
TF, 08.04.2026, 1C_60/2025
Fatti
Un proprietario, C., ha ottenuto dal Comune di Lugano il permesso per la demolizione di una villa e la costruzione di una nuova casa unifamiliare con garage, oltre alla ristrutturazione di un edificio esistente sul suo fondo (kkk). L'accesso a tale fondo, situato in zona residenziale molto estensiva (R2B), avviene tramite una strada di servizio che attraversa i fondi mmm e nnn. I vicini, A. e B.________, si sono opposti al progetto. Le loro opposizioni sono state respinte dal Comune. Hanno quindi presentato ricorso al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, che ha accolto solo parzialmente il ricorso annullando una parte minore del progetto (sistemazioni esterne sul fondo lll), ma confermando l'essenziale dei permessi di demolizione e costruzione. Adito dai vicini, il Tribunale amministrativo cantonale ha respinto il loro ricorso. I vicini si sono rivolti al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza cantonale. (Fatti A, B, C)
Diritto
Il Tribunale federale ricorda le condizioni di ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 LTF) e l'esigenza di una motivazione sufficiente (art. 42 e 106 cpv. 2 LTF), che impone ai ricorrenti di dimostrare in che modo la decisione impugnata violi il diritto, in particolare risultando arbitraria (art. 9 Cost.) nell'applicazione del diritto cantonale. I fatti e i mezzi di prova nuovi sono in linea di principio inammissibili (art. 99 cpv. 1 LTF). (c. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5)
Per quanto riguarda l'accesso, la condizione dell'urbanizzazione sufficiente di un terreno (art. 22 cpv. 2 lett. b LPT), che richiede in particolare un accesso sufficiente per l'uso previsto (art. 19 cpv. 1 LPT). Se il diritto federale stabilisce i principi, spetta al diritto cantonale e comunale definire i requisiti di dettaglio. L'accesso deve essere garantito sia sul piano fattuale che giuridico al momento del rilascio del permesso. Le autorità cantonali godono di un notevole margine di apprezzamento nel valutare le situazioni locali, che il Tribunale federale riesamina solo con riserbo. (c. 3.1)
Il Tribunale federale respinge le critiche riguardanti la presunta inadeguatezza della strada (pendenza, larghezza, curva). Rileva che tali critiche mettono in discussione la pianificazione stradale comunale del 1993, che non può più essere contestata in questa fase. Sul piano fattuale, il Tribunale federale conferma la valutazione dell'istanza precedente: tenuto conto del traffico ridotto, della velocità moderata e delle sistemazioni esistenti, la sicurezza è garantita e l'accesso è sufficiente. La conclusione della corte cantonale non è arbitraria. (c. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3)
I ricorrenti contestavano inoltre la sufficienza dell'accesso sotto il profilo giuridico. Il Tribunale federale convalida il ragionamento della corte cantonale: la strada oggetto della controversia è stata dichiarata di pubblica utilità nel 1960 ed è classificata come strada di servizio pubblico nel piano comunale del traffico. È pertanto aperta al pubblico, il che garantisce l'accesso giuridico al fondo da edificare. Gli argomenti dei ricorrenti, definiti appellatori, non dimostrano l'arbitrarietà di tale conclusione. (c. 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3)
Infine, il Tribunale federale respinge il motivo di ricorso relativo a un presunto riempimento illegale risalente al 1963. Ritiene che i ricorrenti si limitino a ripetere le proprie argomentazioni senza confrontarsi con la motivazione dettagliata della corte cantonale, che aveva respinto tale allegazione sulla base di verifiche storiche. Il motivo è dunque insufficientemente motivato e non dimostra l'arbitrarietà. (c. 5)
Esito
Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile. Le spese giudiziarie, fissate a 4'000 franchi, sono poste a carico dei ricorrenti. Non viene assegnata alcuna indennità per ripetibili, poiché non è stato ordinato alcuno scambio di scritti. La domanda di effetto sospensivo è divenuta priva di oggetto. (c. 6.1, 6.2, 1, 2, 3)
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Daniel Hirschi-Duckert
