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Tassa d'esenzione dall'obbligo di prestare servizio – Inizio dell'assoggettamento per una persona naturalizzata e discriminazione basata sull'età

28 October 2025

Livre ancien ouvert sur une étagère avec plusieurs livres anciens à l'arrière-plan.

TF, 25.09.2025, 9C_5/2025

Fatti

Un cittadino nato nel 1984, naturalizzato nel 2015, non era soggetto all'obbligo di prestare servizio né alla tassa d'esenzione in ragione della sua età secondo il vecchio diritto. A seguito della modifica legislativa del 1° gennaio 2019, che ha innalzato il limite di età per la tassa a 37 anni, è stato assoggettato e gli è stata imposta una tassa di CHF 3'768.- per l'anno 2019. I suoi ricorsi presso le istanze cantonali zurighesi sono stati respinti. Si rivolge al Tribunale federale.

Diritto

Ai sensi dell'art. 59 Cost., ogni cittadino svizzero è tenuto a prestare servizio militare o a pagare una tassa d'esenzione. La Legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo di militare (LTEO) concretizza tale principio. Nella versione in vigore dal 2019, l'art. 3 cpv. 1 LTEO stabilisce la durata dell'assoggettamento dall'anno in cui si compiono i 19 anni fino alla fine dell'anno in cui si compiono i 37 anni. L'art. 3 cpv. 2 LTEO precisa che, per i coscritti non incorporati, l'assoggettamento inizia l'anno successivo al reclutamento e dura undici anni. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una persona può invocare una discriminazione basata sull'età solo se ha intrapreso attivamente i passi necessari per adempiere al proprio servizio militare. Una richiesta di reclutamento tardivo è possibile a determinate condizioni (art. 12 cpv. 2 OAPM).

Applicazione al caso concreto

Il ricorrente sostiene che il suo assoggettamento non sia mai iniziato, per mancanza di reclutamento, e lamenta una discriminazione basata sull'età.

Il Tribunale federale respinge tali argomentazioni. In primo luogo, precisa che l'art. 3 cpv. 2 LTEO, che menziona il reclutamento, deve essere letto in combinato disposto con la regola generale dell'art. 3 cpv. 1 LTEO. L'assenza di reclutamento dovuta all'età non esclude l'assoggettamento alla tassa. L'obbligo del ricorrente è iniziato il 1° gennaio 2019, data in cui il nuovo limite di età lo ha reso soggetto all'imposta. Non avendo prestato alcun servizio, è tenuto al pagamento della tassa per il 2019.

In secondo luogo, riguardo alla discriminazione, il Tribunale federale ricorda che il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di aver cercato attivamente di essere reclutato. Tuttavia, non ha provato di aver presentato una richiesta di reclutamento tardivo presso le autorità militari competenti, nonostante tale possibilità esistesse. Il semplice fatto che un'autorità cantonale si sia dichiarata incompetente a trattare una tale richiesta non costituisce un rifiuto. In assenza di tali iniziative, il motivo di ricorso relativo alla discriminazione viene respinto.

Esito

Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile. La decisione dell'istanza precedente è confermata e il ricorrente è tenuto a pagare la tassa d'esenzione per l'anno 2019. Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente.


Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau