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Imposta sull'utile – Oggetto del contendere, motivazione del ricorso e prescrizione del diritto di tassazione

06 November 2025

Livre ancien ouvert sur une étagère avec plusieurs livres anciens à l'arrière-plan.

TF, 17.10.2025, 9C_53/2025

Fatti

Una società a responsabilità limitata (la contribuente) ha effettuato nel 2020 delle registrazioni contabili relative alla voce "Lavori in corso", che hanno generato un onere netto di 66.685 CHF. L'amministrazione fiscale del Cantone dei Grigioni ha negato la deduzione di tale onere, reintegrandolo nell'utile imponibile per il periodo fiscale 2020.

Il reclamo della contribuente è stato respinto. Successivamente, la società ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, chiedendo il riconoscimento dell'onere di 66.685 CHF. Il Tribunale amministrativo non è entrato nel merito di tale richiesta, ritenendo che essa costituisse un ampliamento inammissibile dell'oggetto del contendere rispetto alla procedura di reclamo iniziale. La contribuente si è rivolta al Tribunale federale, ribadendo la propria domanda principale e invocando, in via subordinata, la prescrizione del diritto di tassazione.

Diritto

Ai sensi dell'art. 42 cpv. 1 e 2 della legge sul Tribunale federale (LTF), il ricorso deve contenere le conclusioni e una motivazione che spieghi in modo conciso in che misura l'atto impugnato violi il diritto. Un semplice rinvio ad atti precedenti è insufficiente.

Il diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale (prescrizione relativa) e, in ogni caso, in quindici anni (prescrizione assoluta), sia per l'imposta federale diretta (art. 120 LIFD) che per le imposte cantonali e comunali grigionesi (art. 125 StG/GR). Il termine di prescrizione non decorre o è sospeso durante una procedura di reclamo o di ricorso (art. 120 cpv. 2 lett. a LIFD).

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale rileva che l'istanza precedente non è entrata nel merito della deducibilità dell'onere di 66.685 CHF per motivi procedurali, ovvero per una modifica dell'oggetto del contendere. Nel suo ricorso al Tribunale federale, la contribuente non ha spiegato in che modo tale decisione di non entrata nel merito violerebbe il diritto, limitandosi a ripetere le proprie argomentazioni nel merito. In mancanza di una motivazione sufficiente sulla questione procedurale che ha fondato la decisione cantonale, il Tribunale federale dichiara il ricorso inammissibile su questo punto.

Per quanto riguarda la prescrizione, la controversia verte sul periodo fiscale 2020. Il termine di prescrizione di cinque anni è stato sospeso dalle procedure di reclamo e di ricorso. Di conseguenza, al momento della sentenza del Tribunale federale nell'ottobre 2025, il diritto di tassazione non è prescritto.

Esito

Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile, sia in materia di imposta federale diretta che di imposte cantonali e comunali. Le spese giudiziarie, pari a 3.000 CHF, sono poste a carico della ricorrente.



Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau