
TF, 26.09.2025, 9C_439/2025
Fatti
Un contribuabile, trasferitosi da Zurigo in Svezia, ha contestato le sue decisioni di tassazione per il periodo 2021. Le sue opposizioni iniziali sono state dichiarate irricevibili per tardività. Ha presentato ricorso al Tribunale dei ricorsi in materia fiscale del Cantone di Zurigo, che ha emesso la sua decisione il 25 aprile 2025. Un avviso di giacenza per tale invio è stato notificato al contribuabile il 9 maggio 2025, e quest'ultimo ha ritirato il plico il 21 maggio 2025.
Il contribuabile ha successivamente presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo con un atto spedito dalla Svezia il 18 giugno 2025. Il Tribunale amministrativo non è entrato nel merito del ricorso, giudicandolo tardivo. Ha applicato la finzione di notifica, secondo la quale il termine di ricorso di 30 giorni ha iniziato a decorrere il 16 maggio 2025 (settimo e ultimo giorno del termine di giacenza postale) ed è scaduto il 16 giugno 2025. Il ricorso, depositato il 18 giugno 2025, era dunque tardivo. Il contribuabile si rivolge al Tribunale federale.
Diritto
Il Tribunale federale ricorda i requisiti di motivazione di un ricorso in materia di diritto pubblico (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF). Quando l'istanza precedente non è entrata nel merito, il ricorrente deve dimostrare in che modo tale decisione di non entrata nel merito violi il diritto federale. Un'argomentazione che verta unicamente sul merito della causa è irricevibile.
L'applicazione del diritto procedurale cantonale, come le norme sul computo dei termini, viene esaminata dal Tribunale federale solo sotto il profilo dell'arbitrio (art. 9 Cost.) o della violazione di altri diritti costituzionali. Per lamentare una tale violazione, il ricorrente è soggetto a un obbligo di motivazione qualificata (art. 106 cpv. 2 LTF): deve esporre in modo chiaro e dettagliato perché la decisione impugnata sia insostenibile.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale rileva che il ricorrente si limita a contrapporre la propria visione dei fatti a quella dell'istanza precedente. Sostiene che il termine di ricorso avrebbe dovuto decorrere dalla data di ricezione effettiva dell'atto (21 maggio 2025), il che avrebbe reso il suo ricorso del 18 giugno 2025 ricevibile.
Tuttavia, il ricorrente non spiega in che modo l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo della giurisprudenza costante relativa alla finzione di notifica sarebbe arbitraria o violerebbe i suoi diritti costituzionali. Non contesta la motivazione giuridica della decisione di non entrata nel merito. La sua argomentazione è puramente appellatoria e non soddisfa quindi i requisiti di motivazione qualificata.
Esito
Il Tribunale federale, statuendo mediante procedura semplificata, non entra nel merito del ricorso, considerandolo manifestamente infondato. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta a causa dell'assenza di probabilità di successo del ricorso. Le spese giudiziarie, ridotte a CHF 500.-, sono poste a carico del ricorrente.
Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau
