
TPF, 29.07.2026, RH.2026.7
Fatti
Il 18 marzo 2026, l'Italia ha richiesto alla Svizzera l'estradizione di A. per l'esecuzione di una pena detentiva di quattro anni e sei mesi, inflitta dal Tribunale di Roma per bancarotta fraudolenta e altri reati. Il 2 aprile 2026, A. è stato arrestato in Ticino sulla base di un mandato di arresto ai fini di estradizione emesso dall'Ufficio federale di giustizia (UFG). Durante l'interrogatorio, si è opposto all'estradizione semplificata. (consid. A, B)
L'8 aprile 2026, A. ha richiesto la propria scarcerazione mediante misure sostitutive. L'UFG gli ha proposto un accordo di liberazione dietro cauzione di 500'000 CHF, ma tale accordo non è stato finalizzato, poiché A. non ha né firmato l'intesa né versato la somma. Le sue successive richieste di scarcerazione, in particolare con l'ausilio di un braccialetto elettronico, sono state respinte dall'UFG. Il 24 giugno 2026, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. per una parte dei capi d'imputazione. A. ha quindi manifestato l'intenzione di ricorrere contro tale decisione. (consid. C, D, E, F, G, H)
Il 30 giugno 2026, A. ha nuovamente richiesto la propria scarcerazione. L'UFG ha respinto tale istanza con decisione dell'8 luglio 2026. È contro quest'ultima decisione che A. ha presentato ricorso al Tribunale penale federale, chiedendo la sua immediata liberazione mediante varie misure sostitutive, tra cui il versamento di una cauzione di 300'000 CHF. L'UFG ha concluso per la reiezione del ricorso. (consid. I, J, K, L, M)
Diritto
La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente a statuire sui ricorsi contro i mandati di arresto ai fini di estradizione. Il quadro giuridico applicabile è costituito principalmente dalla Convenzione europea di estradizione (CEE) e dai suoi protocolli, integrati dagli accordi di Schengen. Per le questioni non disciplinate dal diritto internazionale o qualora il diritto nazionale sia più favorevole (principio di favore), si applica la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP). (consid. 1.1, 1.3, 1.4)
Secondo una giurisprudenza costante, in materia di estradizione, la detenzione della persona perseguita è la regola e la scarcerazione l'eccezione. Le condizioni di liberazione sono più rigorose rispetto alla detenzione preventiva nel diritto interno. La scarcerazione può essere ordinata in particolare se è verosimile che la persona non si sottrarrà all'estradizione e non comprometterà l'istruttoria penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP), se l'estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP) o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP). La valutazione delle condizioni che giustificano una scarcerazione deve essere rigorosa, al fine di non rendere illusorio l'impegno della Svizzera a consegnare la persona ricercata. (consid. 2.1)
La CEE prevede la possibilità di una liberazione provvisoria a condizione che lo Stato richiesto adotti tutte le misure ritenute necessarie per evitare la fuga dell'individuo (art. 16 n. 4 CEE). Per il resto, è il diritto nazionale dello Stato richiesto a disciplinare la detenzione e la sua revoca. (consid. 2.2)
Applicazione al caso concreto
Il ricorrente sostiene che il rifiuto dell'UFG sia contraddittorio e arbitrario, poiché l'Ufficio aveva inizialmente prospettato una liberazione su cauzione. Fa valere legami molto solidi con la Svizzera (permesso C, residenza dal 2016, famiglia, attività professionale), che renderebbero inverosimile un rischio di fuga. (consid. 3.1)
L'UFG giustifica il proprio cambio di posizione con l'evoluzione della procedura: essendo stata emessa la decisione di estradizione, la probabilità di una consegna all'Italia si è concretizzata, aumentando così il rischio di fuga. L'UFG menziona inoltre un procedimento penale pendente contro il ricorrente in Ticino. (consid. 3.2)
Il Tribunale ribadisce la giurisprudenza molto restrittiva in materia di rischio di fuga nell'ambito della detenzione estradizionale, che ha spesso portato a negare la scarcerazione anche in presenza di solidi legami familiari e professionali in Svizzera. Tuttavia, sono state ammesse eccezioni in casi particolari, in cui misure sostitutive (cauzione elevata, sorveglianza elettronica) sono state ritenute sufficienti a contrastare un rischio di fuga considerato basso. (consid. 3.3, 3.4, 3.5)
Nella fattispecie, il Tribunale rileva che il ricorrente vanta innegabili legami familiari e professionali con la Svizzera, il che spiega perché l'UFG avesse inizialmente ipotizzato una scarcerazione su cauzione. Il Tribunale ritiene che l'UFG non motivi in modo sufficiente e convincente il suo radicale cambio di valutazione. Il semplice fatto che la decisione di estradizione sia stata emessa non è sufficiente a escludere la possibilità di mitigare il rischio di fuga tramite misure sostitutive. L'argomento basato sul procedimento penale ticinese è qualificato come pura ipotesi non suffragata. (consid. 3.5)
Il Tribunale conclude che le motivazioni dell'UFG sono insufficienti per negare l'adozione di misure sostitutive alla detenzione. Ritiene che il rischio di fuga possa essere scongiurato da una combinazione di misure, tra cui una cauzione sostanziale e la sorveglianza elettronica. (consid. 3.6)
Esito
Il ricorso è accolto e la decisione dell'UFG dell'8 luglio 2026 è annullata. L'incarto è rinviato all'UFG con l'istruzione di sottoporre al ricorrente un nuovo accordo di scarcerazione. Tale accordo dovrà includere una cauzione di CHF 500'000.- (non ravvisando il Tribunale alcun motivo per ridurla), le altre misure già proposte, nonché l'applicazione di un braccialetto elettronico. Nel frattempo, la detenzione del ricorrente è mantenuta. Non si prelevano spese e viene assegnata al ricorrente un'indennità per ripetibili di CHF 2'000.-, a carico dell'UFG. (consid. 3.6, 5 e dispositivo 1, 2, 3, 4)
