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IVA – Prescrizione dell'imposizione e sospensione in caso di procedimento penale tributario

06 November 2025

Livre ancien ouvert sur une étagère avec plusieurs livres anciens à l'arrière-plan.

TF, 01.10.2025, 9C_48/2025

Fatti

Nel novembre 2017, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha avviato un procedimento penale amministrativo nei confronti di B.B., amministratore della società A. AG (la ricorrente), per sottrazione di IVA relativa ai periodi fiscali dal 2012 al 2016. È stata eseguita una perquisizione e la ricorrente è stata informata dell'apertura del procedimento e della conseguente sospensione del termine di prescrizione del credito fiscale.

Nel giugno 2022, l'AFC ha condannato B.B. per sottrazione d'imposta intenzionale e ha emesso una decisione di tassazione complementare nei confronti della società per un importo di CHF 87'943.-. A seguito di un'opposizione parzialmente accolta, la società ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF). Il TAF ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendo in particolare che i crediti fiscali per il 2012 e il 2013 fossero prescritti.

La società A. AG ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (TF), chiedendo in via principale l'annullamento della decisione del TAF a causa della prescrizione dei crediti fiscali per gli anni dal 2014 al 2016.

Diritto

La controversia verte principalmente sulla prescrizione del credito fiscale in materia di IVA nel contesto di un procedimento penale.

Ai sensi dell'art. 105 cpv. 3 lett. a LIVA, in caso di sottrazione d'imposta (art. 96 LIVA), la prescrizione del credito fiscale è disciplinata dall'art. 42 LIVA. Tale articolo prevede un termine di prescrizione relativo di cinque anni (cpv. 1) e un termine di prescrizione assoluto di dieci anni (cpv. 5) dalla fine del periodo fiscale.

Conformemente all'art. 42 cpv. 4 LIVA, il termine di prescrizione relativo non decorre (sospensione) fintanto che è in corso un procedimento penale fiscale per il periodo fiscale in questione. Al contrario, il termine di prescrizione assoluto di dieci anni continua a decorrere e non può essere né sospeso né interrotto.

Il momento determinante per la sospensione del termine relativo è l'apertura del procedimento penale, e non un'eventuale denuncia penale precedente.

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale respinge la maggior parte delle censure della ricorrente, ritenendole insufficientemente motivate o irrilevanti, poiché si limita a ripetere i propri argomenti precedenti senza confrontarsi con le motivazioni dell'istanza precedente.

Sulla questione centrale della prescrizione, il TF conferma che la normativa applicabile è quella di cui all'art. 105 cpv. 3 lett. a in combinato disposto con l'art. 42 LIVA, avendo l'AFC stessa qualificato i fatti come sottrazione d'imposta semplice (art. 96 LIVA) nella propria decisione penale.

La comunicazione dell'apertura del procedimento penale alla ricorrente, avvenuta il 19 dicembre 2017, ha avuto l'effetto di sospendere il decorso del termine di prescrizione relativo di cinque anni per i periodi fiscali dal 2014 al 2016.

Tuttavia, il termine di prescrizione assoluto di dieci anni ha continuato a decorrere. Per il periodo fiscale 2014, tale termine è iniziato alla fine del 2014 ed è scaduto alla fine del 2024. Al momento in cui il Tribunale federale si pronuncia (ottobre 2025), il credito fiscale per l'anno 2014 è pertanto colpito dalla prescrizione assoluta.

Per i periodi fiscali 2015 e 2016, il termine di prescrizione assoluto non è ancora scaduto. I relativi crediti non sono quindi prescritti.

Esito

Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso. Annulla la decisione del Tribunale amministrativo federale per quanto concerne il periodo fiscale 2014, constatando che il relativo credito fiscale è prescritto. Per il resto, il ricorso è respinto. Le spese giudiziarie sono ripartite tra la ricorrente (tre quarti) e l'AFC (un quarto).



Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Io sono Anna Vladau