
TF, 24.10.2025, 9C_585/2025
Fatti
Una proprietaria di due cani, residente nel comune di U.________ (VS), si è vista addebitare una tassa sui cani di 150 CHF per animale per l'anno 2025, per un totale di 300 CHF. La sua opposizione presso il consiglio comunale è stata respinta. Ha successivamente presentato ricorso al Tribunale cantonale del Vallese, che ha respinto sia il ricorso che la richiesta di gratuito patrocinio a causa della scarsa probabilità di successo delle sue conclusioni. La proprietaria si è quindi rivolta al Tribunale federale.
Diritto
La tassa sui cani nel Cantone del Vallese è un tributo cantonale non armonizzato a livello federale. Si tratta di un'imposta di copertura dei costi, il cui importo è fissato dai comuni entro una fascia legale (art. 182 cpv. 1 della legge fiscale vallesana).
Il Tribunale federale riesamina l'applicazione del diritto cantonale solo sotto il profilo di un'eventuale violazione del diritto federale, in particolare dei diritti costituzionali come il divieto di arbitrio (art. 9 Cost.) o l'uguaglianza di trattamento (art. 8 Cost.).
Affinché un ricorso sia esaminato su questo punto, il ricorrente deve soddisfare un obbligo di motivazione qualificata (art. 106 cpv. 2 LTF). Deve spiegare in modo chiaro e dettagliato in che modo la decisione impugnata violi i suoi diritti costituzionali. Una semplice critica appellatoria o l'espressione del proprio disaccordo con la decisione non sono sufficienti. Se tale requisito non è soddisfatto, il ricorso è dichiarato inammissibile.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale rileva che la ricorrente si limita a esprimere il proprio malcontento. Critica l'aumento dell'importo della tassa, sostiene che la fascia legale dovrebbe applicarsi per nucleo familiare e non per animale, e afferma che i suoi cani non sporcano il suolo pubblico.
Il Tribunale federale giudica tali argomentazioni puramente appellatorie. La ricorrente non spiega in che modo la decisione del Tribunale cantonale sarebbe arbitraria o violerebbe il principio di uguaglianza. Non presenta alcun motivo fondato sul diritto costituzionale. Di conseguenza, non soddisfa manifestamente i requisiti di motivazione qualificata dell'art. 106 cpv. 2 LTF, anche tenendo conto del fatto che si tratta di un ricorso presentato da una persona non giurista.
Esito
Il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso. Le spese giudiziarie, ridotte a 500 CHF, sono poste a carico della ricorrente. Anche la sua richiesta implicita di gratuito patrocinio è respinta a causa della totale assenza di probabilità di successo del ricorso.
Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau
