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6B_910/2025 - Incidente stradale: distinzione tra omicidio con dolo eventuale e omicidio colposo, guida in stato di ebbrezza qualificato

27 July 2026

TF, 24.06.2026, 6B_910/2025, 6B_915/2025

Fatti

Il 14 agosto 2023, A.________ si è messo alla guida del proprio veicolo in stato di ebbrezza qualificata, con un tasso alcolemico stimato tra 2,08 e 2,88 g/kg. Su un tratto stradale con limite di 60 km/h, ha intrapreso una manovra di sorpasso azzardata di tre veicoli, raggiungendo una velocità compresa tra 80 e 133 km/h. Dopo aver rischiato di perdere il controllo una prima volta, ha urtato un cordolo in cemento con la ruota anteriore destra, perdendo definitivamente il controllo del mezzo. Ha quindi proseguito la corsa per circa 73,5 metri, in parte sull'erba, prima di tamponare il ciclista E.B.________, che procedeva correttamente sulla pista ciclabile. La vittima è deceduta due giorni dopo a causa delle ferite riportate. (lett. B.b)

In primo grado, il Tribunale correzionale ha condannato A.________ per omicidio intenzionale (art. 111 CP) a una pena di sei anni e mezzo di reclusione, ha ordinato la sua espulsione per 10 anni e lo ha condannato a versare 50.000 franchi a ciascuno dei familiari della vittima a titolo di riparazione morale. (lett. A)

Su appello di A.________, la Corte di giustizia cantonale ha riformato la sentenza. Ha riqualificato i fatti come omicidio colposo (art. 117 CP), ha ridotto la pena a tre anni di detenzione (di cui 18 mesi con la condizionale), ha rinunciato all'espulsione e ha diminuito gli indennizzi per riparazione morale. Il Ministero pubblico e i familiari della vittima (parti querelanti) hanno entrambi presentato ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza cantonale e la conferma della sentenza di primo grado, in particolare per quanto riguarda la qualificazione di omicidio con dolo eventuale. (lett. B.a, C.a, C.b)

Diritto

Il Tribunale federale ricorda la distinzione fondamentale tra omicidio intenzionale (art. 111 CP) e omicidio colposo (art. 117 CP). L'intenzione, nella forma del dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 CP), sussiste quando l'autore ritiene possibile il verificarsi dell'evento dannoso e lo accetta nel caso in cui si produca. Al contrario, nel caso della colpa cosciente (art. 12 cpv. 3 CP), l'autore prevede anch'egli il rischio, ma, per colpevole imprudenza, confida che il risultato non si verifichi. La distinzione si basa dunque sull'elemento volitivo (la volontà) dell'autore. (consid. 4.1)

In assenza di confessioni, la volontà dell'autore deve essere dedotta dalle circostanze esterne. Più elevata è la probabilità che il rischio si realizzi e più grave è la violazione del dovere di prudenza, più si è fondati a concludere che l'autore abbia accettato l'eventualità del risultato. La determinazione di ciò che una persona ha saputo, voluto o accettato attiene ai fatti, che vincolano il Tribunale federale, salvo arbitrio. Per contro, la qualificazione giuridica di tali fatti (dolo eventuale o colpa) è una questione di diritto che il Tribunale federale esamina liberamente. (consid. 4.2, 4.3)

Il Tribunale federale ribadisce la propria giurisprudenza costante e restrittiva in merito all'ammissibilità del dolo eventuale negli incidenti stradali. Per esperienza, i conducenti tendono a sottovalutare i pericoli e a sovrastimare le proprie capacità, il che li porta spesso a credere, in modo irrazionale, che non si verificherà alcun incidente. L'ammissione del dolo eventuale è dunque riservata ai casi palesi, in cui emerga dall'insieme delle circostanze che il conducente abbia consapevolmente deciso di agire a scapito del bene giuridico protetto. (consid. 4.4)

In pratica, l'omicidio intenzionale per dolo eventuale viene riconosciuto solo in situazioni estreme, come inseguimenti o sorpassi "alla cieca", dove l'esito fatale è frutto del puro caso poiché qualsiasi reazione risulta impossibile. Al contrario, quando l'incidente, pur derivando da una guida molto pericolosa, non appariva tecnicamente inevitabile, la giurisprudenza ravvisa l'omicidio colposo. Il conducente, anche se temerario, non è in tal caso presunto aver accettato l'esito fatale. (consid. 4.5)

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale esamina il ragionamento della Corte di giustizia, che ha escluso il dolo eventuale. L'autorità cantonale ha riconosciuto che l'intimato aveva moltiplicato i comportamenti "aberranti": mettersi alla guida in stato di ebbrezza qualificata, manovra di sorpasso temeraria e ingiustificata a una velocità molto eccessiva. Tuttavia, ha anche tenuto conto di elementi soggettivi: lo stato di alcolizzazione avanzato dell'intimato, le sue preoccupazioni professionali e l'eccessiva fiducia nelle proprie capacità di guida, fattori che rendono poco plausibile che egli abbia previsto e accettato un esito mortale. (consid. 4.6)

In modo decisivo, la Corte di giustizia ha rilevato, sulla base di una perizia, che l'incidente non era ineluttabile. Tecnicamente, era possibile per l'intimato evitare la collisione con l'isola spartitraffico nonostante la velocità, e anche dopo aver urtato il bordo, gli era ancora possibile frenare o controllare il veicolo per evitare di colpire il ciclista. La fatale concatenazione degli eventi non è stata dunque una fatalità derivante dalla sola manovra di sorpasso. L'incidente è piuttosto il risultato di una serie di reazioni errate, aggravate dallo stato di ebbrezza e dal fatto che l'autore non aveva visto la vittima. (consid. 4.6)

Il Tribunale federale convalida tale analisi. Il caso di specie corrisponde a una situazione di guida pericolosa e sorpasso temerario che ha portato a un incidente mortale, il quale, secondo la giurisprudenza costante, rientra nell'omicidio colposo (art. 117 CP). Non si tratta di un caso di sorpasso "alla cieca" o di inseguimento in cui l'autore si sarebbe consapevolmente adattato alla morte di un terzo. Non essendo l'incidente inevitabile, non si può dedurre che l'intimato avesse accettato l'esito fatale. (consid. 4.7)

Il Tribunale federale respinge le argomentazioni dei ricorrenti. L'affermazione secondo cui la collisione era "ineluttabile" è contraddetta dai fatti accertati dall'istanza precedente. Allo stesso modo, la critica alla giurisprudenza restrittiva del Tribunale federale non è accolta, essendo quest'ultima stata confermata più volte. Sebbene la manovra abbia creato un grave rischio di incidente (giustificando la condanna per infrazione di "pirata della strada" secondo l'art. 90 cpv. 3 LCStr), essa non implicava necessariamente la morte di un ciclista non visibile e situato diverse centinaia di metri più avanti. (consid. 4.8.1, 4.8.2)

Di conseguenza, la Corte di giustizia non ha violato il diritto federale nel riqualificare i fatti in omicidio colposo. Le conclusioni dei ricorrenti relative alla pena, all'espulsione e al torto morale, essendo esclusivamente fondate sulla qualifica di omicidio intenzionale, diventano prive di oggetto. (consid. 4.9, 5)

Esito

Il Tribunale federale respinge i ricorsi del Ministero pubblico e delle parti querelanti. La sentenza della Corte di giustizia è confermata. La condanna di A.________ per omicidio colposo è mantenuta. (consid. 2, 6)

Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Claudia Malaguerra