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1C_417/2026 - Assistenza giudiziaria, trasmissione di mezzi di prova e proporzionalità

September 9, 2026

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TF, 17.08.2026, 1C_417/2026

Fatti

La Procura di Mühlhausen (Germania) sta conducendo un procedimento penale per bancarotta nei confronti di B.________, cittadino tedesco domiciliato in Germania.

In tale contesto, il 13 gennaio 2025 ha inoltrato una richiesta di assistenza giudiziaria alla Procura III del Cantone di Zurigo.

La richiesta mirava a ottenere documenti relativi a una carta di credito le cui spese venivano saldate tramite un conto intestato alla società A.________ AG presso una banca del Liechtenstein.

Le autorità tedesche sospettano che B.________ sia l'avente diritto economico di A.________ AG e che non abbia dichiarato pagamenti di commissioni versati a tale società nell'ambito della sua procedura di insolvenza.

La Procura zurighese ha dato seguito alla richiesta e ha ordinato l'esibizione dei documenti presso l'istituto E.________ SA.

Dopo aver raccolto il parere di A.________ AG, la Procura, con decisione di chiusura dell'8 maggio 2025, ha autorizzato la trasmissione dei documenti bancari alle autorità tedesche.

Il ricorso presentato da A.________ AG contro tale decisione è stato respinto dal Tribunale penale federale con sentenza del 21 luglio 2026.

Con atto del 3 agosto 2026, A.________ AG ha presentato ricorso al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza del Tribunale penale federale e il diniego della trasmissione dei mezzi di prova.

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Diritto

In materia di assistenza giudiziaria internazionale in ambito penale, il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale è ammissibile solo se si tratta di un "caso particolarmente importante" ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 della Legge sul Tribunale federale (LTF).

Un tale caso è riconosciuto, in particolare, se vi sono motivi per ritenere che siano stati violati principi fondamentali della procedura o che il procedimento all'estero presenti gravi carenze (art. 84 cpv. 2 LTF).

La parte ricorrente ha l'obbligo di dimostrare in modo conciso nel proprio atto di ricorso in che modo tale condizione sia soddisfatta (art. 42 cpv. 2 LTF; consid. 1.1).

Qualora non sia soddisfatta la condizione del caso di particolare importanza, il Tribunale federale può decidere di non entrare nel merito mediante una procedura semplificata dinanzi a tre giudici.

La decisione può essere motivata sommariamente e rinviare, in tutto o in parte, alla sentenza impugnata (art. 109 LTF).

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Applicazione al caso concreto

La ricorrente deduce la violazione di principi procedurali fondamentali, segnatamente il principio inquisitorio e il principio di proporzionalità.

Essa rimprovera all'istanza precedente di aver autorizzato la trasmissione di tutte le informazioni senza procedere a un esame autonomo della loro potenziale pertinenza (consid. 1.2).

Tuttavia, la ricorrente non spiega per quale motivo tali censure dovrebbero costituire un caso di particolare importanza ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF.

Essa non adempie pertanto al proprio obbligo di motivazione su questo punto, come richiesto dall'art. 42 cpv. 2 LTF (consid. 1.2.1).

Del resto, l'istanza precedente ha già trattato tali censure nella propria sentenza.

Le sue considerazioni sulla proporzionalità e sul perimetro dei documenti da trasmettere sono conformi alla giurisprudenza del Tribunale federale, che può rinviarvi (art. 109 cpv. 3 LTF).

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le autorità hanno proceduto a un esame della potenziale pertinenza dei documenti, stabilendo il nesso oggettivo tra il conto della ricorrente e i reati perseguiti.

La ricorrente, dal canto suo, si limita a una critica generale senza spiegare concretamente per quali documenti, pur precisamente identificati, la trasmissione dovrebbe essere rifiutata.

Essa non riesce dunque a dimostrare l'esistenza di un caso di particolare importanza (consid. 1.2.2).

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Esito

Il Tribunale federale decide di non entrare nel merito del ricorso (consid. 1).

La domanda di effetto sospensivo diviene priva di oggetto (consid. 2).

Le spese giudiziarie, fissate a 2’000 CHF, sono poste a carico della ricorrente (consid. 2).

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Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Elisabetta Tizzoni