
TF, 09.07.2026, 9C_399/2026
Fatti
Un contribuabile, dopo essersi trasferito dal cantone di Zurigo al cantone di Argovia nel 2019, ha annunciato la sua partenza per il Vietnam il 23 febbraio 2024. Ha omesso di comunicare il suo nuovo indirizzo all'estero o di designare un rappresentante in Svizzera, nonostante un'esplicita richiesta dell'amministrazione fiscale. Sebbene abbia presentato le dichiarazioni dei redditi per il 2023 e il 2024, non ha adempiuto all'obbligo di fornire un indirizzo di notifica. (c. 1.1)
A seguito della scoperta di redditi non dichiarati, l'amministrazione fiscale cantonale argoviese ha emesso, il 15 settembre 2025, decisioni di recupero d'imposta, multe e spese procedurali per gli anni dal 2019 al 2021. Il 21 novembre 2025, la commissione d'imposta ha proceduto alle tassazioni per i periodi fiscali 2022, 2023 e 2024. A causa dell'irreperibilità del contribuente, tutte queste decisioni sono state notificate mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale del cantone di Argovia. (c. 1.2, 1.3)
Il contribuente ha presentato ricorso per diniego di giustizia, dichiarato irricevibile dal tribunale di prima istanza. Si è poi rivolto al Tribunale amministrativo cantonale, eccependo la nullità della notifica per pubblicazione e sostenendo di essere rientrato in Svizzera dall'aprile 2025. Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso. Il contribuente si è quindi rivolto al Tribunale federale, chiedendo l'accertamento della nullità delle notifiche e la concessione del gratuito patrocinio. (c. 1.4, 1.5, 1.6)
Diritto
Il Tribunale federale ricorda i requisiti di motivazione di un ricorso in materia di diritto pubblico, conformemente all'art. 42 cpv. 1 e 2 della legge sul Tribunale federale (LTF). Il ricorrente deve esporre in modo conciso in che modo l'atto impugnato violi il diritto. Un obbligo di motivazione qualificato, secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF, si applica per la violazione dei diritti fondamentali, che devono essere invocati e motivati in modo preciso. (c. 2.1)
Quando un contribuente lascia la Svizzera senza lasciare un indirizzo di notifica e non designa un rappresentante in Svizzera nonostante un'ingiunzione dell'autorità fiscale, è considerato irreperibile. In tale situazione, la notifica delle decisioni mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale è una forma di notifica valida e costituisce l'unico mezzo a disposizione dell'autorità. Il contribuente non può avvalersi di un difetto di notifica se è lui stesso all'origine di tale situazione a causa della sua mancata collaborazione. (c. 2.2)
La procedura semplificata di non entrata nel merito (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF) si applica quando il ricorso è manifestamente privo di una motivazione sufficiente. Inoltre, il gratuito patrocinio (art. 64 cpv. 1-3 LTF) è negato se le conclusioni del ricorso appaiono sin dall'inizio prive di qualsiasi possibilità di successo. (c. 2.4, 3)
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale rileva che il ricorrente si limita a criticare in modo generico l'accertamento dei fatti, senza confrontarsi con i considerandi dell'istanza precedente. Non fornisce alcun elemento per contraddire il fatto che le autorità argoviesi abbiano accesso solo al registro cantonale degli abitanti e non potessero quindi essere a conoscenza della sua nuova iscrizione nel Cantone di Zurigo. (c. 2.3)
In modo determinante, il ricorrente non contesta di essere stato espressamente invitato a designare un domicilio di notificazione o un rappresentante in Svizzera al momento della sua partenza per l'estero, né di aver omesso di farlo. Non allega nemmeno di aver informato le autorità fiscali argoviesi del suo rientro in Svizzera. È dunque il solo responsabile del fatto che le autorità lo abbiano considerato di domicilio sconosciuto e abbiano proceduto alla notificazione mediante pubblicazione ufficiale, la quale non è inficiata da alcuna nullità. (c. 2.2, 2.3)
I nuovi mezzi di prova prodotti dal ricorrente sono giudicati inammissibili o non pertinenti. Il fatto che una denuncia penale sia stata trasmessa a un procuratore non pregiudica in alcun modo la sua fondatezza, e una segnalazione amministrativa è stata peraltro archiviata, confermando la legittimità della notificazione mediante pubblicazione. Il ricorso è dunque manifestamente insufficientemente motivato. (c. 2.3, 2.4)
Esito
Il Tribunale federale dichiara il ricorso inammissibile secondo la procedura semplificata, poiché manifestamente insufficientemente motivato. La domanda di gratuito patrocinio e di nomina di un avvocato d'ufficio è respinta a causa dell'assenza totale di possibilità di successo del ricorso. Le spese giudiziarie, fissate a 800 franchi, sono poste a carico del ricorrente. (c. 1, 2, 3)