
TF, 07.07.2026, 6B_458/2024
Fatti
Il 21 dicembre 2019, in un pub di Basilea, è scoppiato un alterco tra A.________ (la ricorrente) e B.________ (l'opponente e parte lesa). Nel corso della lite, la ricorrente ha ferito l'opponente al volto con un bicchiere. (Sachverhalt A.a)
In prima istanza, il Tribunale penale di Basilea Città ha riconosciuto la ricorrente colpevole di tentata lesione personale grave, condannandola a una pena detentiva sospesa di 20 mesi, oltre al pagamento di un'indennità per torto morale di 4'000 CHF a favore dell'opponente. (Sachverhalt A.b)
Su appello della ricorrente, l'Appellationsgericht del Cantone di Basilea Città ha riqualificato i fatti come lesione personale semplice commessa con un oggetto pericoloso (art. 123 cpv. 2 cpv. 2 CP). Ha condannato la ricorrente a una pena detentiva sospesa di 14 mesi e ha aumentato l'indennità per torto morale a 5'000 CHF. (Sachverhalt B)
La ricorrente ha presentato ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede in via principale l'assoluzione e, in via subordinata, l'annullamento della sentenza cantonale e il rinvio della causa all'istanza precedente per una nuova decisione. Invocando, tra l'altro, la violazione del diritto di essere sentita, l'accertamento arbitrario dei fatti e un'errata qualificazione giuridica. (Sachverhalt C)
Diritto
Il Tribunale federale richiama i principi giuridici rilevanti per la risoluzione della controversia. Espone innanzitutto le garanzie derivanti dal diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), che include l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni (art. 81 cpv. 3 CPP ; art. 112 cpv. 1 lett. b LTF). La motivazione deve consentire alla parte interessata di comprendere la portata della decisione e di impugnarla con cognizione di causa. Una violazione di tale diritto, di natura formale, comporta in linea di principio l'annullamento della decisione, salvo possibilità di sanatoria in casi eccezionali. (consid. 1.3.4, 3.3.2)
Il Tribunale ricorda inoltre la facoltà dell'autorità di rinunciare all'assunzione di prove mediante un apprezzamento anticipato, qualora ritenga che il fatto da provare sia già accertato o che la prova richiesta sia inidonea a modificare il proprio convincimento. Tale apprezzamento anticipato può essere riesaminato dal Tribunale federale solo sotto il profilo dell'arbitrio. (consid. 1.3.2)
Per quanto concerne l'accertamento dei fatti, il Tribunale federale ribadisce che esso può essere contestato solo se manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, o se fondato su una violazione del diritto. L'arbitrio sussiste solo se la decisione è insostenibile nel suo risultato, e non soltanto nella sua motivazione. La parte ricorrente deve dimostrare l'arbitrio mediante un'argomentazione precisa e dettagliata (art. 106 cpv. 2 LTF). (consid. 2.3)
Infine, il Tribunale federale distingue gli elementi costitutivi del reato di lesioni personali semplici commesse con un oggetto pericoloso (art. 123 n. 2 cpv. 2 CP). Sul piano soggettivo, il dolo eventuale è sufficiente. La determinazione di ciò che l'autore sapeva, voleva e ha accettato è una questione di fatto. Per contro, la qualificazione di tali fatti come riconducibili al dolo (diretto o eventuale) o alla negligenza è una questione di diritto. L'autorità cantonale ha l'obbligo di esporre in modo completo i fatti sui quali si fonda per ritenere l'esistenza del dolo. (consid. 3.3.1)
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale esamina le diverse censure sollevate dalla ricorrente. Respinge le critiche relative alla violazione del diritto di essere sentiti in merito al rifiuto di ammettere un video modificato come mezzo di prova e alla possibilità di pronunciarsi sulla nuova qualificazione giuridica. Il Tribunale federale ritiene che l'istanza precedente abbia validamente proceduto a un apprezzamento anticipato delle prove e che la ricorrente abbia avuto l'opportunità di esprimersi sulla riqualificazione dei fatti. (consid. 1.4.1, 1.4.2)
Per contro, il Tribunale federale accoglie la censura della ricorrente riguardante l'assenza di motivazione sulla violazione del principio di celerità. L'istanza precedente non ha affatto trattato tale questione nella sua sentenza, sebbene fosse stata sollevata, il che costituisce una violazione del diritto di essere sentiti. (consid. 1.4.3)
Il Tribunale federale giudica inoltre che le critiche della ricorrente sull'accertamento dei fatti siano essenzialmente di natura appellatoria e non dimostrino l'arbitrio. L'istanza precedente ha proceduto a un apprezzamento sostenibile delle prove, in particolare della registrazione video e delle testimonianze, per ricostruire la dinamica dell'alterco. Ha ritenuto che la ricorrente avesse coscientemente sollevato il braccio e diretto il bicchiere verso la testa dell'intimata, il che esclude un lancio totalmente incontrollato. (consid. 2.4.2, 2.4.3)
Il Tribunale federale accoglie tuttavia il motivo principale di ricorso riguardante la motivazione della qualificazione giuridica. L'istanza precedente, dopo aver escluso il tentativo di lesioni personali gravi negando il dolo (anche eventuale) relativo, ha condannato la ricorrente per lesioni personali semplici con un oggetto pericoloso senza esaminare né motivare l'esistenza dell'elemento soggettivo (dolo diretto o eventuale) richiesto per tale reato. La sentenza impugnata non permette di comprendere se l'istanza precedente abbia ritenuto che la ricorrente volesse ferire l'intimata o se ne abbia soltanto accettato il risultato. Tale lacuna costituisce una violazione dell'obbligo di motivazione (art. 112 cpv. 1 lett. b LTF). (consid. 3.4)
Inoltre, il Tribunale federale rileva che l'istanza precedente ha totalmente omesso di esaminare la questione della legittima difesa (art. 15 CP), sebbene la ricorrente fosse stata afferrata energicamente al volto dall'intimata poco prima di lanciare il bicchiere. Non pronunciandosi sull'esistenza di un eventuale attacco e sulla proporzionalità della reazione, l'istanza precedente ha violato nuovamente il proprio dovere di motivazione e il diritto di essere sentita della ricorrente. (consid. 3.5)
Le questioni relative alla commisurazione della pena e all'indennità per torto morale non devono essere esaminate, poiché dipendono dalla nuova decisione che sarà emessa dopo il rinvio. (consid. 4)
Esito
Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso. Annulla la sentenza dell'Appellationsgericht del Cantone di Basilea Città in applicazione dell'art. 112 cpv. 3 LTF a causa di un difetto di motivazione. La causa è rinviata all'istanza precedente affinché emetta una nuova decisione. Quest'ultima dovrà pronunciarsi sull'elemento soggettivo del reato di lesioni personali semplici, esaminare la questione della legittima difesa (o di un eventuale eccesso di legittima difesa) e, se del caso, statuire nuovamente sulla pena (tenendo conto del motivo di ricorso relativo al principio di celerità) e sulle conclusioni civili. (consid. 1, 5)
Le spese giudiziarie sono parzialmente poste a carico della ricorrente per la parte del ricorso che è stata respinta. La sua istanza di assistenza giudiziaria è respinta per mancanza di probabilità di successo su tali punti. Il Cantone di Basilea Città è condannato a versare un'indennità per ripetibili alla ricorrente per la parte in cui ha ottenuto ragione. (consid. 2, 3, 4)