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6B_934/2025 - Ricettazione, infrazioni alla LStup, inosservanza di un divieto di entrare in una regione, espulsione facoltativa, utilizzabilità dei verbali e dovere di motivazione dell'autorità

03 August 2026

TF, 06.07.2026, 6B_934/2025

Fatti

Un cittadino nigeriano, titolare di un permesso di soggiorno italiano e già condannato due volte in Svizzera per violazioni della LStup, è stato condannato in primo grado per ricettazione, violazioni della LStup, impedimento di un atto dell'autorità e inosservanza di un divieto di accesso al cantone di Ginevra. La condanna prevedeva una pena detentiva di sei mesi da espiare, una pena pecuniaria e un'espulsione di tre anni. La Corte di giustizia ginevrina ha accolto solo parzialmente il suo appello, confermando sostanzialmente la sentenza di primo grado. (A., B.)

I fatti contestati sono molteplici. Il 1° gennaio 2024, il ricorrente è stato controllato in possesso di cocaina, ecstasy, cannabis, una somma di denaro e due paia di auricolari AirPods rubati la stessa notte. Ha sostenuto di aver acquistato gli auricolari a basso prezzo e che gli stupefacenti fossero per uso personale. Il 12 marzo 2024, è stato osservato durante uno scambio con un terzo, il quale ha immediatamente dichiarato alla polizia di avergli acquistato una dose di cocaina. Una ingente somma di denaro è stata rinvenuta addosso al ricorrente. Il 13 marzo 2024, gli è stato notificato un divieto di accesso al cantone di Ginevra, documento che ha rifiutato di firmare. È stato in seguito controllato a Ginevra in violazione di tale divieto il 28 marzo e il 9 aprile 2024, tentando di sfuggire alla polizia durante il secondo controllo. (B.c., B.d., B.e., B.f.)

Dinanzi alle istanze cantonali, il ricorrente ha contestato la maggior parte delle infrazioni, sostenendo in particolare che gli interrogatori di polizia fossero inutilizzabili in mancanza di un interprete, che gli stupefacenti fossero per uso personale, di ignorare la provenienza illecita degli auricolari e di non aver compreso il divieto di accesso al territorio. Ha presentato ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo l'assoluzione per la maggior parte dei capi d'imputazione, l'annullamento dell'espulsione e la pronuncia di una pena pecuniaria sospesa. (B.h., C.)

Diritto

Il Tribunale federale ricorda le condizioni per l'assistenza di un interprete ai sensi dell'art. 68 cpv. 1 CPP. La direzione del procedimento deve ricorrere a un interprete se una parte non padroneggia la lingua del procedimento. È prevista un'eccezione per i casi semplici o urgenti, se la persona vi acconsente e gli agenti padroneggiano la sua lingua. Tale eccezione deve essere applicata con estrema cautela. Il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.., art. 3 cpv. 2 lett. a CPP) esige che una parte che si ritiene lesa da una violazione procedurale lo segnali senza indugio, pena la decadenza dal diritto di invocarla in seguito. (consid. 1.1, 1.2)

In merito alla valutazione delle prove e all'accertamento dei fatti, il Tribunale federale ribadisce che il suo potere di esame è limitato all'arbitrio (art. 9 Cost.). Interviene solo se la decisione cantonale è manifestamente insostenibile nel suo esito. Il principio in dubio pro reo, in quanto regola sulla valutazione delle prove, non va oltre il divieto di arbitrio. (consid. 2.1, 2.3)

Il reato di ricettazione (art. 160 n. 1 CP) è integrato da chiunque acquisti una cosa sapendo o dovendo presumere che provenga da un reato. Il dolo eventuale è sufficiente, in particolare quando le circostanze dell'acquisto, come un prezzo molto basso, suggeriscono un'origine sospetta. L'art. 172ter CP, che prevede la pena della multa per i reati contro il patrimonio che colpiscono elementi di esiguo valore, si applica solo se il valore non supera i 300 franchi. (consid. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3)

Il Tribunale federale esamina in seguito le condizioni dell'espulsione facoltativa (art. 66a bis CP), che può essere pronunciata per un crimine o un delitto. Tale misura deve rispettare il principio di proporzionalità, il che implica una ponderazione degli interessi tra l'interesse pubblico all'espulsione e l'interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Vengono presi in considerazione la gravità della colpa, il comportamento dell'autore, la durata del suo soggiorno e l'intensità dei suoi legami con la Svizzera e con il paese di destinazione. (consid. 8.1)

