
TF, 29.07.2026, 6B_878/2025
Fatti
A.________ aveva applicato correttamente il contrassegno autostradale sul parabrezza del proprio veicolo. In seguito, questo si è staccato quasi interamente da solo, senza subire danni. Per mantenerlo sullo stesso veicolo, lo ha riattaccato utilizzando un foglio adesivo biadesivo e successivamente della colla permanente. L'interessato ha sostenuto di aver voluto solo fissare durevolmente il contrassegno e di non essere stato a conoscenza del fatto che il suo distacco spontaneo ne comportasse l'invalidazione. Sapeva invece che un contrassegno non poteva essere manomesso per essere utilizzato successivamente su più veicoli. (consid. 4.4)
Il 3 settembre 2024, l'Obergericht argoviese ha riconosciuto A.________ colpevole di falsificazione di marche ufficiali e lo ha condannato a una pena pecuniaria sospesa di 20 aliquote giornaliere da CHF 70.--, oltre a una multa di CHF 300.--. Adito una prima volta, il Tribunale federale ha annullato tale decisione il 25 giugno 2025 e ha rinviato la causa per un nuovo giudizio (6B_863/2024). Il 24 settembre 2025, l'Obergericht ha tuttavia pronunciato nuovamente la stessa condanna. A.________ ha quindi adito una seconda volta il Tribunale federale. (consid. A-D)
Diritto
La falsificazione di marche ufficiali ai sensi dell'art. 245 CP richiede, sul piano soggettivo, che l'autore agisca intenzionalmente. Deve essere consapevole di falsificare o alterare una marca ufficiale, o di utilizzare come valida una marca già invalidata, e volerla utilizzare come se fosse autentica o intatta. Il dolo eventuale è sufficiente quando l'autore prevede la realizzazione dell'infrazione come possibile e l'accetta. Ciò che l'autore sapeva, voleva o accettava attiene ai fatti, mentre la qualificazione giuridica di tali elementi a titolo di dolo attiene al diritto. (consid. 3.2.1-3.2.2)
Secondo l'art. 13 cpv. 1 CP, chiunque agisca sotto l'influsso di una rappresentazione errata dei fatti è giudicato in base a tale rappresentazione, se essa gli è favorevole. L'errore sui fatti può vertere non solo su un elemento descrittivo dell'infrazione, ma anche su un elemento normativo. Una falsa rappresentazione riguardante la qualificazione giuridica di un elemento fattuale può quindi escludere l'intenzione. Se l'errore avrebbe potuto essere evitato usando l'attenzione richiesta, l'autore è punibile per negligenza solo quando l'infrazione considerata punisce anche questa forma di commissione. (consid. 4.2.1-4.2.2)
Quando una causa viene rinviata dal Tribunale federale, l'autorità cantonale è inoltre vincolata dai considerandi della sentenza di rinvio. Essa non può modificare i fatti definitivamente accertati né riesaminare questioni che non formavano oggetto del rinvio. La nuova procedura è limitata agli elementi il cui riesame è necessario per dare seguito ai considerandi vincolanti del Tribunale federale. (consid. 3.5)
Applicazione al caso concreto
L'Obergericht aveva ritenuto che, in quanto conducente esperto, A.________ dovesse sapere che un contrassegno staccatosi non poteva essere semplicemente riattaccato con metodi non previsti. Aveva inoltre stabilito che egli dovesse conoscere le caratteristiche di sicurezza del contrassegno e che la sua ignoranza delle istruzioni riportate sul supporto non potesse costituire un errore di fatto. (consid. 3.3)
Il Tribunale federale rileva tuttavia che non si trattava del caso tipico in cui un contrassegno viene manipolato volontariamente prima del primo utilizzo per poter essere riutilizzato su più veicoli. Il contrassegno era stato applicato correttamente, per poi staccarsi spontaneamente e senza danni. A.________ aveva costantemente dichiarato di ignorare che, per questo solo fatto, il contrassegno fosse diventato invalido e di aver voluto soltanto riattaccarlo in modo duraturo sullo stesso veicolo. (consid. 4.4)
A.________ si trovava dunque in una situazione di errore di fatto su un elemento normativo del reato: sapeva che una manipolazione volta a consentire il riutilizzo di un contrassegno era vietata, ma ignorava che il contrassegno si fosse giuridicamente "svalutato" fin dal suo distacco spontaneo e che non costituisse più, pertanto, un contrassegno ufficiale valido. Qualificando le sue dichiarazioni come semplici affermazioni difensive, basandosi in particolare su informazioni mediatiche riguardanti situazioni diverse, l'autorità cantonale è incorsa nell'arbitrio. Avrebbe dovuto ammettere l'esistenza di un errore di fatto ai sensi dell'art. 13 CP. (consid. 4.4)
Era irrilevante stabilire se A.________ avrebbe potuto evitare tale errore, ad esempio leggendo le istruzioni riportate sul supporto del contrassegno. Infatti, conformemente all'art. 13 cpv. 2 CP, un errore evitabile consente una condanna per negligenza solo se il reato in questione è punibile anche in tale forma. Tuttavia, l'art. 245 CP non punisce la falsificazione per negligenza. L'errore escludeva quindi l'intenzione necessaria per la realizzazione del reato. (consid. 4.4)
Il Tribunale federale constata inoltre che l'Obergericht ha violato l'autorità della sentenza di rinvio modificando i fatti relativi al procedimento utilizzato per riattaccare il contrassegno. La prima sentenza federale aveva definitivamente accertato l'utilizzo di un nastro adesivo biadesivo e successivamente di una colla permanente. Il rinvio riguardava unicamente l'elemento soggettivo del reato e l'esistenza di un eventuale errore. L'autorità cantonale non poteva quindi accertare, nel corso del secondo procedimento, una diversa versione dei fatti riguardante l'elemento oggettivo. (consid. 3.5)
Esito
Il ricorso è accolto nei limiti della sua ammissibilità e A.________ è assolto dall'accusa di falsificazione di contrassegni ufficiali ai sensi dell'art. 245 n. 1 CP. Il suo errore riguardante l'invalidazione del contrassegno staccatosi costituisce un errore di fatto ai sensi dell'art. 13 CP che esclude l'intenzione, senza che sia possibile una condanna per negligenza. La causa è rinviata all'Obergericht argoviese unicamente affinché statuisca nuovamente sulle spese e sulle ripetibili del procedimento cantonale. Non vengono prelevate spese giudiziarie federali e il Cantone di Argovia deve versare ad A.________ CHF 3'000.-- a titolo di ripetibili per il procedimento dinanzi al Tribunale federale. (consid. 4.5 ; disp. 1-3)