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NewsletterRicorso in materia penale

7B_303/2026 - Espulsione penale, autorità di cosa giudicata e differimento dell'esecuzione

12 September 2026

TF, 20.08.2026, 7B_303/2026

Fatti

A.________, arrivato in Svizzera nel 1990, è stato oggetto di numerose condanne penali e di diverse espulsioni giudiziarie. Con sentenza del 10 marzo 2025, il Tribunale di polizia ginevrino ha pronunciato nei suoi confronti un'espulsione penale obbligatoria per una durata di 20 anni. L'interessato non ha né richiesto la motivazione scritta della sentenza né presentato appello. Eppure, invocava già la sua origine eritrea, il suo stato di salute, la sua tossicodipendenza e le difficoltà a cui sarebbe esposto in caso di rinvio. (consid. 2.3, 2.6.2)

Nel settembre 2025, ha chiesto all'OCPM di riconsiderare l'esecuzione della sua espulsione, sostenendo in particolare che il suo stato di salute si era aggravato e che un rinvio verso l'Etiopia o l'Eritrea avrebbe violato i suoi diritti fondamentali. Chiedeva inoltre la rettifica della sua nazionalità nel sistema Symic. L'OCPM e, successivamente, la Camera penale di ricorso hanno respinto le sue conclusioni. (consid. 2.4.1-2.4.2)

Diritto

Una decisione relativa al differimento dell'esecuzione di un'espulsione penale ai sensi dell'art. 66d CP può in linea di principio essere oggetto di un ricorso in materia penale. Tuttavia, quando una sentenza di espulsione è passata in giudicato, la sua autorità di cosa giudicata materiale impedisce di rimettere in discussione, in fase di esecuzione, gli elementi che esistevano già e che potevano essere invocati nel procedimento di merito. (consid. 2.2)

Il ricorrente deve quindi rendere verosimile che circostanze determinanti siano mutate dopo la sentenza di espulsione e che tali cambiamenti siano suscettibili di condurre a una nuova valutazione della proporzionalità o degli ostacoli all'esecuzione. Una semplice reiterazione di elementi già noti non è sufficiente. (consid. 2.2-2.3)

Il Tribunale federale precisa inoltre che le precedenti espulsioni pronunciate contro A.________ sono state assorbite da quella di 20 anni del 10 marzo 2025. Solo quest'ultima misura rimane esecutiva. Gli ostacoli derivanti in particolare dal principio di non-refoulement, dall'art. 66d CP o dai diritti fondamentali devono già essere esaminati dal giudice penale quando sono stabili e determinabili al momento della pronuncia dell'espulsione. (consid. 2.4.3-2.6.1)

Applicazione al caso concreto

A.________ non dimostra alcuna modifica determinante successiva alla sentenza del 10 marzo 2025. La sua presunta origine eritrea e i suoi problemi di salute erano già noti ed erano stati sollevati dinanzi al Tribunale di polizia. Avrebbe potuto farli valere in sede di appello, ma ha rinunciato a tale via di ricorso. L'autorità di cosa giudicata impedisce pertanto che egli rimetta ora in discussione l'espulsione attraverso una procedura di esecuzione. (consid. 2.5.2-2.6.5)

Per quanto riguarda la rettifica del Symic, il suo ricorso è parimenti in larga misura inammissibile per carenza di motivazione. Per contro, la corte cantonale non poteva considerare il suo ricorso come manifestamente privo di possibilità di successo per negare il gratuito patrocinio, tenuto conto delle questioni giuridiche sollevate. (consid. 3.1-4.4)

Esito

Il ricorso è parzialmente accolto limitatamente al gratuito patrocinio cantonale. Per il resto, in particolare per quanto concerne il differimento dell'espulsione e il Symic, è respinto nella misura in cui è ammissibile. (consid. 5)

Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Claudia Malaguerra