
TF, 18.06.2026, 2C_651/2024
Fatti
Il 20 marzo 2023, l'autorità fiscale olandese ha inviato all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) una richiesta di assistenza amministrativa basata sulla Convenzione contro le doppie imposizioni tra la Svizzera e i Paesi Bassi (CDI CH-NL). La richiesta mirava a ottenere informazioni su A.________ (il contribuente) per il periodo fiscale dal 1° marzo 2010 al 31 dicembre 2021, in relazione a due conti bancari detenuti presso la banca B.________ AG, uno a nome del contribuente e l'altro a nome di una società C.________ di cui egli è l'avente diritto economico. La richiesta riguardava un'ampia gamma di documenti, inclusi i documenti di apertura del conto, i documenti d'identità, gli estratti patrimoniali e gli estratti conto. (Sachverhalt A, A.a, A.b)
In assenza del consenso del contribuente, l'AFC ha emesso decisioni finali ordinando la trasmissione delle informazioni. Il contribuente ha presentato ricorso contro tali decisioni dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo l'annullamento delle decisioni o, in subordine, l'oscuramento di tutti i dati anteriori al 1° marzo 2010. Il TAF ha parzialmente accolto il ricorso, ordinando all'AFC di oscurare le date di versione dei moduli bancari, le date di emissione e di scadenza del passaporto del contribuente, nonché la data di costituzione di un trust menzionato nei documenti. (Sachverhalt B, B.a, B.b, B.c)
L'AFC ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza del TAF nella parte in cui impone tali specifici oscuramenti. Il Tribunale federale ha stabilito che la questione se tali dati debbano essere sistematicamente oscurati riveste un'importanza fondamentale, giustificando l'entrata nel merito. (Sachverhalt C, consid. 1.2, 1.3, 1.4)
Diritto
L'art. 26 cpv. 1 della CDI CH-NL prevede lo scambio di informazioni "verosimilmente pertinenti" per l'applicazione della legislazione fiscale degli Stati contraenti. Il Protocollo aggiuntivo precisa che tale nozione mira a garantire uno scambio di informazioni il più ampio possibile, vietando al contempo le "pescate di informazioni" (fishing expeditions), ovvero le richieste di informazioni la cui pertinenza è improbabile. (consid. 3.2)
Secondo la giurisprudenza costante, il criterio della verosimile pertinenza è soddisfatto quando esiste una possibilità ragionevole che le informazioni richieste si rivelino pertinenti. Lo Stato richiesto non deve giudicare l'effettiva pertinenza delle informazioni per l'inchiesta fiscale condotta dallo Stato richiedente. Può rifiutare l'assistenza solo se ogni legame tra le informazioni e l'inchiesta fiscale appare escluso sin dall'inizio. Conformemente all'art. 17 cpv. 2 della Legge sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF), le informazioni che non sono manifestamente pertinenti devono essere scartate o rese irriconoscibili. (consid. 3.3, 3.3.1)
Per quanto riguarda i documenti redatti prima del periodo oggetto della richiesta (ad es. i documenti di apertura del conto), essi devono essere trasmessi se continuano a regolare la relazione con il cliente durante tale periodo. Tuttavia, le informazioni contenute in tali documenti la cui pertinenza per il periodo fiscale in questione è improbabile devono essere oscurate, in particolare le date che si riferiscono a periodi anteriori a quello della richiesta. La portata esatta di tale obbligo di oscuramento per determinati dati specifici non era ancora stata chiarita. (consid. 3.3.2, 1.3)
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale esamina se le istruzioni di oscuramento del TAF siano compatibili con l'obiettivo di uno scambio di informazioni ampio ed efficace. (consid. 3.5)
In primo luogo, per quanto riguarda le date di versione dei moduli bancari, il Tribunale federale ritiene che esse non consentano generalmente di trarre conclusioni chiare sulla data di apertura del conto. Tali date mancano di sistematicità, variano da una banca all'altra e non hanno quindi una forza probatoria significativa. Il loro oscuramento non apporta alcun beneficio tangibile alla persona interessata, ma genera un onere amministrativo importante per l'AFC, il che è contrario al principio di celerità (art. 4 cpv. 2 LAAF). L'impegno richiesto è sproporzionato rispetto all'interesse da tutelare. È pertanto opportuno, di regola, rinunciare a tale oscuramento. (consid. 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4)
In secondo luogo, per quanto concerne le date di emissione e di scadenza del passaporto, il Tribunale federale giudica che il loro oscuramento eccederebbe il semplice controllo di plausibilità spettante allo Stato richiesto. Tali date possono essere elementi pertinenti per determinare il domicilio fiscale, una questione di merito che rientra nella competenza esclusiva delle autorità dello Stato richiedente. Prevenire sulla loro non pertinenza equivarrebbe a interferire con le prerogative dell'autorità richiedente. Nell'ottica di uno scambio di informazioni completo ed efficace, occorre dunque astenersi dall'oscurarle. (consid. 3.6)
In terzo luogo, per la data di costituzione del trust, il Tribunale federale considera che il ragionamento del TAF sia troppo succinto. Tale data costituisce un elemento di identificazione potenzialmente importante, in particolare per distinguere trust con nomi simili. Poiché il trust figura nei documenti bancari e la richiesta è formulata in modo ampio, è verosimilmente pertinente per l'autorità richiedente disporre di questo elemento per chiarire la situazione fiscale del contribuente. Affermare il contrario eccede il controllo di plausibilità. (consid. 3.7)
In conclusione, il Tribunale federale giudica che l'obbligo di oscurare le date di versione dei moduli, le date del passaporto e la data di costituzione del trust, così come imposto dal TAF, sia contrario al principio di uno scambio di informazioni quanto più ampio ed efficace possibile, e violi quindi l'art. 26 CDI CH-NL. (consid. 3.8)
Esito
Il Tribunale federale accoglie il ricorso dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. Annulla la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 12 dicembre 2024 per quanto concerne le istruzioni di oscuramento relative alle date di versione dei moduli bancari, alle date di emissione e di scadenza del passaporto e alla data di costituzione del trust. (consid. 1, 4.1)
Le spese giudiziarie della procedura federale, pari a CHF 5'000.-, sono poste a carico del contribuente (parte resistente). Non vengono assegnate ripetibili. (consid. 2, 4.3)