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Imposta di successione – Legame di parentela biologica non riconosciuto civilmente e aliquota d'imposta

06 November 2025

Livre ancien ouvert sur une étagère avec plusieurs livres anciens à l'arrière-plan.

TF, 27.09.2025, 9C_113/2025

Fatti

Un contribuabile (il ricorrente) è stato istituito erede per il 50% dell'asse ereditario della defunta, pari a una quota di CHF 1.936.480. L'autorità fiscale del Cantone di Lucerna ha applicato l'aliquota d'imposta massima del 40% (imposta di base del 20% più un supplemento di progressione del 100%), corrispondente a quella prevista per le persone non legate da vincoli di parentela, per un totale di CHF 774.592.

Il ricorrente sostiene di essere il nipote biologico della defunta, in quanto figlio naturale del fratello di quest'ultima, un sacerdote cattolico deceduto. Ha prodotto una perizia del DNA e una testimonianza che corroborano un'elevata probabilità di tale legame di parentela. Se fosse riconosciuto come nipote, l'aliquota d'imposta sarebbe del 12%.

Tuttavia, il ricorrente non ha alcun legame di filiazione giuridicamente stabilito con il presunto padre biologico. Un'azione di accertamento della paternità è stata definitivamente respinta dai tribunali civili zurighesi, poiché tardiva rispetto alle disposizioni transitorie del Codice civile (art. 13a Tit. fin. CC). Il Tribunale cantonale lucernese ha confermato la tassazione al 40%, ritenendo che in materia fiscale sia determinante solo il legame di parentela formalmente riconosciuto dal diritto civile.

Diritto

La controversia verte sull'interpretazione della legge lucernese sulle successioni (EStG/LU), in particolare il suo § 3. Tale disposizione, che rientra nel diritto cantonale non armonizzato, stabilisce le aliquote d'imposta in funzione del grado di parentela con il defunto.

Il § 3 cpv. 1 EStG/LU (disposizione di base) prevede un'aliquota del 6% per il "ceppo parentale" (seconda parentela, inclusi nipoti e pronipoti) e del 20% per le persone non parenti o con parentela lontana. In linea di principio, l'interpretazione delle nozioni di diritto tributario si allinea a quelle del diritto civile (principio dell'autorità del diritto civile). Secondo il Codice civile, la parentela deriva da un legame di filiazione giuridicamente stabilito (per nascita, riconoscimento o sentenza), e non da un semplice legame biologico.

Tuttavia, il § 3 cpv. 2 EStG/LU (disposizione complementare) estende l'applicazione delle aliquote agevolate ai "parenti di sangue nati fuori dal matrimonio, purché abbiano la qualità di erede" ("uneheliche Blutsverwandte, sofern dieselben erbberechtigt sind"). Questa disposizione è una creazione autonoma del diritto cantonale lucernese che non ha equivalenti nel diritto successorio federale.

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale esamina il caso in due fasi.

In primo luogo, analizza l'applicazione della disposizione di base (§ 3 cpv. 1 lett. a EStG/LU). Conferma l'approccio del Tribunale cantonale secondo cui la nozione di "ceppo parentale" deve essere interpretata in conformità al diritto civile. In assenza di un legame di filiazione legalmente riconosciuto, il ricorrente non può beneficiare direttamente dell'aliquota agevolata prevista da tale disposizione. Tale interpretazione non è ritenuta arbitraria.

In secondo luogo, e questo è il punto decisivo, il Tribunale federale rileva che l'istanza precedente ha completamente omesso di esaminare la disposizione complementare (§ 3 cpv. 2 EStG/LU). Tale disposizione ha proprio lo scopo di attenuare il rigore di un approccio puramente formale, estendendo le aliquote agevolate ai parenti di sangue nati fuori dal matrimonio.

Affinché tale disposizione sia applicabile, devono essere soddisfatte due condizioni:

  1. L'esistenza di un legame di parentela di sangue ("Blutsverwandtschaft").
  2. La qualità di erede ("erbberechtigt").

L'istanza cantonale avrebbe dovuto esaminare queste due condizioni. Avrebbe dovuto, in via pregiudiziale, valutare le prove della filiazione biologica (perizia del DNA, testimonianza) e, se necessario, disporre una perizia giudiziaria. Avrebbe inoltre dovuto interpretare la nozione cantonale di "qualità di erede" per determinare se essa si riferisca unicamente agli eredi legittimi o se includa anche gli eredi istituiti per testamento, come nel caso del ricorrente. Ignorando completamente questa disposizione di legge, l'istanza precedente ha commesso una violazione del diritto.

Esito

Il Tribunale federale accoglie il ricorso. Annulla la sentenza del Tribunale cantonale lucernese.

Poiché i fatti rilevanti (legame di sangue) e l'interpretazione di una parte essenziale del diritto cantonale non sono stati esaminati, il Tribunale federale non può pronunciarsi direttamente nel merito. Per non privare il ricorrente di un grado di giudizio, rinvia la causa non al Tribunale cantonale, bensì direttamente all'autorità di prima istanza (il comune di U.________) per una nuova istruttoria e una nuova decisione. Quest'ultima dovrà verificare se siano soddisfatte le condizioni di applicazione del § 3 cpv. 2 EStG/LU.


Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau