
TF, 29.07.2026, 7B_999/2024
Fatti
A.________ possedeva diversi cani e intratteneva rapporti conflittuali con i suoi vicini D.________ ed E.________, in particolare a causa dell'abbaiare degli animali. Il 2 maggio 2023, due dei suoi cani sono stati ritrovati morti all'interno della sua abitazione. Le autopsie hanno rivelato lesioni traumatiche, senza evidenziare alcun avvelenamento. Non sono stati riscontrati segni di effrazione e nessun elemento materiale ha permesso di identificare l'autore. (consid. 2.4)
A., B. e C.________ SA hanno sporto denuncia, tra l'altro, per maltrattamento di animali, danneggiamento e violazione di domicilio. Il Ministero pubblico ha rifiutato di entrare nel merito nei confronti di D.________ ed E.________, ha respinto diverse istanze di assunzione di prove e ha sospeso il procedimento aperto contro ignoti. Il Tribunale cantonale ha confermato tali decisioni. (consid. 2)
Diritto
Secondo il principio in dubio pro duriore, il non luogo a procedere è ammissibile solo quando i fatti non sono manifestamente punibili o quando le condizioni per l'azione penale non sono chiaramente soddisfatte. Un'istruttoria presuppone tuttavia l'esistenza di sospetti sufficienti e concreti. (consid. 2.1 e 2.4)
L'autorità può inoltre rinunciare all'assunzione di prove quando ritiene, sulla base di un apprezzamento anticipato delle stesse, che queste non potrebbero modificare il proprio convincimento. I mezzi istruttori devono inoltre rispettare il principio di proporzionalità. (consid. 2.3 e 2.5.2)
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale ritiene che i sospetti nei confronti di D.________ ed E.________ si basassero principalmente sul conflitto di vicinato, sulla loro vicinanza geografica e sul loro risentimento legato all'abbaiare dei cani. Tali elementi non costituivano indizi sufficientemente concreti di un loro coinvolgimento nei fatti. (consid. 2.4 e 2.9)
Le misure supplementari richieste, quali il sequestro dei telefoni, nuove analisi del DNA, ulteriori interrogatori o l'audizione di altri vicini, potevano essere respinte, poiché nulla dimostrava che avrebbero permesso di ottenere elementi determinanti. L'apprezzamento anticipato delle prove effettuato dalle autorità cantonali non è stato pertanto arbitrario. (consid. 2.5 a 2.10)
Esito
Il Tribunale federale conferma che le autorità cantonali potevano legittimamente rifiutare l'apertura di un'istruttoria contro D.________ ed E.________ e respingere le misure probatorie richieste. Il ricorso è pertanto respinto nella misura in cui è ammissibile e le spese giudiziarie di 3'000 franchi sono poste solidalmente a carico dei ricorrenti. (consid. 3)