
TPF, 15.07.2026, RR.2026.47
Fatti
La Procura di Lodi (Italia) sta conducendo un procedimento penale nei confronti di B., C. e D. per i reati di estorsione, riciclaggio di denaro e trasferimento fraudolento di valori (Fatto A).
Agli imputati viene contestato di aver utilizzato come mezzo di pressione un inquinamento ambientale da diclorometano, causato per quasi 20 anni dalla società E. s.r.l., per estorcere ingenti somme di denaro alla multinazionale F. Europe s.p.a.
I pagamenti sarebbero stati versati su due conti bancari in Svizzera intestati alla società A. AG (Fatto A).
In tale contesto, il 9 settembre 2025 le autorità italiane hanno trasmesso alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria volta a ottenere la consegna della documentazione relativa a tali due conti bancari (Fatto B).
Il Ministero pubblico del Cantone di Lucerna, in qualità di autorità di esecuzione, ha dato seguito alla richiesta e ha ordinato l'esibizione della documentazione bancaria nonché il blocco dei beni (Fatto C).
Con decisione di chiusura del 24 marzo 2026, il Ministero pubblico ha ordinato la trasmissione alle autorità italiane della documentazione bancaria acquisita e ha revocato il blocco dei conti, essendo questi ultimi pressoché vuoti (Fatto E).
La società A. AG (di seguito: la ricorrente), titolare dei conti, ha presentato ricorso contro tale decisione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo il diniego dell'assistenza (Fatto F).
Diritto
L'assistenza giudiziaria tra la Svizzera e l'Italia è disciplinata prioritariamente dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (CEAG) e dagli accordi bilaterali che la integrano.
Il diritto interno, in particolare la legge sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP), si applica in via sussidiaria (consid. 2.1, 2.2).
La richiesta di assistenza giudiziaria deve contenere un’esposizione dei fatti sufficiente a consentire all’autorità richiesta di verificare se le condizioni per l’assistenza siano soddisfatte, in particolare la doppia incriminazione e il rispetto del principio di proporzionalità (art. 14 CEEJ ; art. 28 AIMP) (consid. 5.2).
La giurisprudenza non esige che l’esposizione dei fatti sia esaustiva o priva di qualsiasi contraddizione.
Lo scopo dell’assistenza giudiziaria è proprio quello di permettere allo Stato richiedente di chiarire punti ancora oscuri.
Il giudice dell’assistenza è vincolato all’esposizione dei fatti contenuta nella richiesta, a meno che questa non sia inficiata da errori, lacune o contraddizioni manifeste che la invalidino sin da subito.
Egli non deve esaminare il merito della causa (questioni di fatto o di colpevolezza) (consid. 5.3).
Il principio di proporzionalità esige che le misure di assistenza siano idonee e necessarie all’indagine estera.
La trasmissione di documenti può essere rifiutata solo se essi sono manifestamente privi di nesso con il reato perseguito.
È sufficiente che i documenti siano potenzialmente pertinenti per l’indagine, il che include gli elementi a discarico (consid. 6.2).
Applicazione al caso concreto
La ricorrente, in quanto titolare dei conti in oggetto, ha legittimazione a ricorrere contro la consegna della documentazione bancaria (consid. 3.2).
La ricorrente sostiene che l'esposizione dei fatti nella domanda di assistenza sia lacunosa ed errata, in particolare per quanto riguarda la cronologia degli eventi e alcune transazioni che non figurano negli estratti conto (consid. 5.1).
La Corte respinge tale doglianza.
L'esposizione dei fatti fornita dalle autorità italiane, che si estende su diverse pagine, descrive in modo sufficientemente dettagliato il meccanismo di estorsione e riciclaggio contestato.
Essa non è inficiata da errori manifesti che giustificherebbero il rifiuto dell'assistenza.
Il fatto che alcune transazioni menzionate non siano riscontrabili sui conti o che manchino alcuni dettagli non è sufficiente a invalidare la domanda, essendo lo scopo dell'assistenza proprio quello di chiarire tali punti.
Gli argomenti della ricorrente attengono a una contestazione nel merito della causa, il che non è ammissibile nella fase dell'assistenza giudiziaria (consid. 5.4.2).
La ricorrente allega inoltre una violazione del principio di proporzionalità, definendo la richiesta una "pesca di informazioni" ("fishing expedition") (consid. 6.1).
La Corte respinge anche questo argomento.
I documenti richiesti riguardano nello specifico i conti sui quali sarebbero transitati i fondi di provenienza illecita.
La loro potenziale rilevanza ai fini dell'indagine è dunque evidente.
Il fatto che alcune transazioni non siano visibili sugli estratti conto non inficia tale rilevanza, poiché i documenti possono servire anche come elementi a discarico.
Non si tratta pertanto di una illecita "pesca di informazioni" (consid. 6.3).
Esito
La Corte dei reclami respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile (consid. 7).
La consegna della documentazione bancaria ordinata dal Ministero pubblico del Cantone di Lucerna è confermata (consid. 7).