
TPF, 17.06.2026, BB.2026.37
Fatti
Nell'ambito di una vasta inchiesta penale ("Aktion CH-Force") relativa a presunte frodi nel settore dell'intermediazione creditizia e del risanamento finanziario, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha avviato un procedimento contro diversi imputati. Tra questi, A. (la ricorrente) era inizialmente accusata di riciclaggio di denaro semplice (art. 305bis CP), mentre B. era accusato di truffa (art. 146 CP). (Sachverhalt, let. A-B)
Il 19 maggio 2020, l'MPC ha ordinato la sorveglianza retroattiva e in tempo reale di diverse utenze telefoniche utilizzate da B. e da società a lui collegate, nonché l'impiego di un IMSI-Catcher. Tali misure sono state autorizzate dal Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone di Zurigo (GPC ZH) il 25 maggio e il 16 giugno 2020. Il 25 febbraio 2022, la Polizia giudiziaria federale (PGF) ha trasmesso all'MPC i propri rapporti di analisi sulle sorveglianze. (Sachverhalt, let. C-F)
Il 25 novembre 2022, l'MPC ha esteso il procedimento nei confronti della ricorrente per i reati di truffa professionale (art. 146 cpv. 2 CP) e riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2 CP). Successivamente, il 31 gennaio 2023, l'MPC ha chiesto al GPC ZH di autorizzare, in quanto scoperte fortuite, l'utilizzo nei confronti della ricorrente delle informazioni raccolte durante le sorveglianze del 2020. (Sachverhalt, let. G-H)
Con decisione del 9 febbraio 2023, il GPC ZH ha autorizzato l'utilizzazione di tali scoperte fortuite nei confronti della ricorrente per i reati di truffa professionale e riciclaggio di denaro aggravato. La ricorrente ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo l'annullamento dell'autorizzazione e l'inutilizzabilità delle prove, che a suo avviso non costituirebbero una scoperta fortuita e la cui richiesta di autorizzazione sarebbe tardiva. (Sachverhalt, let. I-J ; consid. 1.1-1.5)
Diritto
La sorveglianza delle telecomunicazioni è disciplinata dall'art. 269 CPP. Essa può essere ordinata dal pubblico ministero qualora sussistano gravi indizi di un reato previsto dal catalogo (lett. a), se la gravità del reato lo giustifica (lett. b) e se gli altri mezzi di indagine risultano insufficienti (lett. c). La truffa (art. 146 CP) e il riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2 CP) rientrano in tale catalogo. La misura deve essere approvata dal giudice dei provvedimenti coercitivi. (consid. 2.3.1)
L'art. 278 CPP disciplina l'utilizzo delle scoperte fortuite. Una scoperta è definita "personale" (art. 278 cpv. 2 CPP) quando la sorveglianza rivela informazioni su reati commessi da una persona non contemplata dal decreto di sorveglianza iniziale. Tali informazioni possono essere utilizzate solo se sono soddisfatte le condizioni per una sorveglianza nei confronti di questa nuova persona. Ai fini della valutazione del grave sospetto (art. 269 cpv. 1 lett. a CPP), possono essere prese in considerazione le informazioni derivanti dalla scoperta fortuita stessa. Le scoperte fortuite non autorizzate sono assolutamente inutilizzabili (art. 141 cpv. 1 CPP). (consid. 2.3.2)
Ai sensi dell'art. 278 cpv. 3 CPP, il pubblico ministero deve richiedere "senza indugio" ("unverzüglich") l'autorizzazione a utilizzare una scoperta fortuita. La giurisprudenza del Tribunale federale interpreta tale nozione in senso ampio. Il criterio decisivo è che la richiesta di autorizzazione avvenga prima che i risultati della sorveglianza siano utilizzati per ordinare altri atti istruttori o siano opposti all'imputato. Se tale condizione è rispettata, un ritardo nella richiesta costituisce una mera violazione di una norma ordinatoria, che non comporta l'inutilizzabilità della prova. Al contrario, se le prove vengono utilizzate prima della relativa autorizzazione, esse diventano assolutamente inutilizzabili. (consid. 2.3.3)
Applicazione al caso concreto
La Corte dei reclami esamina innanzitutto se le informazioni raccolte costituiscano effettivamente una scoperta fortuita personale. A tal fine, occorre fare riferimento al decreto di sorveglianza iniziale del 19 maggio 2020. Quest'ultimo riguardava esclusivamente B. per fatti di truffa. Sebbene la ricorrente fosse menzionata nel procedimento, all'epoca era indagata solo per riciclaggio di denaro semplice, un reato non incluso nel catalogo di cui all'art. 269 cpv. 2 CPP. Il MPC non aveva inoltre dimostrato il suo coinvolgimento nei reati di catalogo ascritti a B. Di conseguenza, le informazioni che la riguardano, ottenute tramite la sorveglianza di B., costituiscono effettivamente una scoperta fortuita personale ai sensi dell'art. 278 cpv. 2 CPP. (consid. 2.5.1, 2.5.2)
La Corte si sofferma poi sulla presunta tardività della richiesta di autorizzazione. Essa rileva la grande complessità del caso, che coinvolge una vasta rete, numerose società e un volume di dati colossale (oltre 37 milioni di file). I rapporti della PG di febbraio 2022, sebbene menzionino il nome della ricorrente, non permettevano ancora di stabilire un grave sospetto di un reato di catalogo a suo carico. Solo dopo l'analisi approfondita di numerose altre prove (dati bancari, nuove denunce penali, comunicazioni MROS) il MPC ha potuto, il 25 novembre 2022, estendere il procedimento contro la ricorrente per truffa professionale e riciclaggio di denaro qualificato. È in quel momento che il sospetto di un reato di catalogo è divenuto sufficiente. Il MPC ha quindi depositato la richiesta di autorizzazione il 31 gennaio 2023. (consid. 2.6.1, 2.6.2)
Il tribunale ritiene tale termine non censurabile data la complessità del fascicolo. Respinge l'argomentazione della ricorrente secondo cui un sospetto di reato di catalogo avrebbe dovuto sussistere già dal 2020. Precisamente, il principio della scoperta fortuita consente di utilizzare le informazioni scoperte per fondare il sospetto necessario alla loro stessa autorizzazione. La ricorrente non ha inoltre addotto, né il fascicolo indica, che il MPC abbia utilizzato tali prove contro di lei prima di chiederne l'autorizzazione. Pertanto, anche qualora si dovesse ammettere un ritardo, si tratterebbe solo della violazione di una norma ordinatoria, senza conseguenze sulla validità della prova. (consid. 2.6.3, 2.6.4)
Infine, la Corte ritiene che la motivazione della decisione del Tmc ZH fosse sufficiente rispetto ai requisiti dell'art. 274 cpv. 2 CPP, che impone un termine di decisione di cinque giorni e non richiede pertanto una motivazione esaustiva, soprattutto trattandosi dell'autorizzazione di scoperte fortuite in un procedimento già in corso. (consid. 2.7)
Problematica
La Corte dei reclami respinge integralmente il ricorso. Conferma la decisione del Tribunale dei provvedimenti coercitivi del Cantone di Zurigo che autorizza l'utilizzo delle scoperte fortuite a carico della ricorrente. Le spese processuali, fissate a CHF 2'000.-, sono poste a carico della ricorrente. (consid. 3, 4 e dispositivo 1-2)