso, fissate in un emolumento di CHF 3'000.--, sono poste solidalmente a carico dei tre ricorrenti, soccombenti. (consid. 5.1, 5.2 e disp. 3)