
TF, 11.05.2026, 6B_880/2025
Fatti
A., consigliere comunale a U. dal 2011, ha redatto e sottoscritto un'interpellanza riguardante la gestione dell'E.. Il documento, trasmesso anche ai media con un comunicato stampa, verteva in particolare sulla concessione di un diritto di superficie distinto e permanente (DDP) a favore di F. SA. Vi si indicava che il DDP era stato rogato dal notaio B.________, presentato come già amministratore della società beneficiaria, e si rilevava che un emendamento votato dal Consiglio comunale non era stato trascritto nell'atto. L'interpellanza chiedeva pertanto alla Municipalità se la situazione configurasse un conflitto d'interessi e come intendesse correggere tale «errore del passato».
Tali affermazioni erano parzialmente errate. L'atto pubblico era stato in realtà rogato da un altro notaio e B.________ era divenuto amministratore della società solo in un secondo momento. Per contro, l'emendamento adottato dal Consiglio comunale non era stato effettivamente trascritto in modo fedele, ma solo parzialmente.
Il Tribunale di polizia di Losanna ha condannato A.________ per diffamazione a 90 aliquote giornaliere di CHF 240.--, con la sospensione condizionale della pena per due anni. La Corte d'appello penale vodese ha confermato tale sentenza. A.________ ha presentato ricorso al Tribunale federale, invocando in particolare l'art. 173 CP nonché la sua libertà di espressione garantita dagli art. 16 Cost. e 10 CEDU.
Diritto
Ai sensi dell'art. 173 n. 1 CP, è punibile per diffamazione chiunque, rivolgendosi a terzi, accusa una persona o getta su di essa il sospetto di tenere un comportamento contrario all'onore, o le imputa qualsiasi altro fatto atto a ledere la sua reputazione. L'onore penalmente tutelato mira alla reputazione di essere una persona degna di rispetto. La semplice reputazione professionale o politica non è in linea di principio protetta, salvo quando le affermazioni imputano in particolare un reato o un comportamento chiaramente contrario alle concezioni morali generalmente ammesse.
Il carattere lesivo dell'onore si valuta oggettivamente, secondo il senso che un destinatario non prevenuto attribuirebbe alle affermazioni nel loro contesto. Per un testo, occorre considerare il suo senso generale e non isolare singole espressioni. È inoltre sufficiente gettare un sospetto su una persona; non è necessaria un'affermazione categorica. (consid. 1.1.4)
Gli art. 16 Cost. e 10 CEDU garantiscono tuttavia la libertà di espressione. Essa gode di una protezione particolarmente forte nel discorso politico e nei dibattiti su questioni di interesse generale. I limiti della critica ammissibile sono più ampi nei confronti di personalità impegnate nella vita pubblica. In questo contesto, occorre distinguere una critica, anche se esagerata o provocatoria, da un attacco personale gratuito. Una restrizione penale deve in particolare rispondere a un bisogno sociale imperioso e rimanere proporzionata alla tutela della reputazione altrui. (consid. 1.2)
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale si discosta dalla valutazione cantonale. Le espressioni «conflitto di interessi» ed «errore» riguardavano innanzitutto l'esercizio professionale di B.________ in qualità di notaio. Di per sé, non erano tali da esporlo al disprezzo in quanto essere umano. Gli interrogativi sui conflitti di interesse sono comuni nelle professioni giuridiche e non presentano nulla di infamante. A.________, del resto, non aveva utilizzato né termini brutali né accuse di «intrighi», «disonestà» o dissimulazione. L'errore riguardante l'emendamento non era inoltre del tutto infondato, poiché quest'ultimo non era stato effettivamente trascritto fedelmente. Le affermazioni non potevano dunque essere assimilate, come fatto dalla corte cantonale, a una denuncia penale. (consid. 1.5.2)
Il contesto globale del documento rafforzava tale conclusione. L'interpellanza contava cinque pagine e venti domande su diverse problematiche. Solo due domande riguardavano direttamente o indirettamente il conflitto di interessi e l'errore oggetto di controversia, e figuravano alla fine del documento. Il comunicato stampa, dal canto suo, non menzionava né B.________ né le accuse in questione, anche se l'interpellanza vi era allegata. (consid. 1.5.3)
Soprattutto, contrariamente alla valutazione cantonale, le affermazioni si inserivano in un dibattito pubblico di interesse generale relativo allo sfruttamento del E.. A. interveniva nella sua qualità di eletto comunale. B.________ non era d'altronde un semplice privato: ex deputato e personalità nota al pubblico, si era impegnato attivamente nel dibattito riguardante il E.________ ed era stato presentato dai media come un rivale politico del ricorrente su tale dossier. Doveva pertanto dare prova di una maggiore tolleranza verso la critica. Il fatto che le affermazioni siano state formulate per iscritto anziché oralmente non eliminava tale protezione, costituendo il dibattito pubblico un elemento essenziale della democrazia diretta. (consid. 1.6)
A.________ si era inoltre basato su un documento ufficiale del Comune suscettibile di creare confusione riguardo al ruolo di B.________. Il Tribunale federale ammette che ulteriori ricerche sarebbero state auspicabili, ma ritiene che tale fonte apparisse sufficientemente solida da giustificare un'interpellanza. Imporre agli eletti di milizia requisiti di verifica eccessivi rischierebbe di compromettere la loro capacità di reagire e di interpellare le autorità su questioni di interesse generale.
In tali circostanze, la condanna penale non garantiva un giusto equilibrio tra la reputazione di B.________ e la libertà di espressione di A.________. Essendo il diritto penale l'ultima ratio, una condanna non rispondeva a un bisogno sociale imperioso e rischiava di produrre un effetto dissuasivo sul dibattito pubblico, incompatibile con l'art. 10 CEDU. (consid. 1.6-1.7)
Esito
Il ricorso è accolto e A.________ è assolto dall'imputazione di diffamazione ai sensi dell'art. 173 CP. La causa è rinviata alla Corte d'appello penale vodese affinché statuisca nuovamente sulle spese e sulle ripetibili della procedura cantonale. Una parte delle spese giudiziarie federali, fissata in CHF 1'500.--, è posta a carico di B.. Il Cantone di Vaud e B. devono inoltre versare ciascuno CHF 1'500.-- ad A.________ a titolo di ripetibili dinanzi al Tribunale federale. (consid. 2-3; disp. 1-4)