
TF, 03.11.2025, 9C_561/2025
Fatti
Serafe AG, l'ente incaricato della riscossione del canone radiotelevisivo, ha richiesto ad A.________ di fornire un'attestazione di percezione di prestazioni complementari (PC) per mantenere l'esenzione. In mancanza di tale prova, Serafe ha assoggettato A.________ al pagamento del canone a decorrere dal 1° marzo 2023. I ricorsi presentati da A.________ all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) e successivamente al Tribunale amministrativo federale sono stati respinti. A.________ si è quindi rivolto al Tribunale federale.
Diritto
Ai sensi dell'art. 69b cpv. 1 lett. a della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV), le persone che percepiscono prestazioni complementari annue (secondo l'art. 3 cpv. 1 lett. a LPC) sono esentate dal canone su richiesta. Sotto il profilo procedurale, l'art. 42 cpv. 1 e 2 della legge sul Tribunale federale (LTF) richiede che il ricorso contenga le conclusioni e una motivazione che spieghi in che modo l'atto impugnato violi il diritto. Per la violazione dei diritti fondamentali è richiesta una motivazione qualificata (art. 106 cpv. 2 LTF). Il ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della decisione impugnata; una critica meramente appellatoria è insufficiente.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale rileva che la controversia verte esclusivamente sull'assoggettamento al canone e sull'esenzione prevista dalla LRTV. Le pretese del ricorrente in materia di responsabilità dello Stato o di rimborso di canoni pregressi sono pertanto inammissibili in quanto estranee all'oggetto del contendere. Per il resto, il Tribunale federale ritiene che il ricorso sia insufficientemente motivato. Il ricorrente non si confronta con i considerandi della sentenza del Tribunale amministrativo federale. Non spiega in che modo l'apprezzamento delle prove sarebbe insostenibile o l'applicazione della LRTV contraria al diritto federale. Al contrario, le sue stesse spiegazioni sembrano confermare che la sua richiesta di PC per il periodo in questione era stata respinta a causa della sua situazione finanziaria, il che corrobora la decisione impugnata. Il ricorso non soddisfa quindi i requisiti minimi di motivazione di cui agli art. 42 e 106 LTF.
Esito
Il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso. Rinuncia al prelievo di spese giudiziarie, rendendo priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente.
Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau
