Iscriviti alla nostra newsletter

NewsletterDiritto tributario

Assoggettamento fiscale delle persone giuridiche – luogo dell'amministrazione effettiva e divieto di doppia imposizione intercantonale

06 November 2025

Livre ancien ouvert sur une étagère avec plusieurs livres anciens à l'arrière-plan.

TF, 24.09.2025, 9C_223/2025

Fatti

La società A.________ AG è stata iscritta nel registro di commercio con sede legale nel cantone di Svitto nell'agosto 2019. Le autorità fiscali del cantone di Zurigo, sospettando che la società fosse in realtà gestita dal proprio territorio, hanno avviato una procedura per determinare la propria competenza fiscale per i periodi 2019 e 2020. I sospetti si basavano su diversi indizi: il presidente del consiglio di amministrazione di A.________ AG era anche impiegato a tempo pieno presso una società sorella con sede a Zurigo; tre delle quattro persone autorizzate a firmare per la società risiedevano nel cantone di Zurigo; e l'indirizzo della sede legale nel cantone di Svitto sembrava essere una semplice domiciliazione di tipo "casella postale", condivisa con numerose altre imprese. La società A.________ AG si è rifiutata di collaborare all'indagine, facendo valere la propria sede svittese. Le autorità zurighesi hanno tuttavia affermato la propria competenza fiscale, decisione confermata dalle istanze giudiziarie cantonali. La società ha presentato ricorso al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione zurighese o, in subordine, l'annullamento delle tassazioni già passate in giudicato nel cantone di Svitto al fine di eliminare la doppia imposizione.

Diritto

Secondo il diritto tributario armonizzato (art. 20 LAID), una persona giuridica è assoggettata in modo illimitato all'imposta nel cantone in cui si trova la sua sede legale o la sua amministrazione effettiva. L'amministrazione effettiva è il luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali della gestione corrente e in cui si situa il centro dell'esistenza economica dell'impresa. Esiste una presunzione secondo cui la sede legale coincide con il luogo dell'amministrazione effettiva. Un cantone che sostiene il contrario deve provare, con un grado di verosimiglianza preponderante, che l'amministrazione effettiva si trova sul proprio territorio. Il contribuente ha l'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti. In virtù del principio del divieto di doppia imposizione intercantonale (art. 127 cpv. 3 Cost.), se la sede legale e l'amministrazione effettiva si trovano in cantoni diversi, il luogo dell'amministrazione effettiva costituisce il domicilio fiscale principale. Il cantone della sede legale può quindi tassare la società solo se essa vi dispone di un domicilio fiscale secondario (ad es. una stabile organizzazione).

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale conferma l'analisi dell'istanza precedente. Gli indizi rilevati dalle autorità zurighesi (luogo di lavoro e di residenza degli amministratori, natura dell'indirizzo svittese) costituivano un motivo sufficiente per avviare un'indagine. Il rifiuto di collaborare della società A.________ AG è stato considerato un ulteriore indizio a suo sfavore. Il Tribunale federale ritiene che le autorità zurighesi siano riuscite a provare, con la verosimiglianza preponderante richiesta, che il centro di gravità della gestione e le decisioni essenziali di A.________ AG venivano prese nel comune di Y.________ (ZH), nei locali della società sorella. Per contro, la ricorrente non ha fornito la controprova di un'attività di gestione effettiva presso la sua sede legale nel cantone di Svitto, che era solo una sede formale. Di conseguenza, per il periodo litigioso, il domicilio fiscale principale della società si situava nel cantone di Zurigo.

Esito

Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è diretto contro il cantone di Zurigo, confermando così la competenza fiscale di quest'ultimo. Per contro, accoglie il ricorso nella misura in cui mira al cantone di Svitto. Annulla le decisioni di tassazione svittesi per il periodo in questione (27 agosto 2019 al 31 dicembre 2020) e ordina al cantone di Svitto di rimborsare le imposte già riscosse, eliminando così la doppia imposizione.


Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau