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NewsletterRicorso in materia penale

6B_74/2026 - Tentato omicidio, legittima difesa e internamento

03 September 2026

TF, 30.07.2026, 6B_74/2026

Fatti

In seguito a un alterco in un parcheggio sotterraneo, A.________ ha estratto un coltello a scatto con una lama di 8,4 cm. Ha sferrato un colpo in direzione di B., colpendolo all'avambraccio mentre questi cercava di proteggersi la parte superiore del corpo. A. ha poi inseguito B., che tentava di fuggire. Poco dopo, ha sferrato a D. una coltellata al torace, all'altezza del cuore, che ha perforato il ventricolo destro causandone il decesso. (consid. 2 e 4)

A.________ è stato condannato, tra l'altro, per assassinio e tentato omicidio. La corte cantonale gli ha inflitto una pena detentiva di 16 anni e ha confermato l'internamento nonché un trattamento ambulatoriale. Dinanzi al Tribunale federale, l'imputato contestava in particolare il tentato omicidio, invocava la legittima difesa e metteva in discussione l'internamento nonché la mancata integrazione della perizia psichiatrica. (consid. 1 a 5)

Diritto

In materia di valutazione delle prove, il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio. La presunzione d'innocenza e il principio in dubio pro reo non hanno, in questo contesto, una portata più ampia del divieto di arbitrio. Il ricorrente deve quindi dimostrare che la valutazione cantonale è manifestamente insostenibile e non può limitarsi a contrapporvi la propria lettura dei fatti. (consid. 2.1)

La legittima difesa ai sensi dell'art. 15 CP presuppone un'aggressione illecita attuale o imminente e una reazione proporzionata. Chi provoca intenzionalmente un'aggressione per potersi poi difendere può perdere il beneficio di tale causa di giustificazione. In caso di eccesso di legittima difesa, l'art. 16 CP consente tuttavia un'attenuazione della pena, o addirittura l'esenzione dalla colpevolezza qualora l'eccesso sia dovuto a uno stato scusabile di eccitazione o di spavento. (consid. 4.1)

Infine, l'internamento ai sensi dell'art. 64 CP costituisce una misura particolarmente grave che presuppone, tra l'altro, un rischio qualificato di recidiva. Il giudice deve basarsi su una perizia sufficientemente chiara riguardante lo stato psichico dell'autore, il rischio di recidiva e le possibilità di trattamento. L'internamento deve rimanere una misura di ultima istanza. (consid. 5.1)

Applicazione al caso concreto

In merito al tentato omicidio ai danni di B., il Tribunale federale conferma la valutazione cantonale. La coltellata era stata sferrata verso la parte superiore del corpo e solo la posizione difensiva del braccio di B. aveva impedito che venissero colpiti organi vitali. Utilizzando un'arma simile contro una persona disarmata, A.________ doveva prevedere e accettare il rischio di provocare la morte. La sua condanna per tentato omicidio non era dunque arbitraria. (consid. 2.2-2.3)

Per quanto riguarda la legittima difesa, invece, il ragionamento della corte cantonale è risultato insufficiente. Quest'ultima aveva affermato sia che A.________ aveva «provocato» il gruppo, sia che egli stesso era stato l'«aggressore», senza spiegare chiaramente quale di queste due situazioni avesse ritenuto valida. Inoltre, non aveva stabilito in modo sufficiente l'esatta dinamica degli eventi precedenti al primo pugno ricevuto da A.________. Il Tribunale federale non ha quindi potuto verificare correttamente l'applicazione degli art. 15 e 16 CP. (consid. 4.4.2)

Il Tribunale federale rileva inoltre una contraddizione in merito all'internamento. La corte cantonale ha escluso la presenza di un grave disturbo mentale, ordinando contemporaneamente un trattamento ambulatoriale basato sull'art. 63 CP, il quale presuppone proprio l'esistenza di un grave disturbo mentale. La perizia psichiatrica del 2021 risultava essa stessa ambigua sulla qualificazione e sulla gravità del disturbo di personalità antisociale presentato dal ricorrente. Un supplemento di perizia era dunque necessario per chiarire la diagnosi, il suo nesso con i reati e per aggiornare il rischio di recidiva. (consid. 5.3.2-5.3.3)

Esito

Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso, annulla la sentenza cantonale e rinvia la causa alla Corte di giustizia ginevrina. Quest'ultima dovrà integrare i fatti e la motivazione riguardanti la legittima difesa e ordinare un supplemento di perizia psichiatrica prima di statuire nuovamente sull'internamento. Per il resto, in particolare riguardo alla condanna per tentato omicidio, il ricorso è respinto nella misura in cui è ammissibile. (consid. 6)