
TF, 21.07.2026, 7B_830/2026
Fatti
La Procura di Zurigo-Sihl sta conducendo un procedimento penale nei confronti di A.________ per una molteplicità di reati, tra cui furto professionale, danneggiamento, violazione di domicilio, truffa e violazioni della legge sugli stupefacenti. Dopo diversi arresti e una prima scarcerazione, l'imputato è stato nuovamente posto in custodia cautelare l'8 agosto 2025. Tale detenzione è stata prorogata più volte, inizialmente sulla base del pericolo di recidiva. (Fatti A.a, A.b, A.c)
A seguito di un primo ricorso dell'imputato, il Tribunale federale ha annullato una decisione di proroga e ha rinviato la causa alla Corte suprema del Cantone di Zurigo (di seguito: l'istanza precedente). Nella sua nuova decisione del 10 giugno 2026, l'istanza precedente ha escluso il pericolo di recidiva ma ha mantenuto la detenzione, basandosi questa volta sul pericolo di fuga. Ha ritenuto che l'imputato, a causa dei suoi gravi problemi di salute mentale e di tossicodipendenza, rischierebbe di "far perdere le proprie tracce sul territorio nazionale" e di non essere più reperibile per le autorità, sebbene non abbia l'intenzione di sottrarsi volontariamente al procedimento. (Fatti B)
L'imputato (il ricorrente) si è rivolto nuovamente al Tribunale federale. Contesta la proporzionalità della detenzione e ne chiede la revoca, proponendo misure sostitutive quali l'obbligo di seguire un percorso terapeutico, controlli di astinenza, divieto di frequentare determinati luoghi, obbligo di presentarsi regolarmente alle autorità o persino l'inserimento in una struttura abitativa protetta. (Fatto C)
Diritto
La custodia cautelare è ammissibile, ai sensi dell'art. 221 cpv. 1 del Codice di procedura penale (CPP), se l'imputato è fortemente sospettato di aver commesso un crimine o un delitto e sussiste il serio pericolo che si sottragga al procedimento dandosi alla fuga (lett. a, pericolo di fuga), che influenzi persone o alteri prove (lett. b, pericolo di inquinamento delle prove), o che comprometta la sicurezza altrui commettendo nuovi reati gravi (lett. c, pericolo di recidiva). (consid. 3)
La detenzione, essendo la misura coercitiva più incisiva, deve rispettare il principio di proporzionalità (art. 36 cpv. 3 Cost. ; art. 197 cpv. 1 lett. c e d CPP) e deve essere ordinata solo come ultima ratio. Essa deve essere revocata non appena misure sostitutive meno severe possano raggiungere il medesimo obiettivo (art. 212 cpv. 2 lett. c e art. 237 cpv. 1 CPP). L'applicazione di misure sostitutive presuppone anch'essa l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza e di un motivo di carcerazione, tuttavia l'intensità richiesta per tale motivo è inferiore rispetto a quella necessaria per la detenzione stessa. (consid. 3)
Il pericolo di fuga (art. 221 cpv. 1 lett. a CPP) richiede indizi concreti e seri di una probabilità di fuga. Una semplice possibilità astratta non è sufficiente. La valutazione si basa su un apprezzamento globale delle circostanze, che include la personalità dell'imputato, i suoi legami con la Svizzera, i suoi contatti all'estero e la pena prevista. Tale rischio può manifestarsi attraverso una fuga all'estero o mediante una "scomparsa" sul territorio nazionale. (consid. 5.1)
In conformità al principio di celerità in materia di detenzione (art. 5 cpv. 2 CPP), le autorità cantonali sono tenute a esaminare tutti i potenziali motivi di carcerazione. Qualora omettano di farlo e il motivo ritenuto venga giudicato infondato dal Tribunale federale, quest'ultimo può ordinare l'immediata scarcerazione dell'imputato. (consid. 4.1)
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale inizia escludendo il pericolo di collusione. L'istanza precedente non lo ha esaminato e, dopo undici mesi di detenzione, si presume che l'istruttoria abbia potuto essere condotta a termine senza ostacoli, rendendo tale rischio inesistente. (consid. 4.2)
Per quanto concerne il pericolo di fuga, il Tribunale federale analizza il ragionamento dell'istanza precedente. Quest'ultima aveva ammesso un rischio di "scomparsa sul territorio nazionale", non per una volontà di fuga del ricorrente, bensì a causa del suo stato di salute psichica instabile e delle sue dipendenze, che lo renderebbero poco affidabile e irreperibile per le autorità. Il ricorrente, pur contestando tale rischio, richiede misure sostitutive, il che implica che ammetta implicitamente l'esistenza di un rischio moderato. Peraltro, egli stesso riconosce di aver mancato in passato ad alcune convocazioni a causa del suo stato. (consid. 5.2, 5.3, 5.4)
Il punto centrale dell'analisi del Tribunale federale verte sulla proporzionalità della detenzione. L'istanza precedente aveva giudicato che nessuna misura sostitutiva potesse scongiurare efficacemente il rischio di ricaduta nella tossicodipendenza e, di conseguenza, il rischio di "scomparsa". Aveva pertanto concluso che solo la detenzione fosse idonea a garantire la disponibilità del ricorrente per il procedimento. (consid. 6.1)
Il Tribunale federale respinge tale conclusione. Rileva che il rischio identificato dall'istanza precedente non è quello di una fuga deliberata e organizzata, bensì quello di un'indisponibilità temporanea dovuta alla malattia. Il pericolo che il ricorrente si sottragga durevolmente al procedimento è dunque qualificato come lieve. A fronte di tale rischio lieve, le misure sostitutive proposte dal ricorrente (obbligo di terapia, controlli di astinenza, alloggio protetto, obbligo di presentarsi) appaiono tutte idonee a mitigare tale rischio in modo sufficiente. (consid. 6.3)
Il Tribunale federale critica l'istanza precedente per non aver esaminato concretamente l'adeguatezza di tali misure. Ricorda che non spetta al Tribunale federale decidere in prima e unica istanza quali specifiche misure sostitutive debbano essere ordinate. Di conseguenza, la detenzione è ritenuta sproporzionata. (consid. 6.3)
Esito
Il Tribunale federale accoglie il ricorso. Annulla la decisione della Corte suprema del Cantone di Zurigo e rinvia la causa affinché ordini le misure sostitutive adeguate e disponga la scarcerazione del ricorrente. (consid. 1 e 7)
Non vengono poste spese giudiziarie a carico del ricorrente. Il Cantone di Zurigo è condannato a versare un'indennità di CHF 1'500.- al suo rappresentante legale per la procedura federale. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente diviene priva di oggetto. (consid. 2, 3 e 7)