
TF, 29.05.2026, 9C_436/2025
Fatti
Una contribuente e suo marito, sposati nel 2011, sono stati tassati nel Cantone Vallese secondo il regime di tassazione basato sul dispendio per i periodi fiscali 2012 e 2013. Le dichiarazioni fiscali, firmate da una società fiduciaria, indicavano un reddito determinante di 200.000 franchi per la coppia. In seguito, l'Amministrazione fiscale cantonale di Ginevra (AFC-GE) ha avviato una procedura di richiamo d'imposta e di sottrazione fiscale nei confronti dei coniugi, che non avevano presentato alcuna dichiarazione a Ginevra. (consid. A.a, A.b)
Per gli anni 2012 e 2013, l'AFC-GE ha proceduto a una tassazione d'ufficio, computando redditi e sostanze imponibili complessivi significativi per la coppia. Nello specifico, per l'imposta cantonale e comunale (ICC), ha attribuito alla contribuente un reddito personale di 200.000 franchi per ciascuno dei due anni. Le sono state inoltre notificate multe per sottrazione consumata (2012) e tentativo di sottrazione (2013). Dopo un reclamo che ha portato solo a una riduzione delle multe e un divorzio pronunciato nel dicembre 2022, il caso è stato portato dinanzi alle autorità giudiziarie ginevrine. (consid. A.c, A.d, A.e)
Il Tribunale amministrativo di prima istanza, e successivamente la Corte di giustizia della Repubblica e Cantone di Ginevra, hanno respinto in gran parte i ricorsi della contribuente, convalidando il recupero di un reddito di 200.000 franchi a suo carico ai fini dell'ICC. La contribuente ha quindi presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, contestando la determinazione del proprio reddito imponibile e le relative multe. (consid. B.a, B.b, C)
Diritto
Il Tribunale federale ricorda che, investito di un ricorso in materia di diritto pubblico, applica il diritto d'ufficio ma esamina la violazione dei diritti fondamentali (come l'arbitrio, art. 9 Cost.) solo se il motivo è specificamente invocato e motivato. Il suo potere di esame del diritto cantonale armonizzato è in linea di principio libero, a meno che la legge federale non lasci un margine di manovra ai Cantoni, nel qual caso l'esame si limita all'arbitrio. (consid. 2.1, 2.2)
La sentenza impugnata ha correttamente esposto i principi giuridici applicabili, in particolare: la determinazione del reddito imponibile (art. 16 LIFD ; art. 7 LAID ; art. 17 LIPP/GE), la tassazione congiunta dei coniugi che vivono in comunione domestica (art. 9 cpv. 1 LIFD ; art. 3 cpv. 3 LHID), l'estinzione della solidarietà fiscale tra coniugi dopo la separazione o il divorzio e la ripartizione del debito fiscale (art. 13 LIFD ; art. 12 LIPP/GE), la massima inquisitoria e l'onere della prova in materia fiscale, nonché le condizioni della sottrazione d'imposta. (consid. 4)
Applicazione al caso concreto
La Corte di giustizia cantonale aveva ritenuto che, in assenza di solidarietà fiscale tra gli ex coniugi (in seguito al divorzio), fosse giustificato tenere conto dei trasferimenti finanziari dell'ex marito alla ricorrente. Non avendo quest'ultima quantificato gli importi ricevuti, l'istanza precedente non ha ritenuto arbitrario basarsi sull'importo di 200'000 fr. dichiarato alle autorità vallesane nell'ambito dell'imposizione secondo il dispendio. (consid. 5)
Il Tribunale federale giudica questo ragionamento arbitrario e manifestamente insostenibile. In primo luogo, è contraddittorio riconoscere che le somme versate dall'ex coniuge costituiscano importi a libera disposizione ai sensi dell'art. 164 CC (e quindi fiscalmente neutri nell'ambito del ménage comune) e trasformarli in reddito imponibile per il solo motivo che la solidarietà fiscale è cessata. La fine della vita comune non modifica la natura di tali versamenti; essa giustifica solo una ripartizione del debito fiscale validamente stabilito, e non la creazione di una nuova materia imponibile. (consid. 7.1)
In secondo luogo, il Tribunale federale giudica inammissibile trasporre un importo di 200'000 fr., fissato su base forfettaria in funzione del tenore di vita nell'ambito di un'imposizione secondo il dispendio (art. 14 LIFD), a una procedura di tassazione ordinaria che deve basarsi sul reddito effettivo (art. 16 LIFD). Questi due regimi fiscali si basano su logiche e condizioni di applicazione distinte. È inoltre incoerente opporre alla ricorrente le sue dichiarazioni vallesane ignorando al contempo le decisioni di tassazione ordinaria del suo ex coniuge per i medesimi periodi, che indicavano redditi irrisori. (consid. 7.1)
Infine, il Tribunale federale ritiene che non si potesse esigere dalla ricorrente la prova di un fatto negativo (l'assenza di reddito), a fronte della produzione degli estratti conto bancari e della mancata dimostrazione, da parte dell'autorità fiscale, dell'esistenza di un reddito imponibile. La mancata quantificazione degli importi ricevuti dall'ex coniuge non giustificava l'applicazione di un importo forfettario privo di base legale. La decisione dell'istanza precedente risulta pertanto arbitraria nel suo esito. (consid. 7.1, 7.2)
Esito
Il Tribunale federale accoglie il ricorso in materia di imposta cantonale e comunale. Annulla la sentenza della Corte di giustizia del 10 giugno 2025. La causa è rinviata all'Amministrazione fiscale cantonale di Ginevra affinché proceda a una nuova istruttoria ed emani una nuova decisione di tassazione per i periodi 2012 e 2013, basandosi sul reddito effettivo della ricorrente e non sull'importo forfettario derivante dalla tassazione secondo il dispendio. Le spese giudiziarie sono poste a carico del Cantone di Ginevra, tenuto altresì a rifondere le ripetibili alla ricorrente. (consid. 1, 2, 3, 4 del dispositivo)