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6B_822/2025 - Espulsione dal territorio: Ostacolo all'esecuzione (Art. 3 CEDU) e caso di rigore (Art. 8 CEDU) per un cittadino afghano

03 August 2026

TF, 06.07.2026, 6B_822/2025

Fatti

Un cittadino afghano, A., è stato condannato nel 2022 dal Tribunale distrettuale di Aarau per pornografia (art. 197 cpv. 4 CP) a una pena pecuniaria sospesa condizionalmente e a una multa, corredate dall'espulsione dal territorio per una durata di 5 anni. In appello, il Tribunale cantonale argoviese ha confermato nel 2023 la pena e l'espulsione. Adito con un primo ricorso, il Tribunale federale ha annullato tale decisione nell'agosto 2024 e ha rinviato la causa all'istanza cantonale per una nuova decisione specificamente sulla questione dell'espulsione (sentenza 6B_548/2023). Nell'agosto 2025, il Tribunale cantonale ha nuovamente ordinato l'espulsione del ricorrente per 5 anni. A. presenta un nuovo ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento dell'espulsione e l'accollo delle spese allo Stato. (Sachverhalt A. e B.)

Diritto Il Tribunale federale esamina due questioni giuridiche principali. In primo luogo, analizza l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'art. 66d cpv. 1 lett. b CP, in relazione al divieto di trattamenti inumani e degradanti previsto dall'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Affinché tale ostacolo sia riconosciuto, lo straniero deve dimostrare in modo credibile e concreto l'esistenza di un rischio reale, personale e serio di essere sottoposto a un trattamento proibito in caso di rientro nel proprio paese d'origine. La situazione generale dei diritti umani nel paese non è sufficiente di per sé; è necessaria una minaccia individualizzata. (consid. 1.3)

In secondo luogo, il Tribunale si sofferma sulla nozione di "caso di rigore" personale grave, prevista dalla clausola d'eccezione dell'art. 66a cpv. 2 CP. Questa disposizione consente di rinunciare all'espulsione qualora essa dovesse avere conseguenze di gravità eccezionale per lo straniero. L'esame si basa su una ponderazione degli interessi, guidata dal diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU. I criteri determinanti includono la durata del soggiorno in Svizzera, il grado di integrazione sociale e professionale, i legami familiari e la situazione nel paese d'origine, messi in relazione con l'interesse pubblico all'espulsione, che dipende dalla gravità del reato commesso. Una semplice integrazione ordinaria non è sufficiente; occorrono legami particolarmente intensi con la Svizzera. (consid. 2.3)

Applicazione al caso concreto

Il ricorrente sostiene che un'espulsione verso l'Afghanistan lo esporrebbe a un trattamento contrario all'art. 3 CEDU a causa di un accumulo di fattori di rischio: la sua appartenenza all'etnia Hazara, il suo passato come membro di una milizia popolare quando era minorenne e il suo status di persona "occidentalizzata" dopo quasi dieci anni in Svizzera. Il Tribunale federale, confermando l'analisi dell'istanza precedente, respinge tali argomenti. Rileva che, secondo la giurisprudenza e i rapporti della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), l'appartenenza all'etnia Hazara non costituisce di per sé una persecuzione collettiva. Per quanto riguarda il suo passato di miliziano, i fatti sono datati, il suo ruolo era subalterno e non ha reso credibile una minaccia attuale e concreta da parte dei talebani. Quanto alla sua "occidentalizzazione", sebbene il suo adattamento possa risultare difficile, essa non crea un rischio concreto e personale di trattamento inumano. Il Tribunale respinge inoltre le doglianze relative al rischio di apostasia e alla doppia incriminazione, considerandole fatti nuovi inammissibili o allegazioni infondate. In conclusione, né l'esame isolato di ciascun fattore di rischio, né la loro valutazione complessiva consentono di stabilire un ostacolo all'esecuzione dell'espulsione. (consid. 1.1, 1.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.4)

Il ricorrente invoca poi un caso di rigore ai sensi dell'art. 66a cpv. 2 CP, sostenendo che la sua presenza di quasi dieci anni in Svizzera ha creato stretti legami sociali protetti dall'art. 8 CEDU. Il Tribunale federale ricorda che la durata del soggiorno non è l'unico criterio e che è richiesta un'integrazione superiore alla norma. Tuttavia, nella sua prima sentenza di rinvio, aveva già stabilito che l'integrazione del ricorrente dopo sette anni di soggiorno non era eccezionale. Il tempo supplementare trascorso a causa della procedura non è sufficiente a modificare tale valutazione. Il Tribunale federale convalida inoltre l'analisi dell'istanza cantonale secondo cui, nonostante l'assenza di famiglia stretta in Afghanistan, il ricorrente, giovane, in buona salute e con esperienza professionale, ha reali prospettive di reintegrazione nel suo paese d'origine, dove ha trascorso la maggior parte della sua vita. Di conseguenza, l'espulsione non costituisce un caso di rigore personale grave. (consid. 2.1, 2.2, 2.3)

Esito

Il Tribunale federale conclude che l'espulsione non viola né l'art. 3 CEDU, né l'art. 8 CEDU. L'istanza precedente non ha quindi violato il diritto federale pronunciando un'espulsione di 5 anni. Il ricorso è respinto nella misura in cui è ammissibile. Le spese giudiziarie, pari a 3'000 franchi, sono poste a carico del ricorrente. (consid. 3 e dispositivo)

Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Claudia Malaguerra