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RR.2026.86 - Assistenza giudiziaria al Kirghizistan e legittimazione ad agire del beneficiario economico

16 September 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TPF, 16.07.2026, RR.2026.86

Fatti

Con decisione di chiusura del 10 giugno 2026, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato la trasmissione alle autorità kirghise di un rapporto scritto del 19 maggio 2026 redatto da B. SA riguardante la sua relazione d'affari con C. Ltd, nonché dei relativi allegati. A. ha presentato ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF) (consid. 1-2.1).

A. sosteneva di avere legittimazione a ricorrere poiché i documenti da trasmettere contenevano numerosi dati che la riguardavano personalmente: identità, nazionalità, documenti d'identità, dichiarazioni fiscali, documenti KYC e PEP, informazioni relative al suo status migratorio e corrispondenza. Sosteneva inoltre di essere lei stessa perseguita nel procedimento penale kirghiso e di essere la beneficiaria economica di C. Ltd. A suo avviso, la trasmissione di tali informazioni ledeva direttamente i suoi diritti (consid. 2.2.3).

Diritto

Secondo l'art. 80h lett. b AIMP, ha legittimazione a ricorrere chi è personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. Tale legittimazione va valutata in modo restrittivo al fine di garantire l'esecuzione rapida delle domande di assistenza. Quando la legittimazione a ricorrere non è evidente, spetta al ricorrente allegarla e dimostrarla (consid. 2.2.1).

In ambito bancario, la legittimazione a ricorrere spetta in linea di principio al titolare del conto oggetto della trasmissione. Per contro, il semplice beneficiario economico di un conto detenuto da una società non è, di norma, direttamente toccato e non ha pertanto legittimazione a ricorrere. Analogamente, il fatto di essere menzionati in documenti sequestrati o di essere oggetto del procedimento estero non è sufficiente quando la persona non è essa stessa direttamente toccata da una misura coercitiva o titolare dei documenti sequestrati (consid. 2.2.4).

Applicazione al caso concreto

Il TPF rileva che B. SA era direttamente interessata in quanto destinataria dell'ordine di produrre i documenti e il rapporto scritto. Anche C. Ltd poteva essere considerata interessata in quanto titolare della relazione bancaria; tuttavia, i documenti bancari erano già stati trasmessi sulla base di una precedente decisione di chiusura passata in giudicato, di modo che essa non disponeva più di un interesse attuale a contestarne la trasmissione (consid. 2.2.2).

Per contro, A. non era né titolare del conto bancario in questione, né detentrice dei documenti sequestrati, né direttamente colpita da una misura coercitiva svizzera. Il fatto che i suoi dati personali figurino nei documenti da trasmettere costituisce solo una lesione indiretta. Nemmeno la sua qualità di beneficiaria economica di C. Ltd è sufficiente a conferirle la legittimazione a ricorrere (consid. 2.2.4).

Il TPF precisa inoltre che il fatto che A. sia essa stessa indagata nel procedimento penale estero non cambia nulla. L’art. 21 cpv. 3 AIMP non conferisce automaticamente la legittimazione ad agire a chiunque sia perseguito all'estero: è sempre necessario che la persona sia toccata personalmente e direttamente dalla misura di assistenza giudiziaria eseguita in Svizzera (consid. 2.2.1 e 2.2.4).

Esito

In mancanza di legittimazione ad agire, il TPF dichiara il ricorso irricevibile, senza procedere a uno scambio di scritti. Le spese giudiziarie di CHF 500 sono poste a carico della ricorrente (consid. 3-4).

Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Elisabetta Tizzoni