
TF, 17.08.2026, 1C_417/2026
Fatti
La Procura di Mühlhausen (Germania) sta conducendo un procedimento penale per bancarotta nei confronti di B.________, cittadino tedesco domiciliato in Germania.
In tale contesto, il 13 gennaio 2025 ha inoltrato una richiesta di assistenza giudiziaria alla Procura III del Cantone di Zurigo.
La richiesta mirava a ottenere documenti relativi a una carta di credito le cui spese venivano saldate tramite un conto intestato alla società A.________ AG presso una banca del Liechtenstein.
Le autorità tedesche sospettano che B.________ sia l'avente diritto economico di A.________ AG e che non abbia dichiarato pagamenti di commissioni versati a tale società nell'ambito della sua procedura di insolvenza.
La Procura zurighese ha dato seguito alla richiesta e ha ordinato l'esibizione dei documenti presso l'istituto E.________ SA.
Dopo aver raccolto il parere di A.________ AG, la Procura, con decisione di chiusura dell'8 maggio 2025, ha autorizzato la trasmissione dei documenti bancari alle autorità tedesche.
Il ricorso presentato da A.________ AG contro tale decisione è stato respinto dal Tribunale penale federale con sentenza del 21 luglio 2026.
Con atto del 3 agosto 2026, A.________ AG ha presentato ricorso al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza del Tribunale penale federale e il diniego della trasmissione dei mezzi di prova.
Diritto
In materia di assistenza giudiziaria internazionale in ambito penale, il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale è ammissibile solo se si tratta di un "caso particolarmente importante" ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 della Legge sul Tribunale federale (LTF).
Un tale caso è riconosciuto, in particolare, se vi sono motivi per ritenere che siano stati violati principi fondamentali della procedura o che il procedimento all'estero presenti gravi carenze (art. 84 cpv. 2 LTF).
La parte ricorrente ha l'obbligo di dimostrare in modo conciso nel proprio atto di ricorso in che modo tale condizione sia soddisfatta (art. 42 cpv. 2 LTF; consid. 1.1).
Qualora non sia soddisfatta la condizione del caso di particolare importanza, il Tribunale federale può decidere di non entrare nel merito mediante una procedura semplificata dinanzi a tre giudici.
La decisione può essere motivata sommariamente e rinviare, in tutto o in parte, alla sentenza impugnata (art. 109 LTF).
Applicazione al caso concreto
La ricorrente deduce la violazione di principi procedurali fondamentali, segnatamente il principio inquisitorio e il principio di proporzionalità.
Essa rimprovera all'istanza precedente di aver autorizzato la trasmissione di tutte le informazioni senza procedere a un esame autonomo della loro potenziale pertinenza (consid. 1.2).
Tuttavia, la ricorrente non spiega per quale motivo tali censure dovrebbero costituire un caso di particolare importanza ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF.
Essa non adempie pertanto al proprio obbligo di motivazione su questo punto, come richiesto dall'art. 42 cpv. 2 LTF (consid. 1.2.1).
Del resto, l'istanza precedente ha già trattato tali censure nella propria sentenza.
Le sue considerazioni sulla proporzionalità e sul perimetro dei documenti da trasmettere sono conformi alla giurisprudenza del Tribunale federale, che può rinviarvi (art. 109 cpv. 3 LTF).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le autorità hanno proceduto a un esame della potenziale pertinenza dei documenti, stabilendo il nesso oggettivo tra il conto della ricorrente e i reati perseguiti.
La ricorrente, dal canto suo, si limita a una critica generale senza spiegare concretamente per quali documenti, pur precisamente identificati, la trasmissione dovrebbe essere rifiutata.
Essa non riesce dunque a dimostrare l'esistenza di un caso di particolare importanza (consid. 1.2.2).
Esito
Il Tribunale federale decide di non entrare nel merito del ricorso (consid. 1).
La domanda di effetto sospensivo diviene priva di oggetto (consid. 2).
Le spese giudiziarie, fissate a 2’000 CHF, sono poste a carico della ricorrente (consid. 2).