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6B_688/2025 - Espulsione penale: ammissibilità dell'appello incidentale del pubblico ministero e divieto di reformatio in peius

10 August 2026

TF, 29.07.2026, 6B_688/2025

Fatti

Il 18 aprile 2021, A.________ e un complice non identificato si sono introdotti in un appartamento. Allertata dal rumore, una vicina, B., è intervenuta. A., con il volto mascherato, ha aperto la porta e il suo complice ha trascinato con la forza la vicina all'interno. La donna è stata tenuta a terra mentre A.________ restava nelle vicinanze, creando una superiorità numerica intimidatoria. Dopo circa cinque minuti, i due uomini hanno rilasciato la vittima e sono fuggiti. B.________ ha riportato contusioni e disturbi psicologici che hanno comportato un'incapacità lavorativa di una settimana.

Il Tribunale distrettuale di Zurigo ha riconosciuto A.________ colpevole di sequestro di persona e lesioni personali semplici, condannandolo a una pena detentiva di 11 mesi con la condizionale. Non è stata disposta alcuna espulsione. Sia l'imputato che il pubblico ministero hanno annunciato ricorso. In seguito, il pubblico ministero ha ritirato il proprio appello principale, ma ha presentato un appello incidentale chiedendo l'espulsione.

Il Tribunale cantonale di Zurigo ha confermato la colpevolezza e la pena, ma, pronunciandosi sull'appello incidentale del pubblico ministero, ha inoltre disposto l'espulsione dal territorio svizzero per una durata di cinque anni, con iscrizione nel Sistema d'informazione Schengen (SIS). A.________ ha presentato ricorso contro tale espulsione dinanzi al Tribunale federale.

Diritto

Il Tribunale federale richiama i principi che disciplinano la legittimazione a ricorrere del pubblico ministero e, più specificamente, le condizioni di ammissibilità dell'appello incidentale (art. 401 del Codice di procedura penale, CPP).

In virtù dell'art. 381 cpv. 1 CPP, il pubblico ministero, in quanto rappresentante dell'interesse pubblico, dispone di un'ampia facoltà di ricorrere, sia a favore che a sfavore dell'imputato.

Tuttavia, l'appello incidentale è uno strumento procedurale di natura accessoria, che presuppone che la parte che lo propone avesse inizialmente rinunciato all'appello principale e si fosse quindi accontentata della sentenza di primo grado. Il suo utilizzo da parte del pubblico ministero è soggetto al rispetto del principio della buona fede. Un appello incidentale è considerato abusivo e contrario alla buona fede se utilizzato come mezzo di pressione per indurre l'imputato a ritirare il proprio appello. Ciò avviene in particolare quando il pubblico ministero lo utilizza per aggirare il divieto di aggravamento della posizione dell'imputato (reformatio in peius, art. 391 cpv. 2 CPP), che si applica quando ricorre solo l'imputato.

Secondo la giurisprudenza (citando DTF 147 IV 505), un appello incidentale del pubblico ministero relativo alla pena è ammissibile se il giudice di primo grado non ha seguito le sue richieste iniziali e se l'appello incidentale si limita a reiterare queste ultime. Al contrario, un comportamento processuale contraddittorio, come il ritiro di un appello principale seguito da un appello incidentale su un punto non contestato inizialmente, può costituire un abuso di diritto.

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale analizza il comportamento processuale del pubblico ministero. In prima istanza, quest'ultimo non aveva richiesto, né nel suo atto d'accusa né durante il dibattimento, l'espulsione, sebbene il sequestro di persona sia un reato previsto dal catalogo (art. 66a cpv. 1 lett. g CP) che rende in linea di principio l'espulsione obbligatoria.

Ritirando il suo appello principale, il pubblico ministero ha manifestato l'intenzione di accettare la sentenza di primo grado, che non disponeva l'espulsione. Il fatto di proporre successivamente un appello incidentale, dopo che l'imputato ha depositato la sua dichiarazione di appello, per richiedere per la prima volta l'espulsione, costituisce un comportamento contraddittorio e contrario alla buona fede.

Il Tribunale federale ritiene che questa manovra processuale mirasse verosimilmente a fare pressione sull'imputato affinché ritirasse il proprio appello, minacciandolo di un aggravamento della sua situazione. Introducendo la questione dell'espulsione unicamente tramite l'appello incidentale, il pubblico ministero ha cercato di aggirare il divieto di reformatio in peius.

L'argomentazione dell'istanza precedente, secondo cui il tribunale doveva esaminare d'ufficio l'espulsione (iura novit curia), non giustifica la dichiarazione di ammissibilità di un appello incidentale proposto in modo abusivo. Se il pubblico ministero avesse realmente voluto correggere quella che ha definito una "dimenticanza", avrebbe dovuto mantenere il suo appello principale.

Di conseguenza, il Tribunale cantonale ha violato il diritto federale (art. 401 e 391 cpv. 2 CPP) entrando nel merito dell'appello incidentale del pubblico ministero e pronunciando un'espulsione in violazione del divieto di reformatio in peius.

Esito

Il Tribunale federale accoglie il ricorso di A.________. Annulla la sentenza del Tribunale cantonale di Zurigo e rinvia la causa per una nuova decisione. L'istanza cantonale dovrà dichiarare l'appello incidentale del pubblico ministero inammissibile e statuire nuovamente sulle spese e sulle ripetibili della procedura d'appello, senza pronunciare l'espulsione. Le spese della procedura federale sono poste a carico del Cantone di Zurigo, che deve inoltre versare un'indennità per ripetibili al ricorrente.