Infine, l'Alta Corte ricorda l'obbligo di motivare le decisioni giudiziarie (art. 112 cpv. 1 lett. b LTF), che deriva dal diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.). Il giudice deve esporre, anche brevemente, i motivi che lo hanno guidato, in particolare per la commisurazione della pena e il rifiuto di concedere la sospensione condizionale, al fine di consentire un controllo da parte dell'autorità di ricorso. Una totale assenza di motivazione su un punto essenziale costituisce una violazione del diritto. (consid. 7.1)

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale respinge il reclamo relativo all'inutilizzabilità dei verbali di polizia. Sebbene l'applicazione dell'eccezione di cui all'art. 68 cpv. 1, seconda frase CPP possa essere discutibile data la gravità dei reati, il ricorrente ha agito in modo contrario alla buona fede. Avendo firmato i verbali del 1° gennaio, del 12 e del 28 marzo 2024 senza sollevare problemi di comprensione e avendolo fatto solo in un secondo momento, egli è decaduto dal diritto di invocare tale violazione procedurale. (consid. 1.3)

La condanna per ricettazione è confermata. La corte cantonale non è incorsa nell'arbitrio nel ritenere che il ricorrente avesse acquistato gli AirPods a 40 franchi al paio, un prezzo irrisorio rispetto al loro valore reale (oltre 400 franchi in totale). Tali circostanze, unite all'orario tardivo dell'acquisto, sono sufficienti per ritenere che il ricorrente dovesse quantomeno presumere la loro provenienza illecita (dolo eventuale). Poiché il valore dei beni supera i 300 franchi, l'applicazione dell'art. 172ter CP è esclusa. (consid. 3.2.1, 3.2.2)

Anche le condanne per infrazioni alla LStup sono giudicate non arbitrarie. Per quanto riguarda i fatti del 1° gennaio 2024, la quantità e la varietà degli stupefacenti, il luogo del controllo e il fatto che il ricorrente si sia dichiarato non consumatore rendono l'ipotesi della vendita molto più credibile di quella del consumo personale. Per i fatti del 12 marzo 2024, l'osservazione dello scambio da parte della polizia, le dichiarazioni dell'acquirente e il ritrovamento di una somma di denaro importante e non giustificata in possesso del ricorrente costituiscono un insieme di indizi sufficiente a fondare la condanna, nonostante l'impossibilità di interrogare l'acquirente. (consid. 4.2, 4.3, 4.4)

La condanna per inosservanza del divieto di entrare nel cantone di Ginevra (art. 119 cpv. 1 LStrI) è confermata. Il Tribunale federale ritiene che il divieto sia stato validamente notificato, avendo un'agente attestato di averlo tradotto in inglese. Il rifiuto del ricorrente di firmare il documento non gli consente di invocare la propria ignoranza. Inoltre, il pretesto di un appuntamento con il proprio avvocato per giustificare la sua presenza a Ginevra il 9 aprile 2024 non costituisce un motivo giustificativo ai sensi dell'art. 14 CP, poiché avrebbe dovuto richiedere un salvacondotto. (consid. 5.2, 5.3.2)

Il Tribunale federale convalida il principio dell'espulsione facoltativa. La ponderazione degli interessi pende chiaramente a favore dell'espulsione: l'interesse pubblico è rilevante data la carriera criminale del ricorrente (recidiva, traffico di droghe pesanti), mentre il suo interesse privato a rimanere in Svizzera è quasi inesistente (arrivo recente, assenza di legami sociali o professionali, famiglia in Francia, permesso di soggiorno in Italia). La durata di tre anni è giudicata proporzionata. (consid. 8.2)

Tuttavia, il Tribunale federale rileva che la corte cantonale non ha fornito alcuna motivazione per giustificare il rifiuto di concedere la sospensione condizionale della pena detentiva di sei mesi, limitandosi a confermare la decisione di prima istanza. Tale assenza di motivazione costituisce una violazione del diritto di essere sentito e dell'art. 112 cpv. 3 LTF, impedendo al Tribunale federale di esercitare il proprio controllo. (consid. 7.2)

Esito

Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso. Annulla la sentenza della corte cantonale sulla questione del rifiuto della sospensione condizionale e rinvia la causa all'autorità precedente affinché motivi la propria decisione su questo punto. Per il resto, il ricorso è respinto nella misura in cui è ammissibile, essendo confermate le condanne per ricettazione, infrazioni alla LStup, inosservanza del divieto di entrare in una regione, nonché il principio e la durata dell'espulsione. (consid. 1, 9)

Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Claudia Malaguerra