
TF, 13.07.2026, 6B_202/2026
Fatti
Il 27 dicembre 2020, all'interno di una comunità alloggio, A.________ (il ricorrente) è accusato di aver tentato di uccidere B.________ (l'intimato) cercando di tagliargli o pugnalargli la gola con un coltello da pane. (A.)
Il Tribunale di prima istanza (Amtsgericht) ha condannato il ricorrente per tentato omicidio a una pena detentiva di 6 anni e mezzo, ordinandone l'internamento e l'espulsione dal territorio per 13 anni. (B.)
Su appello del ricorrente e del pubblico ministero, il Tribunale cantonale (Obergericht) ha confermato la colpevolezza per tentato omicidio intenzionale, aggravando la pena a 7 anni di reclusione, confermando l'internamento e portando l'espulsione a 15 anni. (C.)
Il ricorrente presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede l'assoluzione, in subordine il rinvio della causa all'istanza inferiore, sollevando molteplici doglianze di natura procedurale, in particolare violazioni del diritto a un equo processo, del principio ne bis in idem e l'inutilizzabilità di alcune prove. (D.)
Diritto
Il Tribunale federale esamina diverse doglianze di natura formale e sostanziale sollevate dal ricorrente.
- Garanzie procedurali generali: Il Tribunale federale richiama i requisiti relativi alla tenuta dei fascicoli (art. 100 cpv. 2 CPP), alla capacità dell'imputato di seguire il dibattimento (Verhandlungsfähigkeit, art. 114 cpv. 1 CPP) e al diritto a un equo processo (art. 6 par. 1 CEDU), che include il rispetto del contraddittorio e della parità delle armi. (consid. 2.2, 3.3, 4.3)
- Principio ne bis in idem: Garantito dall'art. 11 cpv. 1 CPP, questo principio vieta che una persona venga perseguita o giudicata una seconda volta per i medesimi fatti. Affinché sia applicabile, è necessaria un'identità dei fatti (Tatidentität) e che la prima decisione abbia carattere penale. La giurisprudenza distingue le sanzioni penali dalle misure disciplinari; queste ultime possono essere pronunciate parallelamente a una sanzione penale se perseguono scopi differenti (ad es. il mantenimento dell'ordine in un istituto). Una misura disciplinare non è generalmente considerata un'"accusa in materia penale" ai sensi dell'art. 6 CEDU. (consid. 5.3.1 - 5.3.4)
- Difesa d'ufficio e diritto di partecipazione: In caso di difesa d'ufficio (art. 130 lett. b CPP), la direzione del procedimento deve provvedere affinché un difensore sia designato senza indugio (art. 131 cpv. 1 CPP). Secondo il vecchio diritto applicabile al caso di specie, se le prove vengono assunte prima della designazione del difensore, esse sono valide solo se l'accusato rinuncia alla loro ripetizione (art. 131 cpv. 3 CPP). (consid. 6.3.1)
Inoltre, l'art. 147 cpv. 1 CPP conferisce alle parti il diritto di assistere all'assunzione delle prove e di porre domande. Le prove assunte in violazione di tale diritto non sono utilizzabili a carico della parte che non era presente (art. 147 cpv. 4 CPP). Tale diritto può essere limitato solo nei casi previsti dalla legge (art. 108 CPP), in particolare in caso di rischio di collusione. Una tale restrizione deve essere oggetto di una decisione formale e motivata. La giurisprudenza ha precisato che una partecipazione successiva dell'accusato a una nuova audizione non "sana" il vizio della prima audizione e non la rende utilizzabile. (consid. 6.4.1 - 6.4.4)
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale analizza e decide in merito ai diversi motivi di ricorso.
- Motivi formali respinti:
- Tenuta dell'incarto: Il Tribunale federale ritiene che, sebbene la gestione dell'incarto da parte delle autorità cantonali possa essere stata "subottimale", il ricorrente non ha dimostrato in che modo ciò abbia concretamente ostacolato i suoi diritti di difesa. Gli incarti erano strutturati e paginati, consentendo una difesa effettiva. (consid. 2.3)
- Capacità di seguire il dibattimento: Basandosi su una perizia medica e sulle proprie osservazioni, l'istanza precedente ha giustamente ritenuto che il ricorrente fosse in grado di partecipare all'udienza. Il suo comportamento inizialmente disturbante è cessato dopo un richiamo e l'interessato è stato in grado di rispondere in modo adeguato alle domande. (consid. 3.4)
- Produzione di un "folioscopio" (Daumenkino): Il documento prodotto dal pubblico ministero durante la sua arringa era soltanto una raccolta di immagini fisse estratte dal video già agli atti. Non si trattava di un nuovo mezzo di prova e la sua produzione non ha pertanto violato il diritto a un equo processo. (consid. 4.3)
- Principio ne bis in idem: Il Tribunale federale respinge anche questa censura. La sanzione disciplinare di 10 giorni di arresto inflitta al ricorrente subito dopo i fatti mirava a mantenere l'ordine e la sicurezza all'interno dell'istituto penitenziario, uno scopo distinto dalla repressione del reato di tentato omicidio. Poiché tale sanzione non ha carattere penale ai sensi della CEDU, il cumulo con il procedimento penale è ammissibile. Allo stesso modo, l'utilizzo di tali fatti in una procedura successiva volta a convertire una misura terapeutica in internamento non costituisce una doppia sanzione, bensì una valutazione di elementi pertinenti ai fini della prognosi di pericolosità. (consid. 5.4, 5.5)
- Inutilizzabilità delle prove (censura accolta): Il Tribunale federale accoglie la censura principale del ricorrente. L'inchiesta per tentato omicidio è stata aperta il 29 gennaio 2021, rendendo manifesta la necessità di una difesa d'ufficio. Tuttavia, il difensore d'ufficio è stato nominato solo l'11 febbraio 2021. Nel frattempo, l'8 febbraio 2021, il pubblico ministero ha proceduto all'audizione di due testimoni chiave (E.________ e F.________). Tali audizioni si sono svolte non solo prima della nomina del difensore, ma anche in assenza del ricorrente, sulla base di una decisione di restrizione dei suoi diritti di partecipazione che è stata notificata al suo avvocato solo il 15 febbraio 2021, ovvero dopo le audizioni. (consid. 6.6.2)
Il Tribunale federale ritiene che tale modo di procedere violi sia le norme sulla difesa necessaria (art. 131 CPP) sia, in modo flagrante, il diritto di partecipare all'assunzione delle prove (art. 147 CPP). La decisione di limitare la partecipazione, notificata tardivamente, era priva di effetti giuridici al momento delle audizioni. Di conseguenza, conformemente all'art. 147 cpv. 4 CPP, i verbali delle audizioni dei testimoni E.________ e F.________ dell'8 febbraio 2021 sono assolutamente inutilizzabili a carico del ricorrente. Il fatto che tali testimoni siano stati riascoltati in seguito in presenza della difesa non "sana" tale vizio. Avendo l'istanza precedente fondato il proprio convincimento di colpevolezza, tra l'altro, su tali prove inutilizzabili, la sua decisione deve essere annullata. (consid. 6.6.2)
Esito
Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso. Annulla la sentenza del Tribunale cantonale del 25 novembre 2025 e rinvia la causa per una nuova decisione. L'autorità di rinvio dovrà procedere a una nuova valutazione delle prove senza tenere conto delle audizioni dei testimoni E.________ e F.________ dell'8 febbraio 2021, ritenute inutilizzabili. Le altre censure del ricorrente sono respinte nella misura in cui sono ammissibili. (consid. 1, 8)