
TF, 15.09.2025, 9C_472/2024
Fatti
Una coppia domiciliata nel cantone di Zurigo è proprietaria di una casa di vacanza nel cantone dei Grigioni. Per il periodo fiscale 2022, i contribuenti hanno dichiarato il valore locativo e il valore fiscale del loro immobile sulla base di una stima ufficiale risalente al 2011. In sede di tassazione definitiva, l'amministrazione fiscale grigionese ha applicato una nuova stima dell'immobile, datata 15 maggio 2023, che ha comportato un valore locativo e un valore fiscale più elevati. I contribuenti hanno contestato tale decisione, sostenendo che la nuova stima dovesse essere applicata solo a partire dal periodo fiscale 2023. Il loro reclamo e il ricorso cantonale sono stati respinti. Si rivolgono quindi al Tribunale federale.
Diritto
La controversia verte sulla questione se una nuova stima immobiliare, effettuata dopo la fine di un periodo fiscale ma prima della sua tassazione definitiva, possa essere applicata a tale periodo. Secondo il principio del giorno determinante (art. 17 cpv. 1 LAID), la sostanza imponibile è valutata alla fine del periodo fiscale (31 dicembre). In linea di principio, è determinante la stima ufficiale in vigore a tale data. Il diritto grigionese non contiene tuttavia una norma specifica sull'applicazione temporale delle nuove stime. Secondo la prassi delle autorità grigionesi, confermata dall'istanza precedente, una nuova stima, anche se successiva al giorno determinante, viene applicata se temporalmente più vicina a tale data rispetto alla stima precedente. Si presume infatti che il nuovo valore rifletta meglio il valore reale dell'immobile al giorno determinante. Il Tribunale federale esamina se tale prassi violi principi costituzionali. Respinge l'argomento di un'inammissibile retroattività, poiché non si tratta di applicare una nuova norma giuridica a fatti passati, bensì di accertare una situazione di fatto (il valore dell'immobile) a una data anteriore. Allo stesso modo, i principi della certezza del diritto, della protezione della buona fede e della parità di trattamento non risultano violati. I contribuenti devono aspettarsi revisioni periodiche (generalmente ogni dieci anni nei Grigioni). Applicare il valore più attuale e corretto disponibile al momento della tassazione serve la parità di trattamento, garantendo un'imposizione conforme all'effettiva capacità economica.
Applicazione al caso concreto
Al giorno determinante del 31 dicembre 2022, la stima precedente risaliva a oltre undici anni prima. La nuova stima è stata effettuata meno di sei mesi dopo, il 15 maggio 2023. È dunque temporalmente molto più vicina al giorno determinante e riflette in modo più affidabile il valore reale dell'immobile a tale data. In assenza di una disposizione legale cantonale contraria, e non essendo la prassi giudicata contraria ai diritti costituzionali, l'amministrazione fiscale era legittimata a utilizzare la nuova stima del 2023 per la tassazione del periodo fiscale 2022. Il fatto che tale stima sia stata formalmente stabilita dopo la fine del periodo fiscale in questione non costituisce un ostacolo.
Esito
Il Tribunale federale respinge il ricorso dei contribuenti. La decisione dell'amministrazione fiscale di applicare la nuova stima immobiliare del maggio 2023 al periodo fiscale 2022 è confermata.
Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau
