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IVA – Recupero d'imposta, prescrizione dell'imposizione e requisiti di motivazione del ricorso

06 November 2025

Livre ancien ouvert sur une étagère avec plusieurs livres anciens à l'arrière-plan.

TF, 01.10.2025, 9C_47/2025

Fatti

In seguito all'apertura di un procedimento penale amministrativo per sottrazione di IVA nei confronti dell'amministratore della società A.________ AG, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha proceduto a una rivalutazione fiscale per i periodi dal 2014 al 2017, che ha portato a un recupero d'imposta di CHF 52'449.-. Parallelamente, l'amministratore è stato condannato a una multa per sottrazione d'imposta intenzionale. La società A.________ AG ha contestato tale recupero d'imposta. La sua opposizione è stata respinta dall'AFC e il successivo ricorso è stato respinto dal Tribunale amministrativo federale. La società si è quindi rivolta al Tribunale federale, contestando la validità del recupero d'imposta per i periodi 2015 e 2016 e sollevando numerose censure procedurali, nonché l'eccezione di prescrizione del credito fiscale.

Diritto

Il Tribunale federale ricorda i rigorosi requisiti di motivazione per un ricorso in materia di diritto pubblico (art. 42 cpv. 1 e 2 e art. 106 cpv. 2 LTF). Il ricorrente non può limitarsi a ripetere gli argomenti già presentati alle istanze precedenti o a contrapporre la propria versione dei fatti a quella dell'autorità inferiore. Deve dimostrare, facendo riferimento ai considerandi della decisione impugnata, in che modo quest'ultima violi il diritto. Le censure di natura costituzionale devono essere motivate in modo chiaro e dettagliato. Per quanto riguarda la prescrizione dell'imposizione in materia di IVA, il Tribunale federale precisa che l'apertura di un procedimento penale per sottrazione d'imposta sospende il termine di prescrizione relativo (art. 105 cpv. 3 lett. a in combinato disposto con l'art. 42 cpv. 4 LIVA). Tuttavia, tale sospensione non incide sul termine di prescrizione assoluto di dieci anni, che continua a decorrere (art. 42 cpv. 5 LIVA).

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale ritiene che la stragrande maggioranza delle censure sollevate dalla ricorrente sia insufficientemente motivata. La società si limita a reiterare le proprie allegazioni senza confrontarsi con gli argomenti dettagliati della sentenza del Tribunale amministrativo federale, in particolare riguardo alle pretese violazioni del diritto di essere sentito e del principio del giusto processo. Nel merito, il Tribunale federale conferma l'analisi dell'istanza precedente. La ricorrente non ha fornito la prova che alcune transazioni contabilizzate fossero semplici trasferimenti di liquidità e non corrispettivi per prestazioni imponibili. Allo stesso modo, non ha dimostrato che un pagamento effettuato a una persona in Russia costituisse un prefinanziamento e non la remunerazione di un servizio soggetto all'imposta sulle acquisizioni. Le rettifiche dell'imposta precedente e della cifra d'affari sono pertanto confermate. Infine, il Tribunale federale respinge l'argomento della prescrizione. L'apertura del procedimento penale nel 2017 ha validamente sospeso il decorso del termine di prescrizione relativo per i periodi fiscali 2015 e 2016. Al momento in cui il Tribunale amministrativo federale ha statuito, né il termine relativo (sospeso e poi interrotto) né il termine assoluto di dieci anni erano scaduti.

Esito

Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile. Le spese giudiziarie sono poste a carico della società ricorrente.


Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